Il CISD, con deliberazione adottata nella seduta del 12 dicembre 1991, con riguardo al rilascio di autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento, ha precisato e definito le seguenti modalita' applicative dei principi e degli indirizzi generali fissati all'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e con propria deliberazione del 3 agosto 1990: 1) E' direttamente ed immediatamente operativo - fino a quando permangano le relative condizioni - il divieto di esportazione e di transito di materiali di armamento verso i Paesi: a) nei cui confronti sia dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o delle appro- priate istanze della Cooperazione politica europea; b) a carico dei quali siano formalmente accertate, da parte dei competenti organi delle Nazioni Unite o delle appropriate istanze della Cooperazione politica europea, gravi violazioni delle convenzioni politiche internazionali in materia di diritti dell'uomo. 2) Il rilascio di autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento verso Paesi in aree di tensione e/o di latente conflittualita' - salvo quelli che rientrano nelle predette ipotesi di divieto nonche' in quelle fissate all'art. 1, comma 5, e comma 6, lettere a), b) ed e), della legge n. 185/1990 - nei confronti dei quali occorre procedere con "appropriata cautela", dovra' essere limitato ad una o piu' delle seguenti tipologie di materiale: a) parti di ricambio, assistenza tecnica, munizionamento; b) sistemi per la cosiddetta "difesa di punto"; c) armamento non letale, di supporto ed "ancillare", con riferimento alle categorie c) ("non weapon platforms") e d) ("ancil- lary equipment") dei possibili contenuti di un embargo, secondo quanto deliberato in sede CPE il 9 luglio 1991. Eventuali deroghe potranno essere concesse di volta in volta dal CISD. Le suddette limitazioni non si applicano alle operazioni di esportazione e di transito verso i Paesi facenti parte del Consiglio di cooperazione del Golfo.