IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991, n. 203; articolo che - in linea generale - prevede la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando e' strettamente necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con priorita' per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio e che, specificatamente per la regione Trentino- Alto Adige, dispone che il programma straordinario sia limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio; Visti in particolare della richiamata norma: il comma 1, che fissa un limite d'impegno di 50 miliardi di lire annui per l'edilizia agevolata e destina all'edilizia sovvenzionata un finanziamento di 900 miliardi di lire alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi di lire per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi al triennio 1990-1992; i commi 2 prima parte e 3, che individuano i soggetti attuatori nei comuni, negli IACP, nelle imprese di costruzione e loro consorzi e nelle cooperative e loro consorzi e che finalizzano il programma straordinario alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, statuendo che i relativi interventi possono far parte di programmi integrati; il comma 2 parte finale, che demanda a questo Comitato di deliberare, su proposta del CER, sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione per gli alloggi di edilizia agevolata; sulle modalita' di affidamento, anche in concessione, degli interventi; sulle modalita' di acquisizione degli alloggi di edilizia sovvenzionata al patrimonio degli IACP e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi; nonche' di determinare tempi e modalita' per il passaggio degli obblighi di locazione in caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata; Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo del CER nella seduta del 17 ottobre 1991; Preso atto che, nella suddetta delibera, e' precisato che al finanziamento di 900 miliardi di lire per l'edilizia sovvenzionata corrisponde una previsione di realizzazione di 9.000 alloggi ed al limite annuo d'impegno di 50 miliardi di lire una previsione di realizzazione di 8.400 alloggi; Preso atto altresi' che la citata delibera puntualizza le modalita' di erogazione del contributo per singolo alloggio e in particolare prevede che il contributo, da corrispondersi in diciotto annualita' costanti, e' determinato nell'importo finanziariamente equivalente all'onere sostenuto nell'attuale regime di contribuzione dell'edilizia agevolata, calcolato su un mutuo di importo massimo pari a 100 milioni di lire, sul quale il tasso a carico dello Stato e' pari al 50% del tasso di riferimento, e precisa che il tasso di attualizzazione utilizzato per l'equivalenza finanziaria suddetta e' pari al costo della provvista come accertato con il decreto del Ministro del tesoro che determina il tasso di riferimento per i mutui per l'edilizia agevolata; Preso atto inoltre che il comitato esecutivo del CER ha demandato al segretariato generale del Comitato di predisporre, sulla base dei criteri generali stabiliti nella menzionata delibera, un avviso pubblico che definisca anche le modalita' di scelta dell'operatore e le ulteriori disposizioni attuative del programma straordinario; nonche' un modello di scheda di prefattibilita'; Vista la delibera assunta dal CER nella seduta del 30 ottobre 1991 e contenente, tra l'altro, proposte in ordine ai punti rimessi alle determinazioni di questo Comitato; Considerata l'opportunita' di definire i criteri di ubicazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di edilizia residenziale atti a realizzare gli obiettivi dell'art. 18 del provvedimento normativo richiamato; Ritenuto di prevedere, per la selezione delle proposte da considerare idonee, un confronto pubblico concorrenziale, nonche' di definire le caratteristiche degli interventi oggetto dell'affidamento onde assicurare che gli stessi concretizzino anche forme di riqualificazioneurbana; Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici; Delibera: 1. I fondi di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sono destinati alla realizzazione di interventi da localizzare nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; nelle aree a forte tensione abitativa dei comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, con priorita' per quelle di Roma e Milano; nonche' negli altri comuni ove sussistono le condizioni di cui al comma 1 del citato art. 18. 2. Le risorse di cui al punto precedente sono destinate alla realizzazione di: a) programmi integrati da parte di comuni, IACP, imprese di costruzione e loro consorzi, cooperative e loro consorzi, per la quota relativa agli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata; b) interventi singoli di edilizia sovvenzionata da parte di comuni e IACP; c) interventi singoli di edilizia agevolata da parte di comuni, IACP, imprese di costruzione e loro consorzi, cooperative e loro consorzi. 