IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Visti i decreti interministeriali 14 luglio 1988 e 23 dicembre 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1988 e n. 303 del 28 dicembre 1991; Viste il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 13, recante interventi per il miglioramento quantitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano; Viste le motivate richieste avanzate dalle regioni; Sentito il Consiglio superiore di sanita', che si e' espresso in data 6 dicembre 1991; Decreta: Art. 1. 1. Le deroghe ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dall'autorita' regionale ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro. 2. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazoini che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.