IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  6  febbraio  1987,   n.   16,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che
ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;
  Visto  l'art.  1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4
luglio 1985, con il quale e' stato stabilito che fino al 31  dicembre
1985  non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui
ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2  del
decreto  ministeriale  18  novembre 1982, escluse quelle indicate nel
successivo terzo comma del medesimo art. 1;
  Visto l'art. 9, primo comma,  del  decreto  ministeriale  4  luglio
1985,  con  il  quale  sono  state  sospese  fino  all'emanazione dei
provvedimenti di ristrutturazione del mercato  dell'autotrasporto  le
disposizioni  sulla  trasferibilita'  delle singole autorizzazioni di
cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni  in-
dicate al secondo comma dello stesso art. 9;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  la  normativa  predetta  e' stata
prorogata al 31 gennaio 1992  (ultimo  decreto  ministeriale  del  21
dicembre 1991) che vengono qui integralmente richiamati;
  Ritenuta  l'opportunita',  in  attesa  dell'entrata in vigore della
legge  di  ristrutturazione  dell'autotrasporto  e  del  varo  di  un
provvedimento  ministeriale  volto  a  conferire al mercato un idoneo
assetto organizzativo, di mantenere in vigore  fino  al  15  febbraio
1992  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  1  e  9  del decreto
ministeriale 4 luglio 1985;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985
e' prorogato al 15 febbraio 1992.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - La  legge  n.  1349/1935  reca:  "Disciplinamento  dei
          servizi di trasporto merci mediante autoveicoli".
             -  La  legge  n.  298/1974  reca: "Istituzione dell'albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
          di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i trasporti di
          merci su strada". Si trascrive il testo del  relativo  art.
          41,  come  sostituito  dall'art.  4, comma 1, del D.L.   n.
          16/1987:
             "Art. 41 (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione  dei
          trasporti  di  cose  per  conto  di terzi e' necessario che
          l'imprenditore  sia  iscritto  nell'albo  nazionale   degli
          autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi ed abbia
          ottenuto apposita autorizzazione.
             2.    L'autorizzazione   consente   l'effettuazione   di
          trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
             3.   L'autorizzazione   e'   accordata    per    ciascun
          autoveicolo,  di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 26
          del testo unico delle norme  sulla  circolazione  stradale,
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15
          giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e
          semirimorchi  che  siano  nella disponibilita' della stessa
          impresa  o  di  altre  imprese  iscritte  nell'albo   degli
          autotrasportatori  e  che  abbiano  ottenuto autorizzazione
          ovvero siano nella disponibilita' di consorzi o cooperative
          cui partecipino imprese iscritte  all'albo  e  che  abbiano
          ottenuto  autorizzazione.  Nei  trasporti internazionali il
          traino  e'  esteso  a  veicoli  rimorchiati   immatricolati
          all'estero.
             4.  L'immatricolazione  di  rimorchi  e  semirimorchi da
          parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi  e  delle
          cooperative  di  cui  al comma 3 e' subordinata al rispetto
          del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati  per
          ciascun  veicolo  a  motore  tecnicamente  idoneo  al  loro
          traino.
             5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli
          autotrasportatori non possono essere immatricolati  veicoli
          di  cui  alla lettera e) dell'art. 26 del testo unico delle
          norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto
          del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  in
          numero  superiore  a  quello dei veicoli rimorchiati di cui
          all'art. 28 dello  stesso  testo  unico  in  disponibilita'
          della stessa impresa.
             6.  L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di
          trattori   in   numero   superiore   a   quanto    indicato
          rispettivamente  ai  commi  4  e  5  puo'  essere prevista,
          sentito il comitato centrale per l'albo,  con  decreti  del
          Ministro  dei  trasporti  emanati  in  attuazione  di norme
          internazionali,  ovvero  tenendo   conto   di   particolari
          tecniche  di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano
          accordi economici collettivi conclusi fra  le  associazioni
          piu'  rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel
          comitato centrale per l'albo,  e  dell'utenza,  ovvero  tra
          associazioni di autotrasportatori.
             7.  Il  Ministro  dei  trasporti,  sentito  il  comitato
          centrale per l'albo, puo', con proprio  decreto,  prevedere
          il  rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi
          alle  cose  oggetto  del  trasporto,  alla  portata,   alle
          caratteristiche  ed  all'impiego  del  veicolo,  all'ambito
          territoriale ed alla validita' temporale.
             8. Dell'autorizzazione e  dei  limiti  a  cui  essa  sia
          soggetta  deve  essere fatta menzione in apposito documento
          che deve accompagnare il trasporto.
             9. Le autorizzazioni  vengono  rilasciate  dagli  uffici
          provinciali  della motorizzazione civile e dei trasporti in
          concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio
          di competenza degli uffici  stessi  e  che  siano  iscritte
          nell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto di terzi. A tal fine  le  suddette  imprese  allegano
          alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione
          all'albo.
             10.  Il  Ministro  dei  trasporti adotta i provvedimenti
          necessari affinche' l'offerta del  trasporto  di  merci  su
          strada  sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il
          comitato centrale per l'albo, che devono  esprimere  pareri
          nel  termine  di  trenta  giorni. Con tali provvedimenti il
          Ministro fissa i criteri di  priorita'  per  l'assegnazione
          delle autorizzazioni contingentate".
             L'art.  26 e l'art. 28 del testo unico delle norme sulla
          circolazione stradale, approvato  con  D.P.R.  n.  393/1959
          (soprarichiamati), sono cosi' formulati:
             "Art.  26  (come  modificato  dall'art. 2 della legge 10
          febbraio 1982, n. 38 e dall'art. 5, comma 2-bis,  del  D.L.
          n.  16/1987)  (Autoveicoli). - Gli autoveicoli, consistenti
          in veicoli a motore con almeno quattro ruote,  si  dividono
          in:
               a)  autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto di
          persone capaci di contenere al massimo nove posti  compreso
          quello del conducente;
               b)  autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
          con piu' di nove posti, compreso quello del conducente;
               c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di
          cose,  di  peso  complessivo  a  pieno  carico  fino  a  35
          quintali,   capaci  di  contenere  al  massimo  nove  posti
          compreso quello del conducente;
               d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
               e) trattori stradali: veicoli destinati  al  traino  e
          non atti a portare carico utile proprio;
               f)  autoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti
          specifici:    veicoli  caratterizzati  dall'essere   muniti
          permanentemente  di speciali attrezzature. Sono autoveicoli
          per  uso  speciale  quelli  destinati  prevalentemente   al
          trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di
          cui  sono  muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici
          quelli destinati al trasporto  di  persone  in  particolari
          condizioni   o  di  determinate  cose  e  distinti  da  una
          particolare attrezzatura relativa a tale scopo;
               g) autotreni: complessi di veicoli costituiti  da  due
          unita'  distinte,  agganciate,  delle quali una motrice. Ai
          soli fini della applicazione del  secondo  comma  dell'art.
          119,    costituiscono   un'unica   unita'   gli   autotreni
          caratterizzati   in   modo   permanente   da    particolari
          attrezzature  per  il  trasporto  di cose determinate e gli
          autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio  per
          trasporto   di   imbarcazioni   o  velivoli;  costituiscono
          altresi' una unica unita', ai  fini  dell'applicazione  del
          primo   comma   dell'art.   48,  i  treni  composti  da  un
          autoveicolo e da un  caravan  o  da  un  rimorchio  per  il
          trasporto  di  attrezzature  turistiche e sportive. In ogni
          caso se vengono  superate  le  dimensioni  massime  di  cui
          all'art. 32, il trasporto e' considerato eccezionale;
              h)  autoarticolati:  complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio;
              i) autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti
          al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e
          non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai
          sensi   degli   articoli   32   e   33.   Ai   soli    fini
          dell'applicazione  dell'art.  58  gli  autosnodati  sono da
          considerarsi veicolo unico;
               l)  auto-caravan:  autoveicolo  avente  una   speciale
          carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito
          al  trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone
          compreso il conducente.
             Secondo quanto disposto dal Ministro dei  trasporti  con
          propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) e l)
          sono  soggetti  alle  norme  tecniche di quelli di cui alle
          lettere a) e/o b), viste  le  direttive  comunitarie  ed  i
          regolamenti internazionali".