2.1. I programmi integrati, che debbono interessare esclusivamente porzioni contigue di territorio, sono caratterizzati dalla pluralita' di funzioni e destinazioni d'uso, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, incluse le opere di urbanizzazione, nonche' dalla compresenza di proprieta' pubblica e proprieta' privata, di piu' soggetti operatori pubblici e privati, di finanziamenti pubblici e di risorse private. Piu' specificatamente i programmi suddetti, ferma restando la dimensione minima degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al punto 2.2., debbono comprendere non meno di centocinquanta alloggi e presentare le seguenti caratteristiche; compresenza di destinazioni d'uso: in particolare la quota di edilizia non residenziale (ad esclusione delle opere di urbanizzazione secondaria) deve essere compresa tra il 30% ed il 60% sul totale delle volumetrie previste ad uso residenziale; presenza, accanto agli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata di cui al programma straordinario, di un numero di alloggi di edilizia residenziale libera o convenzionata non inferiore al 50% del numero totale dei predetti alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata; compresenza di finanziamenti pubblici e di risorse private: in particolare l'investimento di capitale privato non puo' essere inferiore al 100% e superiore al 300% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 18 del testo normativo piu' volte citato e di altri eventualmente concessi con altre leggi in materia di edilizia. La proposta di programma integrato puo' essere avanzata da soggetti pubblici o privati o in forma congiunta tra loro. Il soggetto proponente deve assicurare la proprieta' delle aree, ovvero la possibilita' di acquisire le stesse attraverso l'esercizio di un diritto di opzione, per le parti destinate ad edilizia privata con destinazione anche non residenziale. 2.2. Gli interventi singoli di edilizia sovvenzionata o di edilizia agevolata debbono avere una dimensione minima pari a venti alloggi. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il soggetto proponente deve dimostrare la disponibilita' dell'area. Per gli interventi di edilizia agevolata ricadenti in piani di iniziativa pubblica, il soggetto proponente deve dimostrare la disponibilita' dell'area; per gli stessi interventi esterni a tali piani, il soggetto proponente deve dimostrare la proprieta' dell'area ovvero la possibilita' di acquisire la stessa attraverso l'esercizio di un diritto di opzione. 3. La selezione delle proposte da ritenere idonee e' effettuata mediante confronto pubblico concorrenziale basato su schede di prefattibilita'. Il segretariato generale del CER richiedera' ai prefetti competenti per territorio un'attestazione di conformita' delle localizzazioni proposte rispetto alle finalita' dell'art. 18 del decreto-legge n. 152/1991 convertito nella legge n. 203/1991. L'assenza di tale attestazione preclude l'ulteriore esame delle proposte concernenti localizzazioni per le quali non sia stata rilasciata la predetta attestazione. L'individuazione definitiva delle proposte da ammettere al finanziamento e' effettuata dal comitato esecutivo del CER che a tal fine, tenendo conto dell'efficacia delle localizzazioni proposte rispetto alle finalita' del programma, richiedera' l'ulteriore documentazione che verra' indicata dal bando: alla deliberazione di cui sopra parteciperanno, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministro dell'interno ed un rappresentante del Ministro del tesoro. Gli incarichi per la realizzazione dei singoli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata sono affidati mediante convenzione stipulata tra il comitato esecutivo del CER ed il soggetto prescelto. Analoga procedura verra' adottata per l'affidamento di incarichi di realizzazione di ciascun programma integrato e gli interventi di edilizia sovvenzionata ivi ricompresi sono affidati in regime di concessione di servizi, con onere di concessione non superiore al 15%. 3.1. I requisiti per l'ammissione al confronto di cui al punto precedente sono: a) per le imprese di costruzione e loro consorzi e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi: iscrizione alla ANC per categoria e classifica corrispondente all'importo del finanziamento richiesto e certificazione equivalente per gli altri Paesi comunitari; esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica e privata per un valore totale, nell'ultimo triennio, pari al triplo dell'importo del finanziamento richiesto; certificazione antimafia. Per le proposte di programmi integrati e' altresi' richiesto lo svolgimento, nell'ultimo decennio, di attivita' contestuali di progettazione e direzione dei lavori, anche tramite il loro affidamento a soggetti esterni. Nel caso di pluralita' di operatori riuniti, tali attivita' debbono essere state svolte da almeno uno di essi; b) per le cooperative di abitazione a proprieta' indivisa: iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; iscrizione al registro prefettizio; atto d'impegno del consiglio di amministrazione a destinare gli alloggi realizzati solo a soci che versano nelle condizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203; esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica e privata per un valore totale, nell'ultimo triennio, pari al triplo dell'importo del finanziamento richiesto; certificazione antimafia. c) per i comuni e gli IACP: capacita' finanziaria e di indebitamento, per la parte di finanziamento della spesa prevista per l'intervento non coperta dal contributo di cui all'art. 18, attestata da dichiarazione del sindaco o del presidente dello IACP che dovra', altresi', indicare le modalita' con cui il richiedente intende farvi fronte. 