IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, 149; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 con la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione di servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale e' stato approvato il regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985, con il quale e' stato istituito il servizio radiomobile di teleavviso personale (teledrin), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985, con il quale e' stato istituito il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985; Riconosciuta l'esigenza di provvedere all'adeguamento delle norme che disciplinano il servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/63030/4163DL/CR del 2 gennaio 1992); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale consente agli abbonati di ricevere automaticamente, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, distinti avvisi acustici e/o messaggi numerici e/o alfanumerici da parte di corrispondenti che vogliano mettersi in comunicazione con l'abbonato stesso mediante selezione del numero identificativo di accesso al servizio e del numero distintivo dell'abbonato. 2. Il servizio e' tecnicamente espletato mediante l'emissione di radiosegnali trasmessi da impianti radio fissi associati, per gruppi geografici, al fine di ricoprire distinte porzioni del territorio nazionale denominate aree di chiamata. 3. Il servizio di avviso acustico e numerico e' fornito a ciascun abbonato in una singola area di chiamata (locale) ovvero in qualsiasi area di chiamata compatibilmente con la disponibilita' del servizio (nazionale). 4. Il servizio di avviso alfanumerico e' fornito a ciascun abbonato in qualsiasi area di chiamata (nazionale) ovvero in qualsiasi zona di chiamata in Italia e nei Paesi esteri nei quali e' attivo il servizio (internazionale). 5. E' fornito anche il servizio di chiamata collettiva che consente, mediante selezione di un unico numero, l'invio di un segnale di chiamata a piu' ricevitori associati. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.