IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto l'art. 100 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269;
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
  Considerato  che  si  prevedono  eccedenze di arruolati, tenuti per
l'anno 1992  alla  prestazione  della  ferma  di  leva,  rispetto  al
fabbisogno  qualitativo  e  quantitativo necessario per soddisfare le
esigenze organiche delle Forze armate;
  Ritenuto che e' quindi necessario fissare con il presente decreto i
criteri per la  individuazione  degli  arruolati  da  dispensare  dal
servizio di leva ai sensi del citato art. 100;
                              Decreta:
  Sono   approvati  i  seguenti  criteri  ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269.
                               CRITERI
                               Art. 1.
  La  dispensa  dalla  prestazione  della  ferma  di  leva  ai  sensi
dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964,  n.  237,  e'  concessa,  fatte  salve  le esigenze delle Forze
armate,  nei  limiti  dell'eccedenza  al  fabbisogno  qualitativo   e
quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a:
   tutelare l'integrita' socio-economica del nucleo familiare;
   permettere   la  continuazione  di  attivita'  svolte  da  imprese
familiari;
   escludere dalla prestazione del  servizio  militare  di  leva  gli
arruolati  che  risultino  eccedenti  al  fabbisogno  quantitativo  e
qualitativo delle Forze armate perche' in possesso di  minore  indice
di idoneita' somatico-funzionale e/o psico-attitudinale.