IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990, sulla assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 9 gennaio 1991,  n.  20,  che  reca  integrazioni  e
modifiche  alla  predetta  legge  12  agosto 1982, n. 576 e norme sul
controllo delle partecipazioni di imprese o enti  assicurativi  e  in
imprese o enti assicurativi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  27 dicembre 1990 con il
quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli  oneri  di
qualsiasi  natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese
soggetti  alle  disposizioni  del  citato  testo  unico,   e'   stata
determinata  l'aliquota  per  gli  oneri  di gestione da applicare ai
premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio
1991;
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione  per  l'anno
1992  della  misura  del  contributo di vigilanza dovuto dagli enti e
dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;
  Rilevato che sul contributo di vigilanza devono  gravare  anche  le
spese  per  il  funzionamento  dell'Istituto  per  la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;
  Visto il bilancio preventivo per l'anno  1992  dell'ISVAP,  di  cui
alla  delibera  del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso
in data 3 ottobre 1991 approvata con decreto ministeriale in data  27
dicembre 1991;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  contributo  di  vigilanza  per l'anno 1992 dovuto dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione  e  di
capitalizzazione,  nazionali  ed  estere, che operano nel territtorio
della Repubblica, e' stabilito nella  misura  del  2(Per  Mille)  dei
premi   incassati  nell'esercizio  1991,  al  netto  degli  oneri  di
gestione,  per  le  assicurazioni  sulla  vita,  le   operazioni   di
capitalizzazione,  le  assicurazioni  contro  i  danni e nella misura
dello  0,50(Per  Mille)  dei  premi  incassati  dalle   imprese   che
esercitano la sola riassicurazione nonche' dei conferimenti acquisiti
dagli  enti  di  gestione  fiduciaria, al netto dei relativi oneri di
gestione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO