Con  decreto  ministeriale  20 dicembre 1991 e' stato approvato il
progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Mirandola,  ai  sensi
dell'art.  1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art.
3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.  356,
che prevede:
    il  conferimento,  previo  scorporo, delle attivita' e passivita'
relative  alla  propria  azienda   bancaria   compreso   il   credito
pignoratizio,  ad esclusione di un "Fondo cassa" utile per far fronte
alle esigenze di liquidita' dell'ente conferente, in una  costituenda
societa' denominata "Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a.";
    la  costituzione,  con  atto  unilaterale a norma dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 356/1990, della societa' per azioni "Cassa  di
risparmio  di  Mirandola  S.p.a.", con un capitale sociale di lire 40
miliardi;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che
assumera' la denominazione  di  "Fondazione  Cassa  di  risparmio  di
Mirandola";  la  Fondazione  deterra'  una partecipazione nella nuova
societa' bancaria pari al 100% del capitale con diritto di voto;
    l'adozione dello statuto della societa'  conferitaria  "Cassa  di
risparmio    di    Mirandola    S.p.a.",    abilitata   all'esercizio
dell'attivita' bancaria.
   La Cassa di risparmio di Mirandola  contestualmente  alla  stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di  risparmio  di  Mirandola S.p.a.", fatto salvo il compimento degli
atti connessi  alla  modificazione  dell'oggetto  sociale,  ai  sensi
dell'art.  3  del  citato  decreto  legislativo  n.  356/1990, dovra'
cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.