IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto l'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Vista la proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Riconosciuta la necessita' di emanare una disciplina in materia  di
sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale  del  4  aprile  1991,  in  cui  fra  l'altro  si  prospetta
l'esigenza  di  dare attuazione all'art. 17, comma 3, della direttiva
del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre  1989  (direttiva
n.   89/552/CEE)  in  materia  di  divieto  di  sponsorizzazione  dei
telegiornali e dei notiziari di carattere politico;
  Ritenuto di doversi conformare al predetto parere;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata  il  20  giugno 1991 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Oggetto della regolamentazione
  1. Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione della
sponsorizzazione dei programmi radiofonici e televisivi ai sensi e ai
fini dell'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  2.  Le  disposizioni  in  esso  contenute  si  applicano  sia  alla
concessionaria  pubblica, sia ai concessionari privati, salvo che non
sia diversamente stabilito in modo espresso.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il testo dell'intero art. 8  della  legge
          n.        223/1990,    recante   disciplina   del   sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato:
             "Art.  8  (Disposizioni  sulla  pubblicita').  -  1.  La
          pubblicita'  radiofonica e televisiva non deve offendere la
          dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di
          razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni
          religiose ed  ideali,  non  deve  indurre  a  comportamenti
          pregiudizievoli  per  la salute, la sicurezza e l'ambiente,
          non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a  minorenni,
          e  ne  e'  vietato  l'inserimento  nei programmi di cartoni
          animati.
             2. La pubblicita' televisiva e radiofonica  deve  essere
          riconoscibile  come  tale  ed essere distinta dal resto dei
          programmi  con  mezzi  ottici  o   acustici   di   evidenza
          percezione.
             3.  In  relazione  a quanto previsto dalla direttiva del
          Consiglio  delle  Comunita'  europee  del  3  ottobre  1989
          (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante
          la   trasmissione   di  opere  teatrali,  cinematografiche,
          liriche  e  musicali   e'   consentito   negli   intervalli
          abitualmente    effettuati    nelle    sale    teatrali   e
          cinematografiche.  Per  le  opere  di  durata   programmata
          superiore   a   quarantacinque  minuti  e'  consentita  una
          ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita
          una  ulteriore  interruzione  se  la   durata   programmata
          dell'opera  supera di almeno venti minuti due o piu' atti o
          tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
             4.  Il  Garante,   sentita,   un'apposita   commissione,
          composta  da  non  oltre  cinque  membri  e  da  lui stesso
          nominata  tra  personalita'  di  riconosciuta   competenza,
          determina  le  opere  di  alto valore artistico, nonche' le
          trasmissioni a carattere  educativo  e  religioso  che  non
          possono subire interruzioni pubblicitarie.
             5.  E'  vietata  la pubblicita' radiofonica e televisiva
          dei medicinali e delle cure mediche disponibili  unicamente
          con  ricetta  medica.  Il  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni   emana   con   proprio   decreto   norme
          sull'inserimento  dei  messaggi  pubblicitari in attuazione
          degli articoli 13, 15 e 16 della  direttiva  del  Consiglio
          delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) (si
          veda al riguardo il D.M. 30 novembre 1991, n. 425, n.d.r.).
             6.  La  trasmissione  di  messaggi pubblicitari da parte
          della concessionaria pubblica non puo' eccedere  il  4  per
          cento  dell'orario  settimanale  di programmazione ed il 12
          per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non
          superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,  deve  essere
          recuperata nell'ora antecedente o successiva.
             7.  La  trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
          da parte dei concessionari privati per  la  radiodiffusione
          televisiva  in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per
          cento dell'orario giornaliero di programmazione  ed  il  18
          per  cento  di  ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque
          non superiore al 2 per cento  nel  corso  di  un'ora,  deve
          essere  recuperata  nell'ora  antecedente  o successiva. Un
          identico limite e'  fissato  per  i  concessionari  privati
          autorizzati,  ai  sensi  dell'articolo 21, a trasmettere in
          contemporanea  su  almeno  dodici  bacini  di  utenza,  con
          riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
             8.  La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
          da parte dei concessionari privati non  puo'  eccedere  per
          ogni  ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento
          per la radiodiffusione sonora in ambito  nazionale,  il  20
          per  cento  per la radiodiffusione sonora in ambito locale,
          il 5 per cento per la radiodiffusione  sonora  nazionale  o
          locale da parte di concessionari a carattere comunitario.
             9. La trasmissione di messaggi publicitari televisivi da
          parte  dei  concessionari  privati  per  la radiodiffusione
          televisiva in ambito locale non puo'  eccedere  il  20  per
          cento  di  ogni  ora  di  programmazione  e il 15 per cento
          dell'orario  giornaliero  di  programmazione.  Un'eventuale
          eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel  corso
          di  un'ora,  deve  essere recuperata nell'ora antecedente o
          successiva.
             10. La pubblicita' locale e' riservata ai  concessionari
          privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica
          devono       trasmettere       messaggi        pubblicitari
          contemporaneamente,  e  con  identico contenuto, su tutti i
          bacini  serviti.  I  concessionari  privati   che   abbiano
          ottenuto  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  21,  possono
          trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale,  pubblicita'
          locale   diversificata  per  ciascuna  zona  oggetto  della
          autorizzazione,        interrompendo        temporaneamente
          l'interconnessione.
