AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
(Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, commi 2 e 3, e art. 2) il cui testo e' riportato in appendice.
Art. 1.
1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (a),
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o
familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o
una professione o ad altre finalita' estranee alla impresa o
all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da
cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali
non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'articolo 19 (a);".
2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-
legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165 (a), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo comma e' soppressa la lettera d-ter);
b) nel quarto comma le parole: "ad eccezione dei casi previsti
alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma" sono sostituite dalle
seguenti: "ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del
secondo comma".
3. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165
(b), si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente
versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di
case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni e integrazioni (c), fruenti o meno
del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal
1 gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta
relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra
il 1 gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (a), entro il 5 marzo 1992.
5. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (a), dopo il terzo comma e' aggiunto il
seguente:
"Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere effetto il
trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolta' di
acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza
pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e' necessario che
tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto
e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio".
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono
fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e
sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria
nell'esercizio della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(a), introdotto dal comma 5.
7. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la
produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 (a),
devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio,
modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a
semilavorati o parti degli stessi beni.
8. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente
modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202 (a), dopo la lettera e- (( bis) sono aggiunte le
seguenti: ))
"e- ter) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni
immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, in comunione o in comproprieta' con soggetti per i quali
non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.".
(( "e-quater) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa agli ))
(( acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e ))
(( professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di ))
(( locazione finanziaria". )) ))
9. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29
dicembre 1990, n. 405 (d), deve intendersi concernente tutte le
operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a).
10. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato
dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (a),
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "la soprattassa e' elevata
al 40 per cento;" sono inserite le seguenti: "se la regolarizzazione
avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il
secondo anno successivo la soprattassa e' elevata al 60 per cento;";
b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ";
se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della
dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte
a tre quarti.".
11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), e'
sostituito dal seguente:
"5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di
Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali".
12. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), e' aggiunto il seguente
periodo: "La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli
esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di
autotrazione".
13. Al primo comma dell'articolo 74- bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1979, n. 24 (a), dopo le parole: "Entro lo stesso termine
deve essere presentata" sono inserite le seguenti: "la dichiarazione
relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche'
il relativo termine non sia ancora scaduto, nonche'".
14. La disposizione contenuta nell'articolo 26- bis del decreto-
legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 38 (e), deve intendersi nel senso che
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della
tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), si applica agli immobili
indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni (f), ivi compresi
i manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate alla costruzione
ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi
cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono
attivita' di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si
fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la
variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a).
15. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma,
della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1,
comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 (g), anziche' almeno
novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore
aggiunto devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno
sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in
vigore.
16. Gli interessi di cui all'articolo 38- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165
(a), si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi
inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine
del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo
2946 del codice civile (h).
16-bis. (( Dopo la lettera e) del primo comma dell'articolo ))
(( 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, ))
(( n. 633, e successive modificazioni (a), e' aggiunta la ))
(( seguente: ))
((" e-bis) per la distribuzione, attraverso le ))
(( organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di ))
(( monopolio, e ))
(( la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di ))
(( monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, ))
(( sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP". ))
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella
legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
integrazioni".
"Art. 6 (come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30
dicembre 1981, n. 793, poi modificato dall'art. 3 del D.L.
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, e dal presente articolo)
Effettuazione delle operazioni). - Le cessioni di beni si
considerano effettuate nel momento della stipulazione se
riguardano beni immobili e nel momento della consegna o
spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni
i cui effetti traslativi o costitutivi si producono
posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2)
dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui
si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni
mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o
spedizione.
In deroga al precedente comma l'operazione si considera
effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica
autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di
beni in esecuzione di contratti di somministrazione,
all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario,
di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei
beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o
familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2,
all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti
estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i
beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto
tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di
abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a
proprieta' divisa, alla data del rogito notarile.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
all'atto del pagamento del corrispettivo.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati
nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto dalla
lettera d-bis) del secondo comma.
Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del
pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti
farmaceutici indicati nel n. 78) della seconda parte
dell'allegata tabella A (v. ora il n. 114) della terza
parte della vigente tabella A, n.d.r.) effettuate dai
farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma
dell'art. 4, nonche' quelle fatte allo Stato, agli organi
dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica,
agli enti pubblici territoriali, agli istituti
universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi
prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di
assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza".
"Art. 8 (come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30
dicembre 1980, n. 897, poi modificato dall'art. 4 del
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 3 del D.L. 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17, e dal presente articolo)
(Cessioni all'esportazione). - Costituiscono cessioni
all'esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione di beni all'estero o
comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei
cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri
cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere
sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente
stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione,
montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da
vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare
della fattura ovvero su un esemplare della bolla di
accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6
ottobre 1978, n. 627. Nel caso in cui avvenga tramite
servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o
comunque fuori del territorio doganale entro novanta giorni
dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per
suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o
provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di
aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di
trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei
bagagli personali fuori del territorio doganale;
l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta
dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un
esemplare della fattura;
c) le cessioni di beni fatte, anche tramite
commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche
tramite commissionari, nello stato originario o previa
trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonche' le
prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione,
lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi
inerente all'attivita' di esportazione, rese da terzi al
soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi
forma destinata alle suddette prestazioni.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono
effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti
indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che
effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del
precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la
loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo
dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I
cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale
ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano
esportati nello stato originario nei sei mesi successivi
alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso
e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro
confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a),
relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. (I
soggetti che intendono avvalersi della facolta' di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
devono darne comunicazione scritta al competente ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
oltre tale data, ma anteriormente al momento di
effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone
comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta' di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese,
l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un
triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di
triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun
triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno
comunque effettuato esportazioni nell'anno solare
precedente possono avvalersi per la durata di un triennio
solare della facolta' di acquistare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione
all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti).
(I contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare beni
e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma
devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 24 ovvero 39,
secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle
esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento
dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti
dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a
registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno
riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un
prospetto analitico delle annotazioni del semestre).
Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere
effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione
della facolta' di acquistare beni e servizi per cessioni
all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi
del terzo comma, e' necessario che tale trasferimento sia
espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia
data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio".
A norma dell'art. 3, comma 3, del D.L. 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, a partire dal 1 gennaio 1984 sono
abrogate le disposizioni contenute nel secondo comma
concernenti la dichiarazione e la comunicazione
dell'intento di avvalersi della facolta' di effettuare
acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le
disposizioni del medesimo comma riguardanti i soggetti che
iniziano l'attivita' nonche' quelle contenute nel terzo
comma (le disposizioni che si ritengono abrogate sono state
racchiuse fra parentesi quadre). Le nuove disposizioni rel-
ative alla facolta' di effettuare acquisti o importazioni
senza pagamento dell'imposta, ivi comprese le sanzioni in
caso di mancata osservanza delle prescrizioni contemplate
nel decreto, sono contenute nel citato D.L. n. 746/1983.
"Art. 16 (Aliquote dell'imposta), terzo comma (come
sostituito dall'art. 7 della legge 29 febbraio 1980, n.
31). - Per le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per
oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da
contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili,
l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con
contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili".
"Art. 19 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9 del D.P.R.
31 marzo 1979, n. 94, dall'art. 22 del D.L. 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154, dall'art. 4 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 202, e dal presente articolo) (Detrazione). - Per la
determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma
dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma
dell'art. 30, e' ammesso in detrazione, dall'ammontare
dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello
dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui
addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai
servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa,
arte o professione.
In deroga alle disposizioni del comma precedente:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della
allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16
concernenti i beni stessi; nonche' alle prestazioni di
manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle
navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi
di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni
stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e
riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione soltanto
se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'art.
26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella
allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16
concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di
manutenzione e riparazione di tali beni, non e' ammessa in
detrazione fino al 31 dicembre 1990 (prorogato al 31
dicembre 1993 dall'art. 6, comma 6, legge finanziaria 29
dicembre 1990, n. 405, n.d.r. ), salvo che per gli agenti o
rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e
veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e'
ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa all'acquisto, all'importazione, o all'acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a
prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e
bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto
di persone e al transito stradale delle autovetture e
autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393;
e-bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonche'
alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa
di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' ammessa in detrazione
nella misura del 50 per cento.
e-ter) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a
beni immobili acquistati, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, in comunione o in comproprieta' con
soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui
agli articoli 4 e 5;
e-quater) non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa agli acquisti di immobili strumentali per
l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro
acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria.
Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti
ai sensi dell'art. 10 la detrazione e' ridotta della
percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare
delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume
d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' superiore
o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i
cinque decimi. La riduzione e' provvisoriamente operata con
l'applicazione della percentuale dell'anno precedente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che
iniziano l'attivita' operano la riduzione in base a una
percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio
alla fine dell'anno.
Per il calcolo della percentuale di riduzione
l'ammontare delle operazioni esenti e' determinato senza
tenere conto di quelle indicate ai numeri 6), 10 e 11)
dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di
affari, quando non formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili,
delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9)
del detto articolo".
"Art. 26 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 12 del D.P.R.
