IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni
tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti
in atmosfera, nonche' norme per la gestione del gioco del lotto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31
dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non
risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per
ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta
richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, mediante assegnazione ai
creditori di titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di
presentazione delle richieste e le procedure per il riscontro dei
crediti di cui al comma 1. Le operazioni di riscontro devono essere
completate entro il 30 settembre 1992 con il calcolo degli interessi
relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo
le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.
3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato con
godimento 1 gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a
quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di
imposta, fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi, le cui
caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con
proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il
ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa
ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono deter-
minate le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli di cui
al comma 2.
4. Al rimborso dei crediti risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il
31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta
inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposte e per ciascun
periodo d'imposta si provvede, per quanto riguarda i crediti per
imposte sui redditi, a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comprese le disposizioni
introdotte con il presente articolo e, per quanto riguarda i crediti
per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5.
5. Per i rimborsi dei crediti per imposta sul valore aggiunto e
relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante
emissione di ordinativi di contabilita' speciale firmati dal capo
dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto.
I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di
liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo
dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi
si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto saranno stabilite procedure semplificate di
riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi. La
disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38- bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, si applica anche al pagamento degli interessi
relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987.
6. All'articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Entro l'anno
solare successivo alla data di scadenza del termine della
presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle
imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun anno di
imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di
ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di
registrazione della dichiarazione originante il rimborso e
l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonche' riassunti
riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo
sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di
rimborso delle singole liste.";
b) il primo periodo del sesto comma e' sostituito dal seguente:
"I vaglia cambiari sono riscuotibili presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, previo avviso al domicilio degli
aventi diritto, ovvero, se di importo non superiore a 10 milioni di
lire, sono spediti per raccomandata dalla predetta sezione di
tesoreria provinciale all'indirizzo del domicilio fiscale degli
aventi diritto, senza obbligo di avviso.".
7. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo
comma, lettere a), d) ed e), dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, possono utilizzare le eccedenze di credito, se
superiori a lire cinque milioni e non richieste a rimborso,
risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore
aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991, per
effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonche' di
beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, saranno stabiliti gli adempimenti e le modalita' da
osservare per avvalersi della disposizioni recata dal presente comma.
Coloro che, non trovandosi nelle condizioni richieste, si avvalgono
delle disposizioni recate dal presente comma sono soggetti alla
sanzione prevista nell'articolo 46, terzo comma, primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) e' aggiunto il
seguente numero: "7- bis) i servizi di intermediazione resi in nome e
per conto di agenzie di viaggio, di cui all'articolo 74- ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati
membri della Comunita' economica europea;".