IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1  della  legge  5 marzo 1991, n. 74, che prevede il
concorso dello  Stato,  in  misura  da  stabilirsi  con  decreto  del
Ministro   del  Tesoro  entro  il  limite  massimo  di  dodici  punti
percentuali nell'ammortamento dei mutui che i comuni  gia'  impegnati
nella  costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad
assumere, fino alla concorrenza di lire 300  miliardi,  per  ciascuno
degli  anni 1991, 1992 e 1993, da destinare al parziale finanziamento
delle opere;
  Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1991, recante  le  modalita'
per  il  coordinato  accesso  ai  mutui da parte dei comuni impegnati
nella  costruzione  dei  sistemi  ferroviari  passanti,  nonche'   le
condizioni   e  le  modalita'  dei  mutui  da  contrarsi  dagli  enti
interessati;
  Considerato che, entro il termine utile previsto  dall'art.  5  del
citato  decreto  ministeriale,  sono  state presentate le domande dei
comuni di Milano, Torino, S.  Canzian  d'Isonzo  (Gorizia)  e  Barile
(Potenza);
  Tenuto  conto che, sulla base del parere tecnico espresso dall'Ente
ferrovie dello Stato, possono essere ammesse  ai  benefici  di  legge
solo le istanze dei comuni di Milano e di Torino;
  Considerato,  altresi',  che,  a  fronte  dei  300  miliardi  annui
previsti dalla citata  legge  n.  74/1991,  la  spesa  richiesta  dai
cennati  comuni  per  la  realizzazione  delle  opere  ammonta a lire
989,548 miliardi per il comune di Milano e a  lire  414,337  miliardi
per il comune di Torino;
  Attesa  l'esigenza  di  procedere al riparto della cennata somma di
lire 900 miliardi fra  i  suddetti  comuni  in  misura  proporzionale
all'ammontare della spesa occorrente ai medesimi per la realizzazione
delle  opere,  autorizzando per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993
il comune di Milano ad  assumere  finanziamenti  agevolati  per  lire
211,459 miliardi e quello di Torino per lire 88,541 miliardi;
  Considerato  che  il concorso statale, viene rapportato al capitale
iniziale mutuato, per tutto il periodo di ammortamento dei mutui;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n.
74, sono ammessi alle agevolazioni i progetti presentati  dai  comuni
di  Milano e di Torino, rispettivamente per l'importo di lire 211,459
miliardi e lire 88,541 miliardi, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993.