            "Art.  28  (come  modificato  dall'art.  3 della legge 10
          febbraio 1982, n. 38) (Rimorchi). - I rimorchi, consistenti
          in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati
          ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:
               a) rimorchi per trasporto di persone;
               b) rimorchi per trasporto di cose;
               c) rimorchi per trasporti di persone e di cose;
               d)  rimorchi  per  uso  speciale   o   per   trasporti
          specifici,   caratterizzati   ai  sensi  della  lettera  f)
          dell'art. 26;
              e) caravan: rimorchio stradale, ad un asse o a due assi
          posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale
          carrozzeria, attrezzato per essere  adibito  esclusivamente
          ad alloggio a veicolo fermo;
               f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e
          sportive:  rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a
          distanza  non  superiore  ad  un metro, muniti di specifica
          attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e
          sportive.
             I carrelli-appendice a non piu' di due  ruote  destinati
          al  trasporto  di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da
          autoveicoli, si considerano parti integranti di questi.
             Il rimorchio costruito in modo tale che  parte  notevole
          del  peso  e  del  carico  gravi  sul  veicolo trattore, e'
          denominato semirimorchio".
             - Si trascrive il testo dell'intero art. 1  del  D.M.  4
          luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
          22  agosto  1985,  concernente,  fra  l'altro, disposizioni
          transitorie in materia di  rilascio  di  autorizzazioni  al
          trasporto  di merci per conto terzi senza vincoli e limiti,
          nonche' di autorizzazioni speciali:
             "Art. 1. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e
          sino alla fine  dell'anno  1985,  entro  il  quale  saranno
          emanati   i  provvedimenti  concernenti  il  riassetto  del
          mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi,  non
          si   procede   all'incremento  delle  autorizzazioni  senza
          vincoli  e  limiti  in  atto  per  veicoli di portata utile
          superiore  a  70  quintali  ovvero  di   peso   complessivo
          superiore a 115 quintali.
             Inoltre  si  sospende  il  rilascio delle autorizzazioni
          speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),  11),
          12)  e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del
          18 novembre 1982,  salvo  quelle  indicate  nel  successivo
          comma.
             In  attesa  della ristrutturazione di cui al primo comma
          continua ad essere ammesso, oltre  che  nei  casi  previsti
          dall'art.  12,  paragrafo  2,  comma primo, del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n.  783,  il
          rilascio  delle  autorizzazioni  speciali  per  i  seguenti
          veicoli:
              veicoli per trasporti  eccezionali,  come  definiti  al
          secondo  comma,  lettere  a)  e  b), dell'art. 10 del testo
          unico delle norme sulla circolazione  stradale,  15  giugno
          1959, n. 393;
              veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;
              veicoli  adibiti  al  trasporto  di  liquami per spurgo
          pozzi neri, autobetoniere, anche se non  eccedenti  i  pesi
          legali".
             -  Il  testo  dell'intero  art. 9 del gia' citato D.M. 4
          luglio 1985, e' il seguente:
             "Art. 9. - Dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto   vengono   sospese,   in  via  temporanea  e  sino
          all'emanazione dei provvedimenti  di  ristrutturazione  del
          mercato,   le   disposizioni  sulla  trasferibilita'  delle
          singole autorizzazioni di cui al  decreto  ministeriale  n.
          475  del  16 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 12
          marzo 1984).
             Tali disposizioni saranno applicate  solo  nei  seguenti
          casi:
               a)   procedura  concorsuale  o  esecuzione  giudiziale
          individuale riguardante l'impresa;
               b)   trasferimento   dell'attivita'    del    titolare
          dell'impresa  individuale  ed  eredi  in  linea  diretta  o
          collaterali;
               c)  trasferimento  ad  altra  impresa  gia'   iscritta
          all'albo  degli  autotrasportatori  alla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto   e   gia'   munita    di
          autorizzazione;
               d)  ristrutturazione  di  aziende  in  corso alla data
          della pubblicazione del presente decreto.
             In tal caso l'impresa interessata deve presentare  entro
          trenta  giorni dalla data stessa, una relazione documentata
          sul processo di  ristrutturazione,  con  l'indicazione  dei
          termini  entro  i  quali  sono  ceduti gli autoveicoli, con
          rinuncia alle autorizzazioni.
             Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno
          1974, n.  298, commi terzo, quarto, quinto e sesto".
             - Il D.M. 21 dicembre 1991  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  302  del 27
          dicembre 1991.