30 dicembre 1981, n. 793) (Variazioni dell'imponibile o
dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e
seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore
ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione
della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23
e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella
(rectius: quello) della relativa imposta viene ad
aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di
inesattezze della fatturazione o della registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23
e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il
cessionario o committente, che abbia gia' registrato
l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o
dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di
rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere
applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del
settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve
essere fatta mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e
delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'art. 25.
Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel
registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti
alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei
registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per
errori di registrazione di cui al quarto comma possono
essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e
dal cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di
cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art.
25".
"Art. 38- bis (aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 4 del D.L.
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165) (Esecuzione dei rimborsi). -
I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su
richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre
mesi dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione prestando, primo dell'esecuzione del rimborso
e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o
istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane
indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa
commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria
offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza
fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di
assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli
interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza
dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione, non computando il periodo
intecorrente tra la data di notifica della richiesta di
documenti e la data della loro consegna quando superi
quindici giorni.
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a
periodi inferiori all'anno prestando le garanzie indicate
nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a)
e b) del terzo comma dell'art. 30.
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di
imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n.
5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,
l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e'
sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione
del relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento
degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando
i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle
somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore
aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza
occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata
dilazione per il versamento dell'erario dell'imposta
riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i
normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori
all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le
modalita' relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso
di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate,
insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data
del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista
nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
definitivo".
"Art. 48 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 21 del D.P.R.
30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 19 del D.P.R. 30
dicembre 1981, n. 793, dall'art. 14 della legge 29 dicembre
1990, n. 408, dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e dal presente articolo) (Circostanze attenuanti ed
esimenti). - Se gli adempimenti omessi o irregolarmente
eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano
regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di
scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite
negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20
per cento dell'imposta relativa alle operazioni
regolarizzate, ridotta al 5 per cento se la
regolarizzazionee' eseguita entro trenta giorni dalla
scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli
articoli 27 e 33 nella quale l'operazione doveva essere
computata; se la regolarizzazione avviene entro il termine
di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo
la soprattassa e' elevata al 40 per cento; se la
regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione
della dichiarazione per il secondo anno successivo la
soprattassa e' elevata al 60 per cento; l'ammontare dei
versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli
estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel
registro di cui all'art. 23 o 24 ovvero in quello di cui
all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica
anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art.
26, primo e quarto comma, relativamente alle variazioni
dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno
luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni
stabilite negli articoli precedenti sono ridotte
rispettivametne ad un quinto e alla meta' se gli
adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano
regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di
scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello
di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale; se risultano regolarizzati entro il
termine di presentazione della dichiarazione per l'anno
successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi; se
risultano regolarizzati entro il termine di presentazione
della dichiarazione per il secondo anno successivo le
sanzioni sono ridotte a tre quarti. Se i corrispettivi non
registrati vengono specificamente indicati nella
dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione
delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la
violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di
registrazione nonche' degli obblighi in materia di bolla di
accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora
anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia
stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei
corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano sempreche' la violazione non
sia gia' stata constatata e comunque non siano iniziate le
ispezioni e verifiche di cui all'art. 52.
Se in relazione ad una stessa operazione sono state
commesse piu' violazioni punite con la pena pecuniaria si
applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la piu'
grave di esse, aumentata da un terzo alla meta'.
Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si
applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non
sono stati osservati in relazione al volume d'affari del
soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e
seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti
superiore di oltre il cinquanta per cento al limite
stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.
Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si
applicano qualora, entro i termini rispettivamente
stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il
versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da
quello indicato nel primo comma dell'art. 40.
La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma
dell'art. 46 non si applica qualora la differenza fra i
dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo
comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al
dieci per cento.
Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla
base del valore normale le sanzioni previste non si
applicano qualora il valore accertato non supera di oltre
il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare
non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e'
giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni
alle quali si riferisce".
"Art. 72 (come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23
dicembre 1974, n. 687, dall'art. 3 del D.P.R. 2 luglio
1975, n. 288, e dal presente articolo) (Trattati e accordi
internazionali). - Le agevolazioni previste da trattati e
accordi internazionali relativamente alle imposte sulla
cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto.
Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi non soggette
all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e
9.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e
consolari, compreso il personale tecnico amministrativo,
appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono
analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti
diplomatici e consolari italiani;
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri
generali militari internazionali ed agli organismi
sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-
Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, nonche' all'Amministrazione della difesa
qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con
il suddetto trattato;
3) alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o
enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di
associazione conclusi con le dette Comunita', nei limiti
per questi ultimi della partecipazione della Comunita'
stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue
istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola
europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali.
Le disposizioni di cui al precedente comma trovato
applicazione per gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5)
allorche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
siano di importo superiore alle lire centomila (a norma
dell'art. 3 del D.P.R. n. 288/1975 detto limite si applica
anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1) del terzo
comma, n.d.r.)".
"Art. 74 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9 del D.P.R.
31 marzo 1979, n. 94, dall'art. 20 del D.P.R. 30 dicembre
1981, n. 793, dall'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 17, dagli articoli 11 e 70 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e dal presente articolo) (Disposizioni rela-
tive a particolari settori). - In deroga alle disposizioni
dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio
industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare
la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione
annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei
supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie
vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate
o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della
resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per
cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli
anni successivi. Per periodici si intendono le
pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8
febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le
cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di
libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio,
l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni
ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora
quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai
libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle
copie vendute;
d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici
pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine
telefoniche stradali, dal concessionario del servizio,
sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente,
determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori
autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di
trasporto;
e-bis) per la distribuzione, attraverso le
organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di
monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le
rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede
telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico, dalla SIP.
Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del
precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del
presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al
terzo comma dell'art. 2.
Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle
disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con
decreti del Ministro delle finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali
da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi
superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto
del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni
periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti
trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa
autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.
Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai
numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici
l'imposta si applica sulla stessa base imponibile
dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse
modalita' previa deduzione dei due terzi del suo ammontare
a titolo di applicazione forfettaria della detrazione
prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli
obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione,
salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si
applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli
spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto,
prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e' vincolante
per un triennio.
Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli,
ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da
macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma
e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta,
fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli
effetti della limitazione contenuta nel terzo comma
dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni
imponibili.
I raccoglitori non dotati di sede fissa per la
successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla
numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle
fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione
delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i
beni nell'esercizio dell'impresa.
Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per
l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque
effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche
in esecuzione di rapporti di commissione o di
rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di
impresa o di arti e professioni, la base imponibile e'
costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita.
L'imposta afferente l'importazione dei beni destinati alla
vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie,
al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53,
devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita'
all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai
soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi
identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni,
nonche' il prezzo di vendita degli stessi".
"Art. 74- bis (aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23
dicembre 1974, n. 687, poi sostituito dall'art. 1 del
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) (Disposizioni per il
fallimento e la liquidazione coatta amministrativa). - Per
le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione
di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli
obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i
relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere
adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro
quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve
essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni
e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente
alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare
anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di
liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente
comma.
Per le operazioni effettuate successivamente
all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione
coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente
decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio
provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal
commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse
entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli
articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o
trimestre siano state registrate operazioni imponibili".
"Tabella A, parte seconda (Beni e servizi soggetti
all'aliquota d'imposta del 4 per cento), n. 22. - 22) opere
di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art.
4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato
dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di
trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di
trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti
di distribuzione calore-energia ceduti da imprese
costruttrici (per l'elencazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria si veda in calce alla
successiva nota (e) , n.d.r.)".
(b) I commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.L. n. 90/1990
(Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche'
altre disposizioni urgenti) cosi' recitano:
"2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base
imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di
alloggi costruiti su aree in proprieta', di cui all'art. 13
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni e integrazioni (si veda al riguardo la
successiva nota (c), n.d.r.), da parte di cooperative e
loro consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e
degli enti pubblici territoriali, e' costituita dal 70 per
cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a
quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale.
Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per
l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base
imponibile.
3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base
imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di
alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo
dello Stato e degli enti pubblici territoriali, e'
costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi
medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato
per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non op-
era la riduzione della base imponibile".
(c) L'art. 13 della legge n. 408/1949, riguardante
disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie,
concede l'esenzione per venticinque anni dall'imposta sui
fabbricati (ora soppressa) per le case di abitazione, anche
se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il
carattere di abitazione di lusso, demandando al Ministro
dei lavori pubblici sentito il Ministro delle finanze la
fissazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso.
Il D.M. 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969) ha fissato, da ultimo, dette
caratteristiche.
(d) Il comma 6 dell'art. 6 della legge n. 405/1990
(Legge finanziaria 1991) prevede che: "Il termine del 31
dicembre 1990 previsto dall'art. 19, secondo comma, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come sostituito dall'art. 22 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture
nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di
tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993 (per il testo
dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 si veda la precedente
nota (a) , n.d.r.)".
