IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente la istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  8  della  legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei
confronti di determinate categorie di contribuenti  dell'imposta  sul
valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per
ogni  operazione  per la quale non sia obbligatoria l'emissione della
fattura;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha  introdotto  un  obbligo  generalizzato  di   certificazione   dei
corrispettivi  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura, se non  a
richiesta  del  cliente,  mediante  il  rilascio  di ricevuta fiscale
ovvero di scontrino fiscale;
  Visto il comma 9 del medesimo art. 12 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, con il quale viene  disposto,  a  decorrere  dal  novantesimo
giorno  successivo  a quello di entrata in vigore della legge stessa,
l'obbligo del rilascio di ricevuta  fiscale  per  le  prestazioni  di
servizi,  effettuate  anche  a  domicilio, da esercenti laboratori di
barbiere e di parrucchiere per  uomo  e  da  esercenti  attivita'  di
noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della
fattura;
  Visto  il  comma  10 del menzionato art. 12 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, che demanda al Ministro delle  finanze  di  determinare
con  propri  decreti  le  caratteristiche della ricevuta fiscale e le
modalita'  relative  al  suo  rilascio  nonche'   tutti   gli   altri
adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  luglio  1980  che ha reso, tra
l'altro, obbligatorio il  rilascio  delle  ricevute  fiscali  per  le
operazioni effettuate da parrucchieri per signora;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  gennaio  1983  che  ha esteso
l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale ad altre  categorie  di
contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1983;
  Ritenuto  che  l'obbligo  della  certificazione  dei  corrispettivi
introdotto dal comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991,  n.
413, e' da considerare adempiuto, per le categorie indicate dal comma
9  dell'art.  12 della legge stessa, attraverso l'utilizzo di modelli
di ricevuta fiscale previsti da precedenti decreti emanati  in  forza
dell'art. 8 della legge n. 249/76;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo, e gli
esercenti attivita' di noleggio di beni mobili non tenuti all'obbligo
della  emissione  della fattura debbono rilasciare ai sensi dell'art.
12, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  ricevuta  fiscale
per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio.
  Il  documento  di  cui  al  comma precedente deve essere emesso, in
duplice  esemplare,  utilizzando  stampati  sostanzialmente  conformi
all'allegato  A  al  decreto  ministeriale 28 gennaio 1983 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3 febbraio 1983,  nel  momento  di
ultimazione  della  prestazione  per  gli  esercenti  l'attivita'  di
barbiere e parrucchiere per uomo e nel  momento  della  consegna  del
bene  per  gli  esercenti  l'attivita'  di  noleggio  di beni mobili.
Contestualmente, un esemplare deve essere consegnato al cliente.
  Nel caso di spedizione del  bene  dato  in  noleggio,  la  ricevuta
fiscale  deve  essere emessa al momento della spedizione ed uno degli
esemplari  deve  accompagnare  il  bene  per  essere  consegnato   al
committente  il  servizio. Qualora il trasporto avvenga a mezzo di un
vettore uno degli esemplari deve essere consegnato al vettore.
  La ricevuta fiscale, datata e numerata in ordine progressivo e  per
anno  solare,  anche con l'adozione di prefissi alfabetici o numerici
di serie, deve essere rilasciata  per  ciascuna  prestazione  e  deve
contenere le seguenti indicazioni:
   1)  ditta,  denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome
se  persona  fisica,  domicilio  fiscale  e  numero  di  partita  IVA
dell'emittente, nonche' ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta
l'attivita'  e  sono  conservati  i  documenti  previsti dal presente
decreto;
   2) natura, qualita' e quantita' dei servizi formanti oggetto della
prestazione;
   3) ammontare del corrispettivo dovuto comprensivo dell'imposta sul
valore aggiunto.
  Se all'atto dell'emissione del documento il corrispettivo non venga
pagato, in tutto o in parte, o non sia determinato deve esserne fatta
menzione nel documento stesso e la ricevuta fiscale  emessa  all'atto
del  saldo  dell'importo dovuto dovra' contenere anche gli estremi di
quella precedentemente rilasciata.