IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti gli articoli 16, 17 e 18 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  152
del 30 giugno 1988;
  Visti  i  decreti  interministeriali  14  luglio 1988 e 23 dicembre
1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 203 del 30 agosto 1988 e n. 303 del 28 dicembre 1991;
  Viste  il  decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 13, recante interventi
per il miglioramento quantitativo e la prevenzione  dell'inquinamento
delle acque destinate al consumo umano;
  Viste le motivate richieste avanzate dalle regioni;
  Sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', che si e' espresso in
data 6 dicembre 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le deroghe ai requisiti di qualita'  delle  acque  destinate  al
consumo umano che possono essere disposte dall'autorita' regionale ai
sensi  degli  articoli  17  e  18  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non  possono  superare  il  valore
massimo  ammissibile  (VMA)  indicato  nel successivo art. 2 e devono
tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a  fianco  di
ciascun parametro.
  2.  Le  deroghe  di  cui al comma 1 non possono essere disposte per
acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto  o  in
parte,  da  captazoini  che  entrino  in  funzione  dopo  la  data di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.