IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"I magistrati sono trattenuti in servizio fino al compimento del
settantaduesimo anno di eta', purche' comunichino il loro consenso al
Consiglio superiore della magistratura almeno sei mesi prima del
compimento del settantesimo anno.".