IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.   152,
convertito,  con  modifiche,  nella  legge  12  luglio  1991, n. 203;
articolo che - in linea generale - prevede  la  realizzazione  di  un
programma  straordinario  di  edilizia  residenziale  da concedere in
locazione o in godimento ai dipendenti  delle  amministrazioni  dello
Stato, quando e' strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata,  con  priorita'  per  coloro  che vengono trasferiti per
esigenze di servizio e che, specificatamente per la regione Trentino-
Alto Adige, dispone che il programma straordinario sia limitato  agli
interventi  diretti  ai  dipendenti  dello  Stato  ivi trasferiti per
esigenze di servizio;
  Visti in particolare della richiamata norma:
   il comma 1, che fissa un limite d'impegno di 50 miliardi  di  lire
annui  per  l'edilizia agevolata e destina all'edilizia sovvenzionata
un finanziamento di 900  miliardi  di  lire  alla  cui  copertura  si
provvede  con  prelievo di 300 miliardi di lire per anno dei proventi
relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere b) e c),  dell'art.
10  della  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  relativi  al triennio
1990-1992;
   i commi 2 prima parte e 3, che individuano  i  soggetti  attuatori
nei  comuni, negli IACP, nelle imprese di costruzione e loro consorzi
e nelle cooperative e loro consorzi e che  finalizzano  il  programma
straordinario  alla  realizzazione  di  interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio  anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici  da
recuperare,   di   interventi  di  nuova  costruzione,  nonche'  alla
realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, statuendo che
i relativi interventi possono far parte di programmi integrati;
   il comma  2  parte  finale,  che  demanda  a  questo  Comitato  di
deliberare,  su  proposta  del  CER,  sulla  durata e i contenuti del
rapporto di locazione per gli alloggi di  edilizia  agevolata;  sulle
modalita'  di  affidamento,  anche  in concessione, degli interventi;
sulle  modalita'  di   acquisizione   degli   alloggi   di   edilizia
sovvenzionata al patrimonio degli IACP e sui requisiti di reddito per
l'accesso  ai  medesimi  alloggi;  nonche'  di  determinare  tempi  e
modalita' per il passaggio degli obblighi di  locazione  in  caso  di
alienazione degli alloggi di edilizia agevolata;
  Vista  la  delibera  adottata  dal comitato esecutivo del CER nella
seduta del 17 ottobre 1991;
  Preso atto che,  nella  suddetta  delibera,  e'  precisato  che  al
finanziamento  di  900  miliardi di lire per l'edilizia sovvenzionata
corrisponde una previsione di realizzazione di 9.000  alloggi  ed  al
limite  annuo  d'impegno  di  50  miliardi  di lire una previsione di
realizzazione di 8.400 alloggi;
  Preso atto altresi' che la citata delibera puntualizza le modalita'
di erogazione del contributo per singolo alloggio  e  in  particolare
prevede  che  il contributo, da corrispondersi in diciotto annualita'
costanti, e' determinato  nell'importo  finanziariamente  equivalente
all'onere    sostenuto    nell'attuale    regime   di   contribuzione
dell'edilizia agevolata, calcolato su un  mutuo  di  importo  massimo
pari  a  100 milioni di lire, sul quale il tasso a carico dello Stato
e' pari al 50% del tasso di riferimento, e precisa che  il  tasso  di
attualizzazione  utilizzato per l'equivalenza finanziaria suddetta e'
pari al costo della provvista  come  accertato  con  il  decreto  del
Ministro del tesoro che determina il tasso di riferimento per i mutui
per l'edilizia agevolata;
  Preso  atto  inoltre che il comitato esecutivo del CER ha demandato
al segretariato generale del Comitato di predisporre, sulla base  dei
criteri  generali  stabiliti  nella  menzionata  delibera,  un avviso
pubblico che definisca anche le modalita' di scelta dell'operatore  e
le  ulteriori  disposizioni  attuative  del  programma straordinario;
nonche' un modello di scheda di prefattibilita';
  Vista la delibera assunta dal CER nella seduta del 30 ottobre  1991
e  contenente,  tra l'altro, proposte in ordine ai punti rimessi alle
determinazioni di questo Comitato;
  Considerata l'opportunita' di  definire  i  criteri  di  ubicazione
degli  interventi  ricompresi nel programma straordinario di edilizia
residenziale  atti  a  realizzare  gli  obiettivi  dell'art.  18  del
provvedimento normativo richiamato;
  Ritenuto   di   prevedere,  per  la  selezione  delle  proposte  da
considerare idonee, un confronto pubblico concorrenziale, nonche'  di
definire le caratteristiche degli interventi oggetto dell'affidamento
onde   assicurare   che  gli  stessi  concretizzino  anche  forme  di
riqualificazioneurbana;
  Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;
                              Delibera:
  1. I fondi di cui al comma 1  dell'art.  18  del  decreto-legge  13
maggio  1991,  n.  152, convertito, con modificazioni, nella legge 12
luglio 1991, n. 203, sono destinati alla realizzazione di  interventi
da  localizzare  nelle  regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;
nelle aree a forte tensione  abitativa  dei  comuni  con  popolazione
superiore  a  300  mila  abitanti, con priorita' per quelle di Roma e
Milano; nonche' negli altri comuni ove sussistono  le  condizioni  di
cui al comma 1 del citato art. 18.
  2.  Le  risorse  di  cui  al  punto  precedente sono destinate alla
realizzazione di:
    a) programmi integrati da  parte  di  comuni,  IACP,  imprese  di
costruzione  e  loro  consorzi,  cooperative  e loro consorzi, per la
quota relativa agli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata;
    b) interventi singoli  di  edilizia  sovvenzionata  da  parte  di
comuni e IACP;
    c)  interventi  singoli di edilizia agevolata da parte di comuni,
IACP, imprese di costruzione e  loro  consorzi,  cooperative  e  loro
consorzi.
  2.1.  I programmi integrati, che debbono interessare esclusivamente
porzioni contigue di territorio, sono caratterizzati dalla pluralita'
di funzioni e  destinazioni  d'uso,  dalla  integrazione  di  diverse
tipologie  di intervento, incluse le opere di urbanizzazione, nonche'
dalla compresenza di proprieta' pubblica  e  proprieta'  privata,  di
piu' soggetti operatori pubblici e privati, di finanziamenti pubblici
e  di  risorse  private.  Piu' specificatamente i programmi suddetti,
ferma restando la dimensione  minima  degli  interventi  di  edilizia
agevolata  e  sovvenzionata di cui al punto 2.2., debbono comprendere
non  meno  di  centocinquanta  alloggi  e  presentare   le   seguenti
caratteristiche;
   compresenza  di  destinazioni  d'uso:  in  particolare la quota di
edilizia   non   residenziale   (ad   esclusione   delle   opere   di
urbanizzazione  secondaria) deve essere compresa tra il 30% ed il 60%
sul totale delle volumetrie previste ad uso residenziale;
   presenza,  accanto  agli  alloggi  di  edilizia  sovvenzionata   e
agevolata  di cui al programma straordinario, di un numero di alloggi
di edilizia residenziale libera o convenzionata non inferiore al  50%
del  numero  totale dei predetti alloggi di edilizia sovvenzionata ed
agevolata;
   compresenza di finanziamenti pubblici e  di  risorse  private:  in
particolare  l'investimento  di  capitale  privato  non  puo'  essere
inferiore al 100% e superiore al 300% dei finanziamenti  concessi  ai
sensi  dell'art.  18 del testo normativo piu' volte citato e di altri
eventualmente concessi con altre leggi in materia di edilizia.
  La proposta di programma integrato puo' essere avanzata da soggetti
pubblici o privati  o  in  forma  congiunta  tra  loro.  Il  soggetto
proponente  deve  assicurare  la  proprieta'  delle  aree,  ovvero la
possibilita' di acquisire le  stesse  attraverso  l'esercizio  di  un
diritto  di  opzione,  per le parti destinate ad edilizia privata con
destinazione anche non residenziale.
  2.2. Gli interventi singoli di edilizia sovvenzionata o di edilizia
agevolata debbono avere una dimensione minima pari a venti alloggi.
  Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il soggetto proponente
deve dimostrare la disponibilita' dell'area.
  Per gli interventi di edilizia  agevolata  ricadenti  in  piani  di
iniziativa  pubblica,  il  soggetto  proponente  deve  dimostrare  la
disponibilita' dell'area; per gli stessi interventi  esterni  a  tali
piani, il soggetto proponente deve dimostrare la proprieta' dell'area
ovvero  la possibilita' di acquisire la stessa attraverso l'esercizio
di un diritto di opzione.
