A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77 e della legge 19 marzo 1990, n. 55, avuto presente il disposto dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e del decreto ministeriale 26 settembre 1991 (di seguito decreto) a modifica del precedente comunicato del Tesoro n. 160327 del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 1990, si comunica che le societa' interessate al rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti sono tenute ai sottoelencati adempimenti: I. - Presentazione dell'istanza. L'istanza da compilarsi in duplice copia, di cui una in carta bollata, a firma del legale rappresentante della societa' di gestione dev'essere presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XIV - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma. E' consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r., decorrendo, in tal caso, il termine di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge dal giorno in cui la domanda perverra' al Ministero. II. - Contenuto dell'istanza. L'istanza dovra' esplicitamente indicare: a) le complete generalita' del sottoscrittore e la veste legale nella quale agisce; b) la denominazione, la sede legale ed il capitale sociale versato ed esistente della societa' di gestione; c) il numero, la denominazione e la durata dei fondi comuni che si intendono gestire; nel caso di piu' fondi dovra' essere, per ciascuno di essi, precisata la diversa specializzazione; d) l'elenco nominativo di tutti i componenti gli organi collegiali della societa' di gestione e dei dirigenti "che hanno la rappresentanza legale" della stessa, con l'indicazione delle complete generalita'; e) la sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 1, comma quarto, lettera b), della legge, da parte della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, della maggioranza dei componenti l'eventuale comitato esecutivo e degli eventuali amministratori delegati, nonche' da parte del direttore generale e dei dirigenti che svolgono attivita' proprie dell'institore; f) l'inesistenza, per tutti gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti che svolgono attivita' proprie dell'institore e i sindaci, delle cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione, previste dall'art. 1, comma quarto, lettera c), della legge n. 77/1983 e dall'art. 28, comma primo, della legge n. 55/1990; g) l'elencazione dei documenti allegati. III. - Documentazione da esibire a corredo dell'istanza. All'istanza devono essere allegati i sottoelencati documenti in duplice copia di cui una in carta bollata: 1) Atto costitutivo della societa' di gestione in copia autentica con allegato lo statuto dichiarato vigente dal competente tribunale, e con gli estremi dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel registro della societa'. 2) Dichiarazione, a firma del presidente del collegio sindacale della societa' di gestione, che il capitale sociale e' stato interamente versato. 3) Per ciascuno degli amministratori costituenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo e per gli eventuali amministratori delegati della soceita' di gestione, nonche' per il direttore generale e i dirigenti muniti di rappresentanza legale: a) certificato della cancelleria del competente tribunale o dichiarazione di ente pubblico attestante che l'interessato ha svolto, per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore in societa' o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo aventi, all'epoca, capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni; ovvero b) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante l'oggetto sociale della societa' ed il suo capitale sociale, nonche' dichiarazione della societa' dalla quale risultino le funzioni di carattere direttivo esercitate dai soggetti interessati; ovvero c) dichiarazione dell'ente pubblico in ordine a tutte le circostanze di cui alle precedenti lettere a) e b); ovvero d) certificazione del competente comitato direttivo degli agenti di cambio dalla quale risulti che l'interessato per almeno un triennio ha esercitato la professione di agente di cambio, facendo fronte ai propri impegni. Nell'ipotesi in cui le funzioni di cui al presente punto siano state svolte presso societa' ed enti pubblici economici che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle indicate all'art. 3, comma 2, lettera b), della legge n. 1/1991, dovra' essere prodotta: a1) una dichiarazione rilasciata dall'ente o dal legale rappresentante della societa' attestante: che l'interessato ha svolto per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto, presso gli uffici e i settori finanziari della societa' dell'ente di cui all'art. 3 del decreto medesimo; per ciascuno dei periodi di cui al precedente alinea, il volume annuo delle transazioni, quale risulta dalle scritture contabili, effettuate dagli uffici e settori finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto; b1) una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della societa' di gestione attestante il patrimonio della societa' quale risulta dall'ultimo bilancio approvato ed il valore complessivo netto dei fondi gestiti alla data degli ultimi rendiconti approvati. Ove si tratti di societa' di gestione di nuova costituzione, e' sufficiente al fine dell'attestazione del patrimonio, la dichiarazione di cui al precedente n. 2. 4) Certificato di iscrizione del presidente e dei componenti del collegio sindacale della societa' di gestione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed in uno degli albi professionali di cui all'art. 6, comma secondo, della legge n. 77 citata. 5) Certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi, di tutti i membri del consiglio d'amministrazione, del direttore generale, dei dirigenti aventi qualita' di institore e dei sindaci, dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'art. 1, comma quarto, lettera c), della legge di che trattasi. 6) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dalla quale risulti l'insussistenza delle cause di ineleggibilita' e di decadenza per ciascuno degli amministratori. 7) Certificato rilasciato dalla prefettura, ai sensi dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti aventi qualita' di institore e i sindaci, dal quale risulti l'insussistenza di misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione. Si precisa, infine, che le istanze di autorizzazione devono essere corredate di tutta la documentazione secondo quanto previsto dal presente comunicato che sostituisce il citato comunicato del 2 novembre 1990. In difetto le istanze saranno respinte. Roma, 18 gennaio 1992 Il Ministro: CARLI