Art. 1.
   L'art.  6  della  circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 e' modificato
nel modo seguente:
                           Documentazione
  L'istanza di sovvenzione dovra' contenere ogni  utile  elemento  di
valutazione della prevista stagione ed in particolare:
   l'indicazione   delle   istituzioni   teatrali   e  concertistico-
orchestrali gestite da enti pubblici, o il nominativo della  societa'
cooperativa  o  dell'impresa  lirica,  iscritta  nell'elenco  di  cui
all'art. 42  della  legge  n.  800/67  cui  si  intende  affidare  la
realizzazione  delle manifestazioni. Gli enti promotori dei teatri di
tradizione di cui all'art. 28 della legge n.  800/67  possono  curare
direttamente l'organizzazione delle stagioni liriche;
   dichiarazione  di  assunzione  di  diretta  responsabilita'  della
gestione.
  L'istanza  dovra'  essere,  inoltre,   corredata   dalla   seguente
documentazione:
    a)   attestazione   sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di
assunzione  dell'impegno  finanziario  della   manifestazione.   Tale
attestazione  dovra'  essere  integrata  - almeno trenta giorni prima
dell'inizio della manifestazione - dalla  delibera  di  realizzazione
della manifestazione;
    b)  preventivo  finanziario  che  dovra' evidenziare i contributi
locali, gli incassi  previsti,  le  spese  di  organizzazione,  ed  i
compensi  agli  artisti, tecnici, masse orchestrali e corali indicati
analiticamente per categoria ed i relativi oneri riflessi;
    c) progetto artistico con l'indicazione dei titoli  delle  opere,
autore,  numero  degli  atti,  numero  delle recite, calendario anche
provvisorio   delle   rappresentazioni,   direttori,   cantanti   con
indicazione  delle  rispettive  nazionalita'  se stranieri, registi e
scenografi che si intendono impiegare, distinti per ruolo di ciascuna
opera ed infine il teatro in cui avranno luogo le manifestazioni  con
la  specificazione  del  numero dei posti e delle caratteristiche del
palcoscenico.
  Per ciascuna opera che prevede  l'impiego  del  coro,  il  medesimo
dovra'  essere  composto  da  almeno  trentasei  elementi o di quelli
previsti dalla partitura.
  L'eventuale richiesta di autorizzazione, da  parte  dei  teatri  di
tradizione,  all'impiego  nei  ruoli  primari  di  artisti  lirici di
nazionalita'  straniera,  nel  limite  invalicabile  di   un   quarto
dell'organico  delle  compagnie  di  canto impegnate durante l'intera
stagione,  dovra'  essere  adeguatamente  motivata  da   un'ampia   e
dettagliata relazione riguardante le esigenze di ordine artistico che
hanno determinato la richiesta medesima.
  L'autorizzazione  non  e'  necessaria  per gli artisti stranieri di
nazionalita' comunitaria, o che abbiano svolto attivita' artistica in
Italia da almeno cinque anni;
    d) dettagliata  relazione  dell'attivita'  dell'anno  precedente,
qualora non sia stata trasmessa la relativa documentazione consuntiva
ai  fini della liquidazione della sovvenzione, o comunque dell'ultima
attivita' sovvenzionata, con specifica indicazione dei  titoli  delle
opere, del cast artistico utilizzato per ciascuna opera, dei relativi
direttori,  del  numero degli orchestrali e dei coristi ed infine del
numero degli spettatori presenti;
    e) i teatri di tradizione, oltre ogni utile indicazione  riferita
ad  eventuali  coproduzioni, dovranno, anche, indicare la consistenza
della propria struttura tecnico-organizzativa  utilizzata  nel  corso
della   stagione,   precisando  organici  di  personale,  periodi  di
assunzione e tipo di contratto applicato.
  Dovranno infine precisare i seguenti dati  riferiti  alla  stagione
precedente e per le sole recite sovvenzionate:
   numero  dei  posti  disponibili  del  teatro come da verbale della
C.P.V.L.P.S.;
   numero spettatori paganti;
   media spettatori paganti per recita;
   incasso medio per serata;
   incasso medio per spettatori.