IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento dei esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1992 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma "Fondo di garanzia per le vittime della strada" da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il rendiconto della gestione "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per l'anno 1990, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 7 novembre 1991; Vista la nota n. 186981 in data 12 dicembre 1991 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 1992; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto, di determinare per l'anno 1992 l'aliquota nella misura dell'uno per cento dei premi incassati al netto degli oneri di gestione; Decreta: Art. 1. Il contributo, che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1992 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", e' determinato nella misura dell'uno per cento dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.