3.2. Le proposte sono valutate sulla base degli elementi della scheda di prefattibilita' con particolare riferimento ai seguenti contenuti: a) durata del periodo di locazione per gli alloggi di edilizia agevolata, se superiore a quella prevista al punto 5 della presente delibera; b) qualita' prestazionale degli alloggi; c) aree o cubature edificate che derivano da recupero fondiario o edilizio; d) qualita' morfologica dell'organismo abitativo. Per i programmi integrati, oggetto di valutazione sono altresi': a) realizzazione di un'ulteriore quota di edilizia residenziale concessa in locazione; b) qualita' morfologica dell'insediamento in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto urbano; c) incremento degli standard caratterizzanti la qualita' dell'insediamento anche in considerazione di nuove esigenze prestazionali; d) effetti di risanamento urbano sulle aree circostanti. 4. Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati nell'ambito di programmi integrati da soggetti diversi dai comuni e dagli IACP, lo IACP competente per territorio esprime il proprio parere sul progetto ed in particolare sulle caratteristiche tipologiche degli alloggi da realizzare. Ricevuto il progetto, lo IACP esprime il parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole. Il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio e' incaricato della verifica tecnico-amministrativa della esecuzione e dell'avanzamento dei lavori e, in sede di liquidazione degli stati di avanzamento delle operte finanziate, riferisce al segretario generale del CER sull'attuazione del progamma integrato. Dopo l'approvazione degli atti di collaudo, e comunque entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la proprieta' degli alloggi realizzati, compresa l'area di sedime, gli accessori e le pertinenze, sara' intestata, presso i competenti uffici ed a cura dell'esecutore dei lavori, allo IACP competente per territorio. 5. Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 152/91, convertito nella legge n. 203/91, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo. All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il prefetto competente per territorio, al quale il segretario generale del CER comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario. Nell'ambito del periodo indicato al comma 1 del presente punto l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dall'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima. L'alloggio pertanto ritorna nella disponibilita' del prefetto per le successive assegnazioni al altri soggetti aventi diritto ai sensi del presente punto: ove necessario alla riacquisizione della disponibilita' dell'alloggio, il prefetto procede all'escomio in via amministrativa. Il prefetto provvede a comunicare al soggetto proprietario dell'alloggio il nominativo del primo dipendente cui e' stato assegnato in godimento o in locazione l'alloggio stesso, nonche' le successive modifiche nella titolarita' del rapporto di assegnazione. 6. Il limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario e' fissato in 40 milioni: a tale fine si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione e da computarsi con le modalita' di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed alla delibera CIPE del 19 novembre 1981 che fissa i criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e per la determinazione dei relativi canoni. Il suddetto limite e' automaticamente aggiornato con la stessa periodicita' ed il medesimo incremento percentuale stabilito in sede di revisione dei limiti di accesso per l'edilizia sovvenzionata. Il provvedimento prefettizio di assegnazione definisce il canone sulla base delle fasce di reddito e con le modalita' indicate al punto 11 della richiamata delibera CIPE e successive modifiche. Si applicano comunque le disposizioni generali relative agli alloggi di edilizia sovvenzionata in quanto compatibili con la presente delibera. 7. Per gli alloggi di edilizia agevolata di cui al programma straordinario si applicano, in quanto compatibili con la presente delibera, condizioni analoghe a quelle previste dalla normativa concernente la locazione di immobili urbani ad uso abitativo. Nel caso che gli alloggi suddetti vengano comunque ceduti, l'atto di trasferimento dovra' contenere, a pena di nullita', una clausola che preveda il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione per il periodo e con le modalita' stabilite nella presente delibera. Roma, 20 dicembre 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO