IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la legge 12 giugno  1990,  n.  146,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, 4, 8 e 9;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio
1991  contenente  la  delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la  funzione  pubblica
e,  in particolare, la delega ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri dagli  articoli  8  e  9  della
legge  12  giugno  1990,  n.  146,  per i casi di conflitto di lavoro
riguardanti  i  dipendenti  pubblici  dei  comparti  individuati  con
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Vista  la  nota  del 16 gennaio 1992 con la quale le organizzazioni
sindacali FP/CGIL,  FIT/CISL  e  UIL/Trasporti  hanno  comunicato  la
proclamazione  dello  sciopero nazionale del personale dell'aviazione
civile del Ministero dei trasporti (Civilavia) dalle ore 8  alle  ore
14 del giorno 29 gennaio 1992;
  Visti i telefax n. 015521/UG del 18 novembre 1991, n. 016109/UG del
28  novembre  1991 e n. 000402/UG del 13 gennaio 1992, con i quali il
Ministro dei trasporti ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di  cui
all'art.  8  della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione
che per precedenti  analoghe  azioni  di  sciopero  -  nonostante  le
organizzazioni  sindacali  promotrici  abbiano  fornito assicurazioni
circa  alcuni  servizi  essenziali  da  garantire  in  occasione  dei
predetti  scioperi  -  continuava  a permanere un fondato pericolo di
pregiudizio   grave   ed   imminente   ai   diritti   della   persona
costituzionalmente garantiti, in quanto i predetti scioperi avrebbero
potuto  determinare,  come  verificatosi  in occasione del precedente
analogo sciopero del 29 ottobre 1991, l'inagibilita' degli  aeroporti
dell'intero   territorio   nazionale   con  gravissime  ripercussioni
sull'intero traffico aereo nazionale ed  internazionale  e  possibili
conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica;
  Viste  le  deliberazioni  del  23 ottobre 1991 e del 4 e 7 novembre
1991 della commissione  di  garanzia  contenenti  la  "proposta"  per
l'individuazione  delle  prestazioni  indispensabili da assicurare da
parte delle diverse amministrazioni ed aziende  che  concorrono  alla
erogazione   del   servizio   del   traffico   aereo  per  il  giusto
contemperamento  dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  con   il
godimento del diritto della liberta' di circolazione;
  Tenuto  conto che nell'incontro tenutosi il 20 novembre 1991 presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  le  organizzazioni  sindacali  promotrici  degli
scioperi in questione hanno confermato le proclamazioni di sciopero e
le relative modalita' di effettuazione sia per  lo  sciopero  del  23
novembre  1991  che  per quello del 3 dicembre 1991 (quest'ultimo poi
sospeso e  rinviato  al  17  gennaio  1992,  anch'esso  ulteriormente
differito   al   29  gennaio  1992),  nonostante  la  proposta  della
commissione  di  garanzia  in  precedenza   richiamata,   portata   a
conoscenza delle citate organizzazioni sindacali;
  Atteso che, nonostante che ai promotori delle azioni di sciopero in
precedenza  menzionate  siano  state  ritualmente  rivolti,  ai sensi
dell'art.  8  della  legge  n.  146/1990,  inviti  a  desistere   dai
comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo sia per
le  precedenti  citate  proclamazioni di sciopero che per lo sciopero
del 29 gennaio 1992, non e' cessata l'agitazione e, conseguentemente,
permane la situazione di pericolo anzidetta  anche  per  lo  sciopero
proclamato dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 29 gennaio 1992;
  Visto  l'ulteriore telefax n. 000970/UG del 22 gennaio 1992, con il
quale il  Ministro  dei  trasporti,  per  le  stesse  motivazioni  in
precedenza  riportate,  ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui
all'art. 8 della legge n. 146/1990  anche  per  lo  sciopero  del  29
gennaio   1992,   dalle   ore   8   alle  ore  14,  proclamato  dalle
organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Tzrasporti;
  Atteso che, nonostante che ai promotori dell'azione di sciopero del
29 gennaio 1992 siano stati ritualmente rivolti, ai sensi del  citato
art.  8  della  legge  n.  146/1990, ulteriori inviti a desistere dai
comportamenti determinanti anche per lo sciopero del 29 gennaio  1992
la  indicata  situazione  di pericolo, non e' cessata l'agitazione e,
conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta;
  Considerata la necessita' di assicurare la  salvaguardia  di  altri
diritti  costituzionalmente  tutelati  nonche' dell'ordine pubblico e
della  sicurezza   della   persona,   che   resterebbero   gravemente
pregiudicati  dall'attuazione  dell'azione di sciopero proclamata per
il giorno 29 gennaio 1992 dalle ore 8  alle  ore  14  a  causa  delle
modalita'  della  citata  astensione  dal  lavoro come indicate dalle
organizzazioni sindacali promotrici, cosi' sbilanciandosi  in  misura
rilevante  ed  irreparabile  il  necessario equilibrio tra i predetti
diritti e gli interessi  di  categoria  espressi  nell'esercizio  del
diritto di sciopero con le agitazioni sindacali in atto;
  Viste  le  proprie  ordinanze del 20 novembre 1991 e del 15 gennaio
1992  (quest'ultima  rimasta  priva  di  efficacia  a  seguito  della
sospensione  dello  sciopero  proclamato per il 17 gennaio 1992 e del
rinvio dello stesso al 29 gennaio 1992), con le quali,  in  occasione
dello  sciopero dalle ore 14 alle ore 20 del 23 novembre 1991 nonche'
di quello dalle ore 8 alle ore 14 del 17  gennaio  1992  (come  detto
sospeso   e   rinviato   al   29   gennaio   1992)  proclamati  dalle
organizzazioni sindacali  FP/CGIL,  FIT/CISL  e  UIL/Trasporti,  sono
state  emanate  le  misure intese a garantire il regolare svolgimento
delle prestazioni indispensabili da parte  del  personale  dipendente
dal  Ministero  dei  trasporti  -  Direzione  generale dell'aviazione
civile;
  Attesa, altresi', l'urgenza di provvedere che  impedisce  ulteriori
tentativi   di   conciliazione   del   conflitto   insorto   con   le
organizzazioni  dei  lavoratori  che  hanno  promosso  le  azioni  di
sciopero;
  Ritenuto  che  l'erogazione delle prestazioni indispensabili, cosi'
come  individuate  dalla  commissione  di  garanzia  nella   indicata
"proposta"  formulata  con le richiamate deliberazioni del 23 ottobre
1991 e dal 4 e 7 novembre 1991, risulta - anche in relazione a quanto
verificatosi in occasione della precedente giornata di  sciopero  del
23  novembre 1991, dalle ore 14 alle ore 20 - adeguata ad assicurare,
anche per  lo  sciopero  proclamato  dalle  organizzazioni  sindacali
FP/CGIL,  FIT/CISL  e  UIL/Trasporti  per  il giorno 29 gennaio 1992,
dalle ore 8 alle ore 14, per il personale di Civilavia, un livello di
funzionamento  del servizio del trasporto aereo, tale da rimuovere il
fondato pericolo del pregiudizio grave ed imminente agli  specificati
diritti della persona costituzionalmente tutelati e, contestualmente,
a  consentire il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di
sciopero, anch'esso costituzionalmente tutelato, con il godimento dei
diritti della persona;
                               Ordina:
                               Art. 1.
