Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Genazzano" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Genazzano" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Genazzano" e' riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. - I vini a denominazione di origine controllata "Genazzano" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la percentuale appresso indicata: Genazzano bianco: Malvasia di Candia: dal 50 al 70%; Bellone e Bombino: dal 10 al 30%; Trebbiano Toscano, Pinot Bianco, ed altri vitigni a bacca bianca raccomandati e autorizzati per le province di Roma e Frosinone, possono concorrere fino ad un massimo del 40%. Genazzano rosso: Sangiovese: dal 70 al 90%; Cesanese: dal 10 al 30%, altri vitigni a vacca rossa raccomandati e autorizzati per le prov- ince di Roma e Frosinone possono concorrere da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%. Art. 3. - Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Genazzano" devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle prov- ince di Roma e Frosinone come delimitata con decreto ministeriale del 21 marzo 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 9 aprile 1983. Detta zona comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte quelli di Olevano Romano, San Vito Romano, Cave in provincia di Roma e Paliano in provincia di Frosinone ed e' cosi' delimitata: da quota 247 sul fiume Sacco, in localita' Prato Vetto, il limite segue, in direzione sud-est, il confine comunale di Genazzano fino ad incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso est, sino ad incrociare la strada che si immette sulla strada statale 155 in prossimita' del km 22,100 ca. (corrispondente attualmente al km 52,700). Segue tale strada e successivamente quella statale per ca. 100 mt in direzione est, piega quindi in direzione sud, seguendo il sentiero che raggiunge quota 263 sulla strada per la localita' La Bufola. Da quota 263 prosegue per la strada campestre in direzione sud-ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella valle Copiccia, per seguire poi verso sud-ovest il corso di acqua sino a costeggiare, in localita' Polledrana, la strada all'altezza della quota 240 (Fontana). Segue quindi tale strada in direzione nord-ovest che passa a sud delle mura San Paolo fino ad incrociare il confine di Genazzano in prossimita' della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud e successivamente nord-ovest sino ad incrociare il fosso di San Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d'acqua in direzione ovest, fino a quota 247 e poi, in direzione nord-ovest, la strada che costeggia ad ovest, Colle Tocciano e ad est Colle Cerreto passando per le quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per una retta spezzata in direzione nord raggiunge quota 355 (Colle Empiano) e successivamente il km 15 sulla strada statale 155 da dove prosegue sul nord in linea retta incrociando il confine comunale di Cave. Lungo questi verso nord-ovest, raggiunge quello di Genazzano che segue verso nord sino ad incrociare la strada per San Vito Romano al km 28. Lungo tale strada raggiunge il centro abitato di San Vito Romano, lo attraversa e da quota 308 prosegue in direzione nord-est, seguendo una spezzata che passa per le quote 591 e 319 e sul prolungamento va ad incrociare il corso d'acqua che confluisce nel fosso della valle. Percorre questi verso sud, supera il confine comunale di Olevano Romano e proseguendo lungo il corso d'acqua, che diviene il fiume Sacco, raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano da dove e' iniziata la delimitazione. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Genazzano" debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono percio' da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in collina posti ad altimetria non superiore a 600 mt s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ammessa nei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, non deve essere superiore a q.li 140 per il tipo bianco e a q.li 130 per il tipo rosso. La resa per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata al suddetto limite attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo. La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per la produzione del tipo rosso e al 70% per la produzione del tipo bianco. Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona delimitata. Le uve destinate alla vinificazione, debbono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Genazzano" i titoli alcolometrici volumici naturali minimi di cui appresso: "Genazzano" bianco 10,00 gradi; "Genazzano" rosso 10,05 gradi. Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche. E' consentito produrre vino "Novello", sia bianco che rosso, nel rispetto della specifica normativa. Art. 6. - Il vino a denominazione di origine controllata "Genazzano" bianco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: bianco paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli; odore: delicato, piu' o meno fruttato; sapore: sapido, vivace, fresco, armonico talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 per cento; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Il vino a denominazione di origine controllata "Genazzano" rosso, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensita'; odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato; sapore: vivace, fresco talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco. Art. 7. - Alla denominazione di origine controllata "Genazzano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "selezionato" e similari. Sono altresi vietate indicazioni aggiuntive tipo "vecchio", "riserva", "invecchiato" e similari. E' consentito l'uso di indicazione geografiche che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C. "Genazzano", sono obbligatori l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e l'indicazione delle tipologie "secco" o "amabile".