IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la  legge 2 febbraio 1990, n. 17 e, in particolare, l'art. 2
che   istituisce   l'esame   di   Stato    per    il    conseguimento
dell'abilitazione  all'esercizio  della  libera professione di perito
industriale;
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed in  particolare  l'art.
3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica
istruzione  sono  adottate  norme  regolamentari  per disciplinare lo
svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere
professioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
  Sentito il Consiglio nazionale dei periti industriali;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 12 settembre 1991;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
3905 del 24 ottobre 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Sessioni - Sedi di esame
  1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione  di  perito  industriale  hanno  luogo ogni anno in unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  2. Le prove di esame hanno inizio in tutte  le  sedi  nello  stesso
giorno  previsto  dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il
calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
  3. Salvo quanto previsto  nel  successivo  art.  9,  gli  esami  si
svolgono  nelle  citta'  sedi  dei  collegi dei periti industriali ed
hanno luogo presso gli istituti tecnici industriali statali di  volta
in volta indicati nell'ordinanza di cui ai precedenti comma.
  4.  I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami
soltanto ad uno degli  istituti  tecnici  industriali  statali  della
provincia   in  cui  ha  sede  il  collegio  dei  periti  industriali
competente ad attestare il soddisfacimento del requisito  di  cui  al
terzo comma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17.
  5.  Il  contributo  di  L.  3.000  e la tassa di L. 10.000 previsti
dall'art. 4 della legge  8  dicembre  1956,  n.  1378,  e  successive
modificazioni,  sono  versati  dai  candidati in favore dell'istituto
tecnico statale prescelto come sede di esame.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
             - La legge n. 17/1990 reca:  "Modifiche  all'ordinamento
          professionale  dei  periti  industriali".  Si  trascrive il
          testo del relativo art. 2:
             "Art. 2. - 1. Per essere iscritto nell'albo  dei  periti
          industriali e' necessario:
              a)  essere  cittadino  italiano  o  di uno Stato membro
          delle Comunita' europee, ovvero italiano  non  appartenente
          alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale
          esista trattamento di reciprocita';
              b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
              c) essere di ineccepibile condotta morale;
              d)  avere  la residenza anagrafica nella circoscrizione
          del collegio preso il quale l'iscrizione e' richiesta;
              e)  essere  in   possesso   del   diploma   di   perito
          industriale;
              f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
             2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione
          e'  subordinata  al  superamento  di  un  apposito esame di
          Stato, disciplinato dalle  norme  della  legge  8  dicembre
          1956, n. 1378, e successive modificazioni.
             3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali
          abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
              a)  abbiano  prestato,  per  almeno tre anni, attivita'
          tecnica subordinata,  anche  al  di  fuori  di  uno  studio
          tecnico   professionale,   con   mansioni   proprie   della
          specializzazione relativa al diploma;
              b) abbiano frequentato una  apposita  scuola  superiore
          biennale  diretta  a  fini speciali, istituita ai sensi del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
          162, finalizzata al settore della specializzazione relativa
          al diploma;
              c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e
          lavoro  con  contratto  a  norma dell'art. 3, comma 14, del
          decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863, con
          mansioni proprie della  specializzazione  relativa  al  di-
          ploma;
              d)  abbiano  prestato  un  periodo  di pratica biennale
          durante il quale il  praticante  perito  industriale  abbia
          collaborato   all'espletamentodi  pratiche  rientranti,  ai
          sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275,  e  della
          legge  12  marzo  1957, n. 146, e successive modificazioni,
          nelle  competenze  professionali   della   specializzazione
          relativa al diploma.
             4.  Il  periodo  biennale  di  formazione  e lavoro e il
          periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del
          comma 3 devono essere svolti presso un perito  industriale,
          un   ingegnere   o   altro   professionista   che  eserciti
          l'attivita' nel settore della specializzazione relativa  al
          diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei
          rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
             5.  Le  modalita'  di  iscrizione  e  di svolgimento del
          praticantato, nonche' la tenuta dei  relativi  registri  da
          parte  dei  collegi  professionali  dei periti industriali,
          saranno  disciplinate  dalle  direttive  che  il  Consiglio
          nazionale  dei  periti industriali dovra' emanare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
             - La  legge  n.  1378/1956  reca:  "Esami  di  Stato  di
          abilitazione all'esercizio delle professioni". Si trascrive
          il testo dei primi due commi del relativo art. 3:
             "Gli esami hanno carattere specificamente professionale.
             I   programmi  degli  esami  sono  determinati  mediante
          regolamento  dal  Ministro  per  la  pubblica   istruzione,
          sentito il parere della sezione I del Consiglio superiore e
          degli   Ordini   professionali  nazionali.  Con  lo  stesso
          regolamento vengono fissate anche le norme  concernenti  lo
          svolgimento degli esami".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo  dell'art. 2 della legge n. 17/1990 si
          veda in nota alle premesse.
             - Per il titolo della legge n. 1378/1956 si veda in nota
          alle premesse.