IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298; Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974; Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale e' stato stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1; Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto le disposizioni sulla trasferibilita' delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni in- dicate al secondo comma dello stesso art. 9; Visti i decreti con i quali la normativa predetta e' stata prorogata al 31 gennaio 1992 (ultimo decreto ministeriale del 21 dicembre 1991) che vengono qui integralmente richiamati; Ritenuta l'opportunita', in attesa dell'entrata in vigore della legge di ristrutturazione dell'autotrasporto e del varo di un provvedimento ministeriale volto a conferire al mercato un idoneo assetto organizzativo, di mantenere in vigore fino al 15 febbraio 1992 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985; Decreta: Art. 1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 e' prorogato al 15 febbraio 1992. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge n. 1349/1935 reca: "Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli". - La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada". Si trascrive il testo del relativo art. 41, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/1987: "Art. 41 (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi e' necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione. 2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale. 3. L'autorizzazione e' accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilita' della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilita' di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino e' esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero. 4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino. 5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilita' della stessa impresa. 6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 puo' essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni piu' rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori. 7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, puo', con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validita' temporale. 8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto. 9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo. 10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate". L'art. 26 e l'art. 28 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959 (soprarichiamati), sono cosi' formulati: "Art. 26 (come modificato dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e dall'art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 16/1987) (Autoveicoli). - Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di nove posti, compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose; e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio; f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo; g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'art. 119, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresi' una unica unita', ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 48, i treni composti da un autoveicolo e da un caravan o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 32, il trasporto e' considerato eccezionale; h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; i) autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico; l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente. Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) e l) sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere a) e/o b), viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali". "Art. 28 (come modificato dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 38) (Rimorchi). - I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone; b) rimorchi per trasporto di cose; c) rimorchi per trasporti di persone e di cose; d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26; e) caravan: rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo; f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. I carrelli-appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi. Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, e' denominato semirimorchio". - Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti, nonche' di autorizzazioni speciali: "Art. 1. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali. Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma. In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli: veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere a) e b), dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393; veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri, autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali". - Il testo dell'intero art. 9 del gia' citato D.M. 4 luglio 1985, e' il seguente: "Art. 9. - Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilita' delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 12 marzo 1984). Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi: a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa; b) trasferimento dell'attivita' del titolare dell'impresa individuale ed eredi in linea diretta o collaterali; c) trasferimento ad altra impresa gia' iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e gia' munita di autorizzazione; d) ristrutturazione di aziende in corso alla data della pubblicazione del presente decreto. In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni. Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto". - Il D.M. 21 dicembre 1991 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1991.