1.  La manovra economico-finanziaria per il 1992 e per il triennio
1992-94  approvata   dal   Parlamento   conferma   il   miglioramento
complessivo  del  processo  di  formazione delle decisioni di finanza
pubblica inaugurato nel 1991;  l'avvenuta  emanazione,  entro  il  31
dicembre,  dell'intera  serie  dei  provvedimenti  legislativi che la
compongono conferisce maggiore efficacia agli strumenti  di  politica
economica  prefigurati  nel  documento  di  programmazione economico-
finanziaria.
   Nella gestione del bilancio 1991, ai positivi  risultati  ottenuti
in  termini  di  contenimento  delle  spese non ha fatto riscontro un
andamento  confortante  delle  entrate,  in  particolare  di   quelle
tributarie,  sulle  quali  ha  inciso  il  pronunciato  rallentamento
dell'attivita' economica. L'obiettivo del conseguimento di un sia pur
limitato avanzo primario non  e'  stato  raggiunto;  il  processo  di
rientro  e'  proseguito  con  lentezza  non  piu' compatibile con gli
impegni programmatici assunti anche in sede internazionale.
   Per il 1992 occorre rendere piu'  stringente  l'impostazione  data
gli  scorsi  anni  alla  gestione dei conti pubblici, assicurando fin
dall'inizio comportamenti vincolanti  per  tutte  le  amministrazioni
dello  Stato  e  del  piu'  ampio  comparto pubblico, in coerenza con
l'esigenza di intervenire sulla distribuzione temporale delle spese.
   Tali  comportamenti  dovranno   riguardare   anche   le   gestioni
decentrate  di spesa svolte tramite funzionari delegati o istituzioni
dotate di  autonomia  amministrativo-contabile,  per  conseguire  gli
obiettivi stabiliti nella manovra decisa dal Parlamento.
   Il  governo  della  spesa richiede la predisposizione di strumenti
volti all'immediata ed efficace autolimitazione di ciascun centro  di
spesa  e alla realizzazione di un adeguato sistema di controllo delle
decisioni lungo un arco temporale  sufficientemente  ampio;  il  gia'
avviato  monitoraggio  degli  andamenti mensili delle entrate e delle
spese,  al  fine  di  verificare  costantemente  la  coerenza   degli
andamenti in atto con gli obiettivi, sara' proseguito e potenziato da
un  lato  attraverso l'entrata a pieno regime dell'osservatorio delle
entrate, dall'altro mediante  il  potenziamento  e  lo  sviluppo  dei
compiti  di  rilevazione  e  di  coordinamento  dei  dati  di finanza
pubblica affidati alla Ragioneria generale dello Stato.
   2.  La  presente  direttiva   individua   ai   predetti   fini   i
comportamenti sottoelencati, in ordine ai quali i Ministri e le altre
autorita' istituzionali dovranno assicurare, per quanto di competenza
e  sotto  la diretta responsabilita' dei direttori generali, la piena
osservanza da parte delle amministrazioni dello Stato  e  degli  enti
del  settore  pubblico  allargato  nella  gestione della spesa per il
1992:
     a) relativamente alle spese discrezionali per acquisto di beni e
servizi,  limitare  mediamente  al  venticinque   per   cento   degli
stanziamenti  complessivi  l'assunzione di impegni nel primo semestre
dell'anno in corso, con esclusione di quelle spese il  cui  pagamento
deve  necessariamente  avvenire  a  scadenze determinate in virtu' di
accordi  internazionali  o  comunitari,  nonche'   di   contratti   o
convenzioni  gia'  stipulati.  La  misura  e'  diretta a rendere piu'
agevole la puntuale applicazione dell'art.  6  del  decreto-legge  n.
65/89,  convertito  nella  legge  n.  155/89, recante disposizioni in
materia di finanza pubblica.   Come e' noto, la  norma  introduce  il
limite del cinquanta per cento dello stanziamento per l'assunzione di
impegni di spese correnti nel primo semestre dell'esercizio;
     b)  con  riferimento  alle  spese del conto capitale previste da
leggi  pluriennali,  adottare,   negli   atti   e   nelle   procedure
propedeutiche  all'assunzione degli impegni, comportamenti funzionali
al rispetto integrale del disposto dell'art. 2, comma 8, della  legge
finanziaria  n.  415/91,  che  introduce, per l'Amministrazione dello
Stato e per gli enti pubblici interessati, specifici e  diversificati
limiti   di   impegnabilita'   nell'anno  in  corso  a  carico  delle
autorizzazioni di spesa previste per gli esercizi futuri;
     c) relativamente alle spese per trasferimenti, limitare  per  il
primo   semestre  l'assunzione  di  impegni  alle  sole  assegnazioni
espressamente autorizzate da leggi specifiche;
     d) quanto all'utilizzo degli  accantonamenti  per  provvedimenti
legislativi, inseriti nei fondi speciali, sottoporre all'approvazione
del  Consiglio dei Ministri i relativi disegni di legge soltanto pre-
via autorizzazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito  il  Ministro del tesoro; analoga autorizzazione e' richiesta
sia per emendamenti governativi da proporre,  sia  per  l'assenso  da
parte  del  Governo  ad  iniziative  parlamentari,  anche emendative,
comportanti  oneri,  ancorche'  previsti  nei  fondi   speciali   per
provvedimenti legislativi in corso. In particolare, per le iniziative
legislative  gia' all'esame del Parlamento l'assenso del Governo alla
concessione o al mantenimento della sede legislativa sara'  accordato
solo previo parere conforme del Ministro del tesoro;
     e) fermi restando i limiti fissati nelle precedenti lettere, per
i  capitoli  di spesa aventi residui di stanziamento alla data del 31
dicembre  1991  subordinare   l'impegno   delle   autorizzazioni   di
competenza  al  completo  utilizzo  delle  predette disponibilita' in
conto residui;
     f)  relativamente  alle  operazioni  della  Cassa   depositi   e
prestiti,  nel  primo  semestre  dell'anno  gli  atti  e le procedure
concernenti i mutui dovranno essere regolati in modo da limitarne  le
concessioni   al   trenta   per   cento  di  quelle  complessivamente
autorizzate per l'anno 1992 dall'art.  18  della  legge  30  dicembre
1991,  n.  412,  ragguagliandole  in  via presuntiva e prudenziale al
limite inferiore di 6.000 miliardi previsto nell'indicata  normativa.
Le erogazioni in termini di cassa saranno, contestualmente, contenute
entro  il  limite del quaranta per cento dell'importo previsto per il
1992;
     g) con riguardo alle disponibilita' degli enti pubblici regolate
dalle  norme  sulla  Tesoreria  unica,  applicare   puntualmente   le
istruzioni  emanate in data 10 febbraio 1990 dal Ministro del tesoro,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1990;
     h)  quanto  alle   residue   gestioni   fuori   bilancio   delle
amministrazioni  dello Stato e degli enti ed organismi che gestiscono
fondi per conto dello Stato, limitare nel primo semestre  i  prelievi
dai rispettivi conti di tesoreria, centrale o provinciale, mediamente
all'importo dello stesso periodo dell'anno precedente.
   Per quanto riguarda gli enti del settore pubblico allargato dotati
di  particolare  autonomia  (regioni,  province, comuni), la presente
direttiva costituisce indirizzo volto al conseguimento  di  obiettivi
di  interesse  nazionale  per  la  cui  attuazione le amministrazioni
interessate  sono tenute ad adottare atti coerenti, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva.