Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad   ottenere   il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
controllata  "Genazzano"  ha  espresso  parere  favorevole   al   suo
accoglimento  proponendo  per  i  vini  - ai fini dell'emanazione del
decreto presidenziale di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  sopra  citato  -  il  rispettivo  disciplinare  di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
disciplinare  dovranno  essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione  agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata
   dei vini "Genazzano" e del relativo disciplinare di produzione
   Art. 1. - La denominazione di origine controllata  "Genazzano"  e'
riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   Art.   2.   -  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Genazzano" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai  vigneti
aventi nell'ambito aziendale la percentuale appresso indicata:
   Genazzano bianco:
    Malvasia di Candia: dal 50 al 70%;
    Bellone e Bombino: dal 10 al 30%;
    Trebbiano  Toscano, Pinot Bianco, ed altri vitigni a bacca bianca
raccomandati e autorizzati per  le  province  di  Roma  e  Frosinone,
possono concorrere fino ad un massimo del 40%.
   Genazzano rosso:
    Sangiovese: dal 70 al 90%;
    Cesanese: dal 10 al 30%,
altri  vitigni  a vacca rossa raccomandati e autorizzati per le prov-
ince di Roma e Frosinone possono concorrere da soli o  congiuntamente
fino ad un massimo del 20%.
   Art.   3.   -   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  "Genazzano"  devono   essere
prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle prov-
ince di Roma e Frosinone come delimitata con decreto ministeriale del
21  marzo 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 9 aprile
1983.
   Detta zona comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte
quelli di Olevano Romano, San Vito Romano, Cave in provincia di  Roma
e  Paliano in provincia di Frosinone ed e' cosi' delimitata: da quota
247 sul fiume Sacco, in localita' Prato Vetto, il  limite  segue,  in
direzione   sud-est,   il  confine  comunale  di  Genazzano  fino  ad
incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso  est,
sino  ad incrociare la strada che si immette sulla strada statale 155
in prossimita' del km 22,100 ca. (corrispondente  attualmente  al  km
52,700).  Segue  tale strada e successivamente quella statale per ca.
100 mt in direzione est, piega quindi in direzione sud,  seguendo  il
sentiero  che  raggiunge  quota  263 sulla strada per la localita' La
Bufola.  Da  quota  263 prosegue per la strada campestre in direzione
sud-ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella  valle  Copiccia,  per
seguire  poi verso sud-ovest il corso di acqua sino a costeggiare, in
localita'  Polledrana,  la  strada  all'altezza   della   quota   240
(Fontana). Segue quindi tale strada in direzione nord-ovest che passa
a sud delle mura San Paolo fino ad incrociare il confine di Genazzano
in prossimita' della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud
e  successivamente  nord-ovest  sino  ad  incrociare  il fosso di San
Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d'acqua in direzione
ovest, fino a quota 247 e poi, in direzione nord-ovest, la strada che
costeggia ad ovest, Colle Tocciano e ad est  Colle  Cerreto  passando
per  le  quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per una retta spezzata
in  direzione  nord   raggiunge   quota   355   (Colle   Empiano)   e
successivamente  il  km  15 sulla strada statale 155 da dove prosegue
sul nord in linea retta incrociando  il  confine  comunale  di  Cave.
Lungo  questi  verso  nord-ovest,  raggiunge  quello di Genazzano che
segue verso nord sino ad incrociare la strada per San Vito Romano  al
km  28.  Lungo  tale  strada  raggiunge il centro abitato di San Vito
Romano, lo attraversa e da quota 308 prosegue in direzione  nord-est,
seguendo  una  spezzata  che  passa  per  le  quote  591  e 319 e sul
prolungamento va ad incrociare il corso d'acqua  che  confluisce  nel
fosso  della  valle.  Percorre  questi  verso  sud, supera il confine
comunale di Olevano Romano e proseguendo lungo il corso d'acqua,  che
diviene  il fiume Sacco, raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano
da dove e' iniziata la delimitazione.
   Art. 4. - Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura  dei  vigneti
destinati  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Genazzano" debbono essere quelle tradizionali della zona
e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono percio'  da  considerarsi  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i  vigneti  ubicati
in collina posti ad altimetria non superiore a 600 mt s.l.m.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  produzione  massima di uva per ettaro in coltura specializzata
ammessa nei  vigneti  destinati  alla  produzione  dei  vini  di  cui
all'art. 1, non deve essere superiore a q.li 140 per il tipo bianco e
a q.li 130 per il tipo rosso.
   La  resa  per  ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
dovra' essere riportata al suddetto limite  attraverso  una  accurata
cernita delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20% il
limite medesimo.
   La  regione  Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un  limite
inferiore  di  uva  per  ettaro,  dandone  immediata comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al  comitato  nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
   La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%
per  la produzione del tipo rosso e al 70% per la produzione del tipo
bianco. Qualora la resa superi  tali  limiti  l'eccedenza  non  avra'
diritto alla denominazione di origine controllata.
   Art. 5. - Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate
all'interno  della  zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali,   e'
consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero
territorio dei comuni anche se solo  in  parte  compresi  nella  zona
delimitata.
   Le  uve destinate alla vinificazione, debbono assicurare ai vini a
denominazione   di   origine   controllata   "Genazzano"   i   titoli
alcolometrici volumici naturali minimi di cui appresso:
    "Genazzano" bianco 10,00 gradi;
    "Genazzano" rosso 10,05 gradi.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  tutte  le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte  a  conferire  ai  vini  le  peculiari
caratteristiche.
   E'  consentito  produrre vino "Novello", sia bianco che rosso, nel
rispetto della specifica normativa.
   Art.  6.  -  Il  vino  a  denominazione  di  origine   controllata
"Genazzano"   bianco,   all'atto  dell'immissione  al  consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: bianco  paglierino  piu'  o  meno  intenso  con  riflessi
verdognoli;
    odore: delicato, piu' o meno fruttato;
    sapore: sapido, vivace, fresco, armonico talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 per cento;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Il  vino a denominazione di origine controllata "Genazzano" rosso,
all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche:
    colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensita';
    odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato;
    sapore: vivace, fresco talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E'  in  facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
modificare con proprio decreto, i limiti minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco.
   Art. 7. - Alla denominazione di origine controllata "Genazzano" e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle
previste  nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "selezionato" e similari.
   Sono   altresi  vietate  indicazioni  aggiuntive  tipo  "vecchio",
"riserva", "invecchiato" e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazione  geografiche  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore, nonche' l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a  comuni,  frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   Sulle  bottiglie  ed  altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C.
"Genazzano", sono obbligatori l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve e l'indicazione delle tipologie "secco" o "amabile".