IL MINISTRO DELLA SANITA'
Ravvisata l'importanza di disporre, ai vari livelli di governo del
Servizio sanitario nazionale, di un flusso informativo relativo alla
tipologia di assistenza erogata in tutti gli istituti ospedalieri sul
territorio nazionale, quale supporto ai processi di valutazione,
programmazione, gestione e controllo della attivita' ospedaliera,
nonche' quale rilevazione sistematica di carattere epidemiologico;
Considerato che tale flusso informativo si inserisce nell'ambito di
realizzazione del Sistema integrato di controllo sui meccanismi di
spesa (SICMES), prevista dal Piano sanitario nazionale per il
triennio 1992-94;
Rilevato che lo strumento di base per attivare tale flusso
informativo e' costituito dalla scheda di dimissione ospedaliera,
ossia da un modello per la rilevazione di un set predeterminato di
dati relativi a ciascun dimesso dagli istituti di ricovero;
Rilevato altresi' l'obbligo, previsto dall'art. 58 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, di definire con decreto del Ministro della
sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, il contenuto
informativo della scheda di dimissione ospedaliera, al fine di
garantire l'omogeneita' dei dati rilevati attraverso questa
sull'intero territorio nazionale, cosi' da consentirne elaborazioni,
aggregazioni e confronti a vari livelli;
Considerato, inoltre, l'affidamento regolare e completo al
Ministero della sanita' dell'indagine sui dimessi dagli istituti di
cura, previsto dal Programma statistico nazionale 1992-94,
applicativo del decreto-legge 6 settembre 1989, n. 322;
Rilevata, pertanto, la necessita' di individuare la lista di
informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera che
costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale;
Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale;
Visti il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 "Approvazione del
testo unico delle leggi sanitarie" ed il relativo decreto di
attuazione, regio decreto n. 1631 del 30 settembre 1938 "Norme
generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale
sanitario degli ospedali; l'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 128/1969; il decreto del Ministro della sanita' 5
agosto 1977 "Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura
private" (art. 24) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 giugno 1986 "Atto di indirizzo e coordinamento
dell'attivita' amministrativa delle regioni in materia di requisiti
delle case di cura private" (art. 35);
Decreta:
Art. 1.
E' istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento
ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni
paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in
tutto il territorio nazionale.
Entro il 30 giugno 1992 e' fatto obbligo a tutti gli istituti di
cura pubblici e privati presenti sul territorio nazionale di adottare
la scheda di dimissione ospedaliera, quale parte integrante della
cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere
medico-legale.