IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 con la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1992, concernente la revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica, per la parte relativa alle tariffe del servizio telegrafico (telex); Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1986 con il quale sono stati determinati le tariffe ed i canoni dovuti dall'utenza per il servizio pubblico permanente "videotel", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico di teleavviso personale (teledrin), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985, con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985; Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1992, n. 44, riguardante il regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale; Riconosciuta l'esigenza di provvedere all'aggiornamento delle tariffe del servizio suddetto; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo, i canoni mensili di abbonamento e le tariffe per le chiamate, dovuti dall'utenza per il servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale, sono stabiliti nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per gli abbonamenti di durata inferiore ad un anno, fermi restando il contributo e le tariffe per le chiamate, il canone di abbonamento e' applicato nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.