IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento dei esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990  e
dell'art.   43   del  relativo  regolamento  di  esecuzione,  occorre
determinare  per  l'anno  1992  la  misura  del   contributo   dovuto
all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma "Fondo
di  garanzia  per  le  vittime  della  strada"  da  ciascuna  impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  della  responsabilita'
civile  per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti;
  Visto il rendiconto  della  gestione  "Fondo  di  garanzia  per  le
vittime  della  strada"  per  l'anno 1990, approvato dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 7
novembre 1991;
  Vista la nota n. 186981 in data 12 dicembre 1991 dell'Istituto  per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP, relativa alla determinazione della misura  del  contributo  da
versare al predetto Fondo per l'anno 1992;
  Ritenuta   l'opportunita',   in   relazione   alle  risultanze  del
rendiconto anzidetto, di determinare per l'anno 1992 l'aliquota nella
misura dell'uno per cento dei premi incassati al netto degli oneri di
gestione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contributo,  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per l'anno 1992 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione
autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per le vittime della strada", e'
determinato nella misura dell'uno per cento dei premi incassati nello
stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di  gestione
stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449.