IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  convenzione   internazionale   delle   telecomunicazioni
adottata  dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni)
a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con  legge  9
maggio 1986, 149;
  Vista  la convenzione stipulata in data 1› agosto 1984 con la SIP -
Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni  p.a.,  per
la  concessione  di  servizi  di  telecomunicazioni  nazionali ad uso
pubblico, approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  13
agosto 1984, n. 523;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  settembre 1988, n. 484, con il
quale e' stato approvato il regolamento di servizio per l'abbonamento
telefonico;
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985, con il quale e'  stato
istituito il servizio radiomobile di teleavviso personale (teledrin),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985;
  Visto  il decreto ministeriale 3 agosto 1985, con il quale e' stato
istituito  il  servizio  radiomobile  terrestre  pubblico  veicolare,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985;
  Riconosciuta  l'esigenza  di provvedere all'adeguamento delle norme
che disciplinano  il  servizio  radiomobile  pubblico  di  teleavviso
personale;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio superiore tecnico delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 19 dicembre 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art.  17,  comma  3, della citata legge n. 400/1988 (nota
GM/63030/4163DL/CR del 2 gennaio 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  servizio  radiomobile  pubblico  di  teleavviso   personale
consente  agli  abbonati di ricevere automaticamente, tramite la rete
pubblica di telecomunicazioni, distinti avvisi acustici e/o  messaggi
numerici  e/o  alfanumerici  da  parte di corrispondenti che vogliano
mettersi in comunicazione con l'abbonato  stesso  mediante  selezione
del  numero  identificativo  di  accesso  al  servizio  e  del numero
distintivo dell'abbonato.
  2. Il servizio e' tecnicamente espletato  mediante  l'emissione  di
radiosegnali  trasmessi da impianti radio fissi associati, per gruppi
geografici, al fine di ricoprire  distinte  porzioni  del  territorio
nazionale denominate aree di chiamata.
  3.  Il  servizio di avviso acustico e numerico e' fornito a ciascun
abbonato in una singola area di chiamata (locale) ovvero in qualsiasi
area di chiamata compatibilmente con la disponibilita'  del  servizio
(nazionale).
  4. Il servizio di avviso alfanumerico e' fornito a ciascun abbonato
in qualsiasi area di chiamata (nazionale) ovvero in qualsiasi zona di
chiamata in Italia e nei Paesi esteri nei quali e' attivo il servizio
(internazionale).
  5.  E'  fornito  anche  il  servizio  di  chiamata  collettiva  che
consente, mediante selezione  di  un  unico  numero,  l'invio  di  un
segnale di chiamata a piu' ricevitori associati.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota alle premesse:
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.