  3. La selezione delle proposte da  ritenere  idonee  e'  effettuata
mediante  confronto  pubblico  concorrenziale  basato  su  schede  di
prefattibilita'. Il segretariato  generale  del  CER  richiedera'  ai
prefetti  competenti  per  territorio  un'attestazione di conformita'
delle localizzazioni proposte rispetto alle  finalita'  dell'art.  18
del  decreto-legge  n.  152/1991  convertito nella legge n. 203/1991.
L'assenza di  tale  attestazione  preclude  l'ulteriore  esame  delle
proposte  concernenti  localizzazioni  per  le  quali  non  sia stata
rilasciata la predetta attestazione.
  L'individuazione  definitiva  delle  proposte   da   ammettere   al
finanziamento  e' effettuata dal comitato esecutivo del CER che a tal
fine, tenendo  conto  dell'efficacia  delle  localizzazioni  proposte
rispetto   alle  finalita'  del  programma,  richiedera'  l'ulteriore
documentazione che verra' indicata dal bando: alla  deliberazione  di
cui  sopra parteciperanno, a titolo consultivo, un rappresentante del
Ministro dell'interno ed un rappresentante del Ministro del tesoro.
  Gli incarichi  per  la  realizzazione  dei  singoli  interventi  di
edilizia   sovvenzionata   ed   agevolata   sono   affidati  mediante
convenzione stipulata  tra  il  comitato  esecutivo  del  CER  ed  il
soggetto   prescelto.   Analoga   procedura   verra'   adottata   per
l'affidamento di incarichi  di  realizzazione  di  ciascun  programma
integrato  e  gli interventi di edilizia sovvenzionata ivi ricompresi
sono affidati in regime di  concessione  di  servizi,  con  onere  di
concessione non superiore al 15%.
  3.1.  I  requisiti  per  l'ammissione  al confronto di cui al punto
precedente sono:
    a) per le imprese di costruzione e loro consorzi e le cooperative
di produzione e lavoro e loro consorzi:
    iscrizione alla ANC per  categoria  e  classifica  corrispondente
all'importo  del finanziamento richiesto e certificazione equivalente
per gli altri Paesi comunitari;
    esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica  e  privata
per   un   valore   totale,  nell'ultimo  triennio,  pari  al  triplo
dell'importo del finanziamento richiesto;
    certificazione antimafia.
  Per le proposte di programmi integrati  e'  altresi'  richiesto  lo
svolgimento,   nell'ultimo  decennio,  di  attivita'  contestuali  di
progettazione  e  direzione  dei  lavori,  anche  tramite   il   loro
affidamento  a  soggetti esterni. Nel caso di pluralita' di operatori
riuniti, tali attivita' debbono essere state svolte da almeno uno  di
essi;
    b) per le cooperative di abitazione a proprieta' indivisa:
    iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    iscrizione al registro prefettizio;
    atto  d'impegno  del consiglio di amministrazione a destinare gli
alloggi realizzati solo a soci che versano nelle  condizioni  di  cui
all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203;
    esecuzione  di  opere di edilizia residenziale pubblica e privata
per  un  valore  totale,  nell'ultimo  triennio,   pari   al   triplo
dell'importo del finanziamento richiesto;
    certificazione antimafia.
    c) per i comuni e gli IACP:
    capacita'  finanziaria  e  di  indebitamento,  per  la  parte  di
finanziamento della spesa prevista per l'intervento non  coperta  dal
contributo di cui all'art. 18, attestata da dichiarazione del sindaco
o  del  presidente  dello  IACP  che  dovra',  altresi',  indicare le
modalita' con cui il richiedente intende farvi fronte.
  3.2. Le proposte sono valutate  sulla  base  degli  elementi  della
scheda  di  prefattibilita'  con  particolare riferimento ai seguenti
contenuti:
    a) durata del periodo di locazione per gli  alloggi  di  edilizia
agevolata,  se  superiore a quella prevista al punto 5 della presente
delibera;
    b) qualita' prestazionale degli alloggi;
    c) aree o cubature edificate che derivano da recupero fondiario o
edilizio;
    d) qualita' morfologica dell'organismo abitativo.
  Per i programmi integrati, oggetto di valutazione sono altresi':
    a) realizzazione di un'ulteriore quota di  edilizia  residenziale
concessa in locazione;
    b)  qualita'  morfologica  dell'insediamento  in  relazione  alle
specifiche caratteristiche del contesto urbano;
    c)  incremento  degli  standard   caratterizzanti   la   qualita'
dell'insediamento   anche   in   considerazione   di  nuove  esigenze
prestazionali;
    d) effetti di risanamento urbano sulle aree circostanti.
