La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          Diritti dei soci 
  1. I soci delle societa' cooperative, quando almeno  un  terzo  del
numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto
stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del  codice  civile,  di
esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione e il libro delle adunanze  e  delle  deliberazioni
del comitato esecutivo, se questo esiste. 
  2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per  la
mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti,  anche  rispetto
alle obbligazioni contratte con la societa'. 
 
          AVVERTENZA: 
    

Il testo delle note qui pubblicato e'stato redatto si
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.