IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988,
n. 148, concernente l'approvazione del testo  unico  delle  norme  di
legge in materia valutaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 luglio 1990, n. 313, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  258  del  5
novembre 1990, concernente i regimi di importazione e di esportazione
delle merci;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  ottobre  1990, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale  del  5  novembre
1990  concernente  l'elenco  delle merci sottoposte ad autorizzazione
per l'importazione, e successiva modificazione  del  23  maggio  1991
concernente talune importazioni dall'Albania;
  Visti  i  regolamenti CEE del Consiglio n. 2727/90 del 25 settembre
1990 e n. 2158/91 del 15 luglio 1991 che aboliscono o  sospendono  le
restrizioni  quantitative  nei  confronti di alcuni Paesi dell'Europa
orientale e modificano in tal senso i regolamenti CEE n. 3420/83 e n.
288/82;
  Tenuto conto  dell'esigenza  di  mettere  in  distribuzione  alcuni
contingenti  di  importazione  di  merci da Albania, Cina, Paesi gia'
facenti parte dell'U.R.S.S. e Vietnam per il  periodo  1›  gennaio-31
dicembre 1992;
  Considerato  tuttavia  che  non e' ancora intervenuta la necessaria
decisione del Consiglio CEE che autorizza gli Stati membri ad  aprire
i contingenti di importazione in questione;
  Considerato,  peraltro,  che,  in  tali  circostanze,  l'art. 3 del
regolamento del Consiglio CEE n. 3420/83 stabilisce che se alla  data
del  1›  dicembre  "il Consiglio non ha ancora preso una decisione in
merito, i contingenti di importazione in vigore sono provvisoriamente
rinnovati per l'anno successivo" e "in tal caso, prima del  1›  marzo
del  nuovo  anno, il Consiglio adotta, conformemente all'art. 113 del
Trattato,  le  modifiche  che   ritiene   necessario   apportare   ai
contingenti di importazione oggetto di tale rinnovo";
  Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di mettere in distribuzione, per
l'anno  1992,  i  contingenti  di importazione in questione in misura
corrispondente a quella  fissata  con  decisione  CEE  del  consiglio
dell'11  novembre  1991,  con  riserva  di  apportare  le  successive
modifiche che dovessero essere deliberate dal Consiglio CEE entro  il
1› marzo 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il periodo 1› gennaio-31 dicembre 1992 sono fissati in via
provvisoria i contingenti d'importazione dai Paesi di origine e per i
prodotti  di  cui  all'allegato  al  presente  decreto,  secondo   le
modalita' di cui al successivo articolo.
  2.  Eventuali  modifiche  dei  quantitativi,  decise  in  sede CEE,
verranno rese note mediante circolare ministeriale.