  4. Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati nell'ambito
di  programmi  integrati da soggetti diversi dai comuni e dagli IACP,
lo IACP competente per  territorio  esprime  il  proprio  parere  sul
progetto  ed  in  particolare sulle caratteristiche tipologiche degli
alloggi da realizzare. Ricevuto  il  progetto,  lo  IACP  esprime  il
parere  entro  trenta  giorni, trascorsi i quali il parere si intende
favorevole.
  Il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio e'
incaricato della verifica tecnico-amministrativa della  esecuzione  e
dell'avanzamento dei lavori e, in sede di liquidazione degli stati di
avanzamento delle operte finanziate, riferisce al segretario generale
del CER sull'attuazione del progamma integrato.
  Dopo  l'approvazione  degli  atti di collaudo, e comunque entro sei
mesi dalla data  di  ultimazione  dei  lavori,  la  proprieta'  degli
alloggi  realizzati,  compresa  l'area  di sedime, gli accessori e le
pertinenze, sara' intestata, presso i competenti  uffici  ed  a  cura
dell'esecutore dei lavori, allo IACP competente per territorio.
  5.  Gli  alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono
destinati  ad  essere  assegnati  in  godimento  o  in  locazione  ai
dipendenti   delle  amministrazioni  statali  che  si  trovino  nelle
condizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 152/91, convertito
nella legge n. 203/91, per un periodo non inferiore a dodici  anni  a
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma
successivo.
  All'assegnazione  in  godimento o in locazione provvede il prefetto
competente per territorio, al quale il segretario  generale  del  CER
comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi
progressivamente  disponibili  a  seguito  della  realizzazione degli
interventi di cui al programma straordinario.
  Nell'ambito del periodo indicato al  comma  1  del  presente  punto
l'assegnazione   decade   automaticamente  alla  data  di  cessazione
dall'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima.
  L'alloggio pertanto ritorna nella disponibilita' del  prefetto  per
le  successive assegnazioni al altri soggetti aventi diritto ai sensi
del  presente  punto:  ove  necessario  alla   riacquisizione   della
disponibilita'  dell'alloggio, il prefetto procede all'escomio in via
amministrativa.
  Il  prefetto  provvede  a  comunicare  al   soggetto   proprietario
dell'alloggio  il  nominativo  del  primo  dipendente  cui  e'  stato
assegnato in godimento o in locazione l'alloggio stesso,  nonche'  le
successive modifiche nella titolarita' del rapporto di assegnazione.
  6.  Il  limite  di  reddito  per  l'assegnazione  degli  alloggi di
edilizia sovvenzionata realizzati con i finanziamenti  del  programma
straordinario  e'  fissato  in 40 milioni: a tale fine si tiene conto
del  reddito  complessivo   familiare   quale   risulta   dall'ultima
dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo
familiare prima dell'assegnazione e da computarsi con le modalita' di
cui  all'art.  21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed alla delibera
CIPE del 19 novembre 1981 che  fissa  i  criteri  per  l'assegnazione
degli  alloggi  di edilizia sovvenzionata e per la determinazione dei
relativi canoni.
  Il suddetto limite e'  automaticamente  aggiornato  con  la  stessa
periodicita'  ed il medesimo incremento percentuale stabilito in sede
di revisione dei limiti di accesso per l'edilizia sovvenzionata.
  Il  provvedimento  prefettizio  di assegnazione definisce il canone
sulla base delle fasce di reddito e  con  le  modalita'  indicate  al
punto  11  della  richiamata delibera CIPE e successive modifiche. Si
applicano comunque le disposizioni generali relative agli alloggi  di
edilizia   sovvenzionata   in  quanto  compatibili  con  la  presente
delibera.
  7. Per gli alloggi  di  edilizia  agevolata  di  cui  al  programma
straordinario  si  applicano,  in  quanto compatibili con la presente
delibera, condizioni  analoghe  a  quelle  previste  dalla  normativa
concernente la locazione di immobili urbani ad uso abitativo.
  Nel  caso  che gli alloggi suddetti vengano comunque ceduti, l'atto
di trasferimento dovra' contenere, a pena di nullita',  una  clausola
che  preveda  il  passaggio  in capo all'acquirente degli obblighi di
locazione per il periodo e con le modalita' stabilite nella  presente
delibera.
   Roma, 20 dicembre 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO