Il CISD, con deliberazione adottata nella seduta del  12  dicembre
1991,  con  riguardo al rilascio di autorizzazioni all'esportazione e
al transito di materiali di armamento, ha  precisato  e  definito  le
seguenti   modalita'  applicative  dei  principi  e  degli  indirizzi
generali fissati all'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e  con
propria deliberazione del 3 agosto 1990:
   1)  E'  direttamente  ed  immediatamente operativo - fino a quando
permangano le relative condizioni - il divieto di esportazione  e  di
transito di materiali di armamento verso i Paesi:
     a)  nei cui confronti sia dichiarato l'embargo totale o parziale
delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o delle  appro-
priate istanze della Cooperazione politica europea;
     b)  a carico dei quali siano formalmente accertate, da parte dei
competenti organi delle Nazioni Unite  o  delle  appropriate  istanze
della   Cooperazione   politica   europea,   gravi  violazioni  delle
convenzioni politiche internazionali in materia di diritti dell'uomo.
   2) Il rilascio di autorizzazioni all'esportazione e al transito di
materiali di armamento verso Paesi in aree di tensione e/o di latente
conflittualita' - salvo quelli che rientrano nelle  predette  ipotesi
di  divieto nonche' in quelle fissate all'art. 1, comma 5, e comma 6,
lettere a), b) ed e), della legge n. 185/1990  -  nei  confronti  dei
quali  occorre  procedere  con  "appropriata  cautela", dovra' essere
limitato ad una o piu' delle seguenti tipologie di materiale:
     a) parti di ricambio, assistenza tecnica, munizionamento;
     b) sistemi per la cosiddetta "difesa di punto";
     c)  armamento  non  letale,  di  supporto  ed  "ancillare",  con
riferimento  alle categorie c) ("non weapon platforms") e d) ("ancil-
lary equipment") dei  possibili  contenuti  di  un  embargo,  secondo
quanto deliberato in sede CPE il 9 luglio 1991.
   Eventuali  deroghe  potranno essere concesse di volta in volta dal
CISD.
   Le suddette  limitazioni  non  si  applicano  alle  operazioni  di
esportazione  e di transito verso i Paesi facenti parte del Consiglio
di cooperazione del Golfo.