             11.  Sono  nulle  e si hanno per non apposte le clausole
          dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari
          privati  di  trasmettere  programmi  diversi  o  aggiuntivi
          rispetto ai messaggi pubblicitari.
             12.  Ai  sensi della presente legge per sponsorizzazione
          si  intende  ogni  contributo  di  un'impresa  pubblica   o
          privata,   non   impegnata   in   attivita'   televisive  o
          radiofoniche  o  di  produzione  di  opere  audiovisive   o
          radiofoniche,  al finanziamento di programmi, allo scopo di
          promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le
          sue attivita' o i suoi prodotti.
             13.  I  programmi  sponsorizzati  devono  rispondere  ai
          seguenti criteri:
               a)   il   contenuto   e   la   programmazione  di  una
          trasmissione  sponsorizzata  non  possono  in  nessun  caso
          essere  influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere
          la   responsabilita'   e   l'autonomia    editoriale    dei
          concessionari  privati  o della concessionaria pubblica nei
          confronti delle trasmissioni;
               b)  devono  essere  chiaramente   riconoscibili   come
          programmi  sponsorizzati  e  indicare il nome o il logotipo
          dello sponsor all'inizio o alla fine del programma.
             14. I programmi  non  possono  essere  sponsorizzati  da
          persone  fisiche  o  giuridiche la cui attivita' principale
          consista nella fabbricazione o vendita di  sigarette  o  di
          altri  prodotti  del tabacco, nella fabbricazione o vendita
          di  superalcolici,  nella  fabbricazione   o   vendita   di
          medicinali   ovvero   nella  prestazione  di  cure  mediche
          disponibili unicamente con ricerca medica.
             15. I programmi sponsorizzati sono considerati  messaggi
          pubblicitari  nella  misura  minima  del  2 per cento della
          durata dei programmi stessi da comprendersi nel  limite  di
          affollamento  giornaliero.  Il  Garante,  entro centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,   propone   al   Ministro   delle   poste   e  delle
          telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni,  con
          decreto,  una  piu' dettagliata regolamentazione in materia
          sia  per la concessionaria pubblica sia per i concessionari
          privati.
             16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          poste   e  delle  telecomunicazioni,  di  concerto  con  il
          Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il  Garante
          ed  il Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo
          degli  introiti  pubblicitari  quale  fonte  accessoria  di
          proventi  che  la concessionaria pubblica potra' conseguire
          nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando,
          a quello stabilito per  l'anno  precedente,  la  variazione
          percentuale   prevista   per   il   gettito   pubblicitario
          radiotelevisivo  per  l'anno  in  corso.  Ove  il   gettito
          pubblicitario  previsto si discosti da quello effettivo, il
          limite  massimo  degli  introiti  pubblicitari  per  l'anno
          successivo  terra'  conto  dell'aumento o della diminuzione
          verificatisi.
             17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del  presente
          articolo  e  la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975,
          n. 103, art. 15, hanno validita' fino al 31 dicembre  1992.
          In  tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale
          di cui al comma 13 dell'art. 6,  in  relazione  alle  nuove
          dimensioni   comunitarie   e   all'andamento   del  mercato
          pubblicitario, le  necessarie  ed  opportune  modificazioni
          alla   suddetta   normativa.   Il   Governo  provvede  alla
          conseguenti iniziative legislative.
             18. L'art. 21 della legge 14 aprile  1975,  n.  103,  e'
          abrogato".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  Conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  La direttiva CEE n. 89/552, relativa al coordinamento
          di determinate disposizioni  legislative,  regolamentari  e
          amministrative  degli  Stati membri concernenti l'esercizio
          delle  attivita'  televisive,  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 298 del 17
          ottobre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.  93 del 27 novembre 1989, 2a serie
          speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 17:
             "Art.  17.  -  1.  I  programmi televisivi sponsorizzati
          devono rispondere ai seguenti criteri:
               a)  il  contenuto   e   la   programmazione   di   una
          trasmissione  sponsorizzata  non  possono  in  nessun  caso
          essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da  ledere
          la  responsabilita' e l'autonomia editoriale dell'emittente
          nei confronti delle trasmissioni;
               b)  devono  essere  chiaramente   riconoscibili   come
          programmi  sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo
          dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;
               c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei
          prodotti  o  servizi  dello  sponsor   e   di   un   terzo,
          specialmente  facendo  riferimenti  specifici  di carattere
          promozionale a detti prodotti o servizi.
             2.   I   programmi   televisivi   non   possono   essere
          sponsorizzati  da  persone  fisiche  o  giuridiche  la  cui
          attivita' principale consiste nella fabbricazione o vendita
          di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicita'
          sia vietata ai sensi dell'art. 13 o 14.
             3. I telegiornali ed i notiziari di  carattere  politico
          non possono essere sponsorizzati".
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  dell'intero  art.  8  della  legge n.
          223/1990 si veda in nota alle premesse.