A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n.  77
e  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55, avuto presente il disposto
dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1  e
del  decreto  ministeriale  26  settembre 1991 (di seguito decreto) a
modifica del  precedente  comunicato  del  Tesoro  n.  160327  del  2
novembre  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 268 del 16
novembre 1990, si comunica che le societa'  interessate  al  rilascio
dell'autorizzazione  all'istituzione  di fondi comuni di investimento
mobiliare aperti sono tenute ai sottoelencati adempimenti:
I. - Presentazione dell'istanza.
   L'istanza da compilarsi in duplice copia,  di  cui  una  in  carta
bollata, a firma del legale rappresentante della societa' di gestione
dev'essere  presentata  al  Ministero del tesoro - Direzione generale
del Tesoro - Divisione XIV - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.
   E' consentito l'invio a mezzo raccomandata  a.r.,  decorrendo,  in
tal  caso,  il  termine di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge
dal giorno in cui la domanda perverra' al Ministero.
II. - Contenuto dell'istanza.
   L'istanza dovra' esplicitamente indicare:
     a) le complete generalita' del sottoscrittore e la veste  legale
nella quale agisce;
     b)  la  denominazione,  la  sede  legale  ed il capitale sociale
versato ed esistente della societa' di gestione;
     c) il numero, la denominazione e la durata dei fondi comuni  che
si  intendono  gestire;  nel  caso  di  piu' fondi dovra' essere, per
ciascuno di essi, precisata la diversa specializzazione;
     d)  l'elenco  nominativo  di  tutti  i  componenti  gli   organi
collegiali  della  societa' di gestione e dei dirigenti "che hanno la
rappresentanza legale" della stessa, con l'indicazione delle complete
generalita';
     e) la sussistenza  dei  requisiti,  di  cui  all'art.  1,  comma
quarto,  lettera  b),  della  legge,  da  parte della maggioranza dei
membri  del  consiglio  di  amministrazione,  della  maggioranza  dei
componenti   l'eventuale   comitato   esecutivo   e  degli  eventuali
amministratori delegati, nonche' da parte del  direttore  generale  e
dei dirigenti che svolgono attivita' proprie dell'institore;
     f)  l'inesistenza,  per  tutti  gli amministratori, il direttore
generale, i dirigenti che svolgono attivita' proprie dell'institore e
i   sindaci,    delle    cause    di    impedimento    al    rilascio
dell'autorizzazione,  previste dall'art. 1, comma quarto, lettera c),
della legge n. 77/1983 e dall'art. 28, comma primo,  della  legge  n.
55/1990;
     g) l'elencazione dei documenti allegati.
III. - Documentazione da esibire a corredo dell'istanza.
   All'istanza  devono  essere  allegati i sottoelencati documenti in
duplice copia di cui una in carta bollata:
    1) Atto costitutivo della societa' di gestione in copia autentica
con allegato lo statuto dichiarato vigente dal competente  tribunale,
e  con  gli  estremi dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel
registro della societa'.
    2)  Dichiarazione,  a firma del presidente del collegio sindacale
della  societa'  di  gestione,  che  il  capitale  sociale  e'  stato
interamente versato.
    3)  Per  ciascuno degli amministratori costituenti la maggioranza
del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato  esecutivo
e  per  gli  eventuali  amministratori  delegati  della  soceita'  di
gestione, nonche' per il direttore generale e i dirigenti  muniti  di
rappresentanza legale:
      a)  certificato  della  cancelleria  del competente tribunale o
dichiarazione  di  ente  pubblico  attestante  che  l'interessato  ha
svolto,  per  uno o piu' periodi complessivamente non inferiori ad un
triennio, funzioni di amministratore in societa' o enti  del  settore
creditizio,  finanziario o assicurativo aventi, all'epoca, capitale o
fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni; ovvero
      b)  certificato  della  cancelleria  del  competente  tribunale
attestante  l'oggetto  sociale  della  societa'  ed  il  suo capitale
sociale, nonche' dichiarazione della societa' dalla  quale  risultino
le   funzioni   di   carattere   direttivo  esercitate  dai  soggetti
interessati; ovvero
      c) dichiarazione  dell'ente  pubblico  in  ordine  a  tutte  le
circostanze di cui alle precedenti lettere a) e b); ovvero
      d)  certificazione  del  competente  comitato  direttivo  degli
agenti di cambio dalla quale risulti che l'interessato per almeno  un
triennio  ha  esercitato  la professione di agente di cambio, facendo
fronte ai propri impegni.
   Nell'ipotesi in cui le funzioni di cui  al  presente  punto  siano
state svolte presso societa' ed enti pubblici economici che non hanno
come  attivita'  esclusiva  una o piu' di quelle indicate all'art. 3,
comma 2, lettera b), della legge n. 1/1991, dovra' essere prodotta:
     a1)  una  dichiarazione  rilasciata  dall'ente  o   dal   legale
rappresentante della societa' attestante:
     che   l'interessato   ha   svolto   per   uno  o  piu'  periodi,
complessivamente non inferiori ad un  triennio  le  funzioni  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  del  decreto,  presso gli uffici e i settori
finanziari della societa' dell'ente di cui  all'art.  3  del  decreto
medesimo;
     per  ciascuno dei periodi di cui al precedente alinea, il volume
annuo delle transazioni, quale  risulta  dalle  scritture  contabili,
effettuate  dagli uffici e settori finanziari secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 2, del decreto;
     b1) una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della
societa' di gestione attestante il patrimonio  della  societa'  quale
risulta dall'ultimo bilancio approvato ed il valore complessivo netto
dei fondi gestiti alla data degli ultimi rendiconti approvati. Ove si
tratti  di societa' di gestione di nuova costituzione, e' sufficiente
al fine dell'attestazione del patrimonio, la dichiarazione di cui  al
precedente n. 2.
    4)  Certificato di iscrizione del presidente e dei componenti del
collegio sindacale della societa' di gestione nel ruolo dei  revisori
ufficiali  dei  conti  ed  in  uno  degli  albi  professionali di cui
all'art. 6, comma secondo, della legge n. 77 citata.
    5) Certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a
tre mesi, di tutti i  membri  del  consiglio  d'amministrazione,  del
direttore  generale, dei dirigenti aventi qualita' di institore e dei
sindaci, dai quali risulti che gli interessati  non  hanno  riportato
condanne  o  sanzioni  sostitutive  per i reati previsti dall'art. 1,
comma quarto, lettera c), della legge di che trattasi.
    6) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dalla  quale
risulti l'insussistenza delle cause di ineleggibilita' e di decadenza
per ciascuno degli amministratori.
    7)    Certificato   rilasciato   dalla   prefettura,   ai   sensi
dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio  1965,  n.  575,  cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per gli
amministratori, il direttore generale, i dirigenti aventi qualita' di
institore e i sindaci, dal quale risulti l'insussistenza di misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o
della  legge  31  maggio  1965,  n. 575, e successive modificazioni e
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
   Si precisa, infine, che le istanze di autorizzazione devono essere
corredate di tutta la  documentazione  secondo  quanto  previsto  dal
presente  comunicato  che  sostituisce  il  citato  comunicato  del 2
novembre 1990. In difetto le istanze saranno respinte.
    Roma, 18 gennaio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI