IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, relativo alla deroga del divieto di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1991 concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali; Considerato che l'anzidetta deroga, concessa agli Stati Uniti per l'esportazione di frutti di mele sino al 31 gennaio 1992, e' relativamente breve e non consentirebbe di fatto il trasferimento di detti frutti dal Paese di origine; Decreta: Articolo unico L'importazione in deroga dei frutti freschi di Malus originari dagli U.S.A., di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1991, potra' essere effettuata sino al 20 febbraio 1992, sempre che il trasporto di detti frutti abbia inizio nel Paese anzidetto entro il 31 gennaio 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 gennaio 1992 Il Ministro: GORIA