               Adempimenti del Ministro dei trasporti
  1. Il Ministro dei trasporti per il giorno 29 gennaio  1992,  dalle
ore 8 alle ore 14 - periodo temporale interessato dal citato sciopero
del   personale   della   Direzione  generale  dell'aviazione  civile
(Civilavia)   del   Ministero   dei   trasporti   proclamato    dalle
Organizzazioni sindacali di settore FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti
-  e'  tenuto  a  predisporre  le  misure  necessarie  affinche', con
appositi contingenti  per  i  turni  lavorativi  di  detto  personale
operante  nei  posti  di  lavoro interessati dal menzionato sciopero,
siano  erogate  le  sottoelencate   prestazioni   individuate   nelle
deliberazioni  riportate  nel preambolo della commissione di garanzia
di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e  considerate
indispensabili  per garantire l'adeguato livello di funzionamento del
servizio del trasporto aereo atto a rimuovere  lo  stato  di  fondato
pericolo  del pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona
costituzionalmente  tutelati  nonche'   ad   assicurare   il   giusto
contemperamento   dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  con  il
godimento dei diritti della persona:
    a) il regolare svolgimento della totalita' dei voli di Stato, sia
nazionali  che  esteri,  qualificati  come  tali   dalle   competenti
autorita' istituzionali;
    b) il regolare svolgimento della totalita' dei voli militari, sia
nazionali   che   esteri,  compresi  quelli  dei  Corpi  militari  ed
assimilabili;
    c) il regolare svolgimento della totalita' dei voli di emergenza,
intesi come voli che si svolgono in particolari condizioni  di  grave
necessita'   nonche'   della   totalita'  dei  voli  radiomisure  per
interventi straordinari in funzione della esigenza di sicurezza della
navigazione aerea;
    d) il regolare svolgimento della  totalita'  dei  voli  sanitari,
umanitari e di soccorso;
    e)  il  regolare svolgimento della totalita' dei voli da e per le
isole programmati nelle fasce orarie  piu'  frequentate  dall'utenza,
che  sono  comprese  tra  le  ore 8 e le ore 11 del giorno 29 gennaio
1992, garantendo comunque in ogni scalo  che  lo  prevede  almeno  un
collegamento giornaliero di andata e ritorno;
    f) il regolare svolgimento dei voli nazionali di andata e ritorno
lungo  l'asse  Nord/Sud/Nord  nella misura del 50% almeno dei normali
collegamenti  sulla  linea  Nord/Sud/Nord  di  ciascuna   delle   sei
principali  direttrici  valutate  secondo  il volume del traffico con
particolare riferimento ai voli sulla direttrice Roma-Milano-Roma per
i quali deve essere assicurato il regolare svolgimento di  almeno  il
30%  dei  normali  collegamenti  programmati  nelle fasce orarie piu'
frequentate  dall'utenza,  ricomprese  nelle  ore  interessate  dallo
sciopero in questione;
    g)  il  regolare  svolgimento dei voli internazionali di andata e
ritorno nella misura di almeno il 50% del totale dei voli programmati
nelle ore interessate dallo sciopero del 29  gennaio  1992  lungo  le
direttrici  che  collegano  Roma  e  Milano  con  Parigi, Bruxelles e
Francoforte, con opzione comunque per quelli programmati nelle  fasce
orarie   piu'  frequentate  dall'utenza,  ove  ricomprese  nelle  ore
interessate dalla predetta agitazione sindacale;
    h) il regolare svolgimento di un volo intercontinentale di andata
e ritorno per e da America del Nord, America del Sud, Asia, Africa ed
Australia nonche' il regolare sorvolo ed atterraggio degli aeromobili
decollati oltreoceano che, per  effetto  della  lunghezza  del  volo,
siano partiti entro le ore 23,59 del giorno 28 gennaio 1992;
    i)  il  regolare  svolgimento  dei  voli degli aeromobili "cargo"
nazionali ed esteri che trasportino merci deperibili,  animali  vivi,
generi  di  prima  necessita',  medicinali,  merci  necessarie per il
rifornimento delle popolazioni e per  la  continuita'  dell'attivita'
produttiva relativamente alle prestazioni indispensabili;
    l)  il  regolare  svolgimento dei voli in corso alle ore 8 del 29
gennaio 1992 - momento di inizio della agitazione  sindacale  -,  nel
caso in cui si tratti di voli nazionali ed internazionali con stimato
di  arrivo  all'aeroporto  di destinazione, ovvero al punto di uscita
dallo spazio aereo interessato dal predetto sciopero del  29  gennaio
1992, non oltre 30 minuti dall'inizio dello stesso.
  2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1, il Ministro dei trasporti vigila
sull'applicazione  delle  disposizioni   contenute   nella   presente
ordinanza.