IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  7  del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come
sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;
  Vista  la  convenzione   internazionale   delle   telecomunicazioni
adottata  dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni)
a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con  legge  9
maggio 1986, n. 149;
  Vista  la convenzione stipulata in data 1› agosto 1984 con la SIP -
Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni  p.a.,  per
la  concessione  dei  servizi  di  telecomunicazioni nazionali ad uso
pubblico, approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  13
agosto 1984, n. 523;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991,
riguardante  l'adeguamento  delle  tariffe   telefoniche   nazionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio  1992,  concernente la
revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni
nell'interno della Repubblica, per la parte relativa alle tariffe del
servizio telegrafico (telex);
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1986 con  il  quale  sono
stati  determinati  le  tariffe ed i canoni dovuti dall'utenza per il
servizio pubblico permanente "videotel",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 con il quale sono state
determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico
di   teleavviso   personale  (teledrin),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985;
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto  1985,  con  il  quale  sono
state  determinate  le  tariffe per il servizio radiomobile terrestre
pubblico veicolare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31
agosto 1985;
  Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1992, n. 44, riguardante il
regolamento  concernente  il   servizio   radiomobile   pubblico   di
teleavviso personale;
  Riconosciuta   l'esigenza  di  provvedere  all'aggiornamento  delle
tariffe del servizio suddetto;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il contributo, i canoni mensili di abbonamento e le tariffe per
le chiamate, dovuti dall'utenza per il servizio radiomobile  pubblico
di teleavviso personale, sono stabiliti nell'allegato che costituisce
parte integrante del presente decreto.
  2.  Per  gli  abbonamenti  di  durata  inferiore  ad un anno, fermi
restando il contributo e le tariffe per le  chiamate,  il  canone  di
abbonamento e' applicato nella misura di un terzo per ogni periodo di
dieci giorni o frazione.