(e) L'art. 26- bis del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti
in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra
lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie) e' cosi'
formulato:
"Art. 26-bis (Impianti cimiteriali). - 1. Gli impianti
cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle
opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti
dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,
integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma
1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi
indicati all'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21
ottobre 1975 n. 803, e successive modificazioni".
Sono opere di urbanizzazione primaria, a norma del primo
comma dell'art. 4 della legge n. 847/1964, riguardante
l'autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre
mutui per l'acquisizione delle aree fabbricabili per
l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18
aprile 1962, n. 167:
a) le strade residenziali;
b) gli spazi di sosta o di parcheggio;
c) le fognature;
d) la rete idrica;
e) la rete di distribuzione dell'energia elettrica e
del gas;
f) la pubblica illuminazione;
g) gli spazi di verde attrezzato.
Sono opere di urbanizzazione secondaria, in virtu' del
secondo comma dell'art. 4 della legge n. 847/1964, aggiunto
dall'art. 44 della legge n. 865/1971, successivamente
modificato dall'art. 17, comma 44, della legge 11 marzo
1988, n. 67:
a) gli asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi
per l'istruzione superiore all'obbligo;
c) i mercati di quartiere;
d) le delegazioni comunali;
e) le chiese ed altri edifici religiosi;
f) gli impianti sportivi di quartiere;
g) i centri sociali e attrezzature culturali e
sanitarie (l'art. 17- bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361,
aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n.
441, come sostituito dall'art. 9- undecies, comma 2, del
D.L. 9 ottobre 1988, n. 397, aggiunto dalla legge di
conversione 9 novembre 1988, n. 475, prevede che nelle
attrezzature sanitarie siano ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, tossici e nocivi solidi e liquidi, alla bonifica
di aree inquinate, n.d.r.);
h) le aree verdi di quartiere.
Per il testo dell'art. 54 del regolamento di polizia
mortuaria, approvato con D.P.R. n. 803/1975, si veda la
successiva nota (f).
(f) L'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria,
approvato con D.P.R. n. 803/1975 (regolamento abrogato e
sostituito da quello approvato con D.P.R. n. 285/1990: v.
qui appresso), era cosi' formulato:
"Art. 54. - La relazione tecnico-sanitaria che
accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di
cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali
l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione
dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
Conterra' anche la descrizione dell'area, della via di
accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali
destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie
(deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di
autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al
pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del
custode).
Gli elaborati grafici dovranno essere completi di
piante, sezioni e prospetti, in scala adeguata, sia in
riferimento alle varie zone del complesso, sia agli edifici
dei servizi generali".
Il regolamento di cui sopra e' stato abrogato dall'art.
108 del nuovo regolamento di polizia mortuaria, approvato
con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Le disposizioni del
soprariportato art. 54 sono state sostituite da quelle
introdotte dall'art. 56 del nuovo regolamento, che ad ogni
buon fine si riproducono qui di seguito:
"Art. 56. - 1. La relazione tecnico-sanitaria che
accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di
cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali
l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione
dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione
dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio,
degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle
eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di
osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle,
forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli
operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonche'
impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata,
rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli
edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici".
(g) Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge
n. 68/1984 ( Proroga del termine per l'emanazione dei testi
unici previsti dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n.
825, e successive modificazioni), quale risulta dalla
modifica apportata dall'art. 1, comma 3, della legge n.
550/1987, e' il seguente: "Le disposizioni relative
all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui
redditi devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
almeno novanta giorni prima della data stabilita per la
loro entrata in vigore e la commissione di cui al terzo
comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
esprime il suo parere entro novanta giorni dalla richiesta.
Le altre disposizioni devono essere emanate almeno sessanta
giorni prima della data prevista per la loro entrata in
vigore".
Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 17 della
legge n. 825/1971, recante delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria: "Il Governo
della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni
dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal
primo comma (termine piu' volte prorogato, n.d.r.), sentito
il parere di una commissione parlamentare composta da nove
senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle
rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le
norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle
rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le
modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle
diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale
contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti
dalla presente legge".
(h) Si trascrive il testo dell'art. 2946 del codice
civile:
"Art. 2946 (Prescrizione ordinaria). - Salvi i casi in
cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono
per prescrizione con il decorso di dieci anni".
APPENDICE
Con riferimento all'avvertenza:
Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, e
dell'art. 2 della legge di conversione del presente
decreto:
"Art. 1, commi 2 e 3. - 2. Le disposizioni dell'art. 7
del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 62, si applicano sino
al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge
indicato al comma 1 (vale a dire il D.L. 30 dicembre 1991,
n. 417, qui pubblicato, n.d.r.) rientrano tra quelle per
la cui revisione e modifica il Governo e' stato delegato ai
sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre
1990, n. 411, 1 marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140,
2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285, e degli
articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n.
348; restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti
fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12,
13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del 1991".
"Art. 2. - 1. Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni
di prodotti costituenti integratori idro-salini,
condizionati per la vendita al minuto e consumabili
direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul
valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.
2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti
e' obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno
di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160; per le giacenze
degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei
semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta
vendita al minuto, possedute alla medesima data, si
applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di
cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 27
agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del
1 settembre 1976, le disposizioni di cui all'art. 10 dello
stesso decreto. Non si da' luogo ad accertamenti ne' a
rimborsi di imposte pagate ne' e' consentita la variazione
di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina
difforme da quella prevista nel presente comma".
Si trascrive il testo delle disposizioni
soprarichiamate:
- Art. 7 del D.L. n. 62/1991, recante proroga
dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in
materia tributaria, non convertito in legge per scadenza
dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
101 del 2 maggio 1991):
"Art. 7. - 1. I commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-
legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai
seguenti:
' 1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954,
n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960,
n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947,
dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal
decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e'
sostituita dalla seguente:
" TABELLA A
TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI BORSA SU TITOLI E VALORI (*)
Per ogni
100.000
o frazione
di L. 100.000
---
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con
l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle
lettere b) e c):
azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni
tipo 140
valori in moneta, verghe o divise estere (**) 100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati,
o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte
all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932,
n. 1607, o commissionarie di borsa o societa' di
intermediazione mobiliare:
azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni
tipo 50
valori in moneta, verghe o divise estere (**) 90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di
intermediazione mobiliare:
azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni
tipo 8
valori in moneta, verghe o divise estere (**) 40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***)
--------------
(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e'
stabilito in L. 5.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di
lire 1.800.000 '.
2. Per i contratti pronti contro termine la tassa e'
corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti
bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un
importo pari alla meta' della tassa dovuta. Sui relativi
foglietti bollati e' annotata la natura e gli estremi
dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine' si
intendono quei contratti che configurano una operazione a
pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in
essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima
controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari
importo nominale.'.
2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive
modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni.
3. La tassa speciale di cui al presente articolo e'
comunque dovuta anche se i titoli e i valori sono
trasferiti con scrittura privata o con atto pubblico. Sono
esenti da tassa le transazioni fatte in borsa con non
residenti.
4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo'
autorizzare le societa' di intermediazione mobiliare a
corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalita' da
stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e
del Ministro del tesoro.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
dal giorno 4 marzo 1991".
- Art. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni
tributarie in materia di rivalutazione di beni delle
imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione
di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del
trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie e per la revisione delle agevolazioni
tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della
legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
dall'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dall'art.
9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
"Art. 17. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi
concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni
di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni
tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere
agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti
agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a
caratteristiche strutturali dei tributi che costituiscono
comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita'
e di progressivita' della imposizione, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi
sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere
sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di
consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato,
la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far
valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare
sulla base di parametri, legati alla dimensione economica
dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi
sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente
esistenti anche se riconducibili a caratteristiche
strutturali dei tributi potranno essere in tutto o in parte
mantenuti solo se le finalita' per le quali essi sono stati
previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata
in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e
conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a
specifici obiettivi di politica economica, sociale o
culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita'
economica europea; in relazione a tali obiettivi verra'
tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di
incentivazione di particolari settori economici o
specifiche attivita', anche in relazione alle dimensioni
dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali
i benefici sono destinati ad essere applicati, con
particolare riferimento al Mezzogiorno;
c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi
sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovrano essere
applicati per un periodo di tempo limitato che verra'
determinato in correlazione al tempo necessario per il
raggiungimento degli obiettivi di politica economica
nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici
indirizzi costituzionali;
d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per
consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al
riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e
dei regimi sostitutivi in applicazione dei princi'pi e
criteri direttivi indicati nelle lettere a) , b) e c) non
potra' superare l'importo del 50 per cento dell'onere che
le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di
stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990;
d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di
generalita', di uniformita' e di progressivita' della
imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle
somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili,
da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia
esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto
qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che
all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 12 della
legge 16 dicembre 1977, n. 904.
1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e
secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potra'
essere previsto che il credito o il buono di imposta possa
essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di
azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al
mercato ristretto, di societa' costituite per effetto della
privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono
di imposta sara' commisurato anche all'ammontare
dell'acquisto o sottoscrizione e non potra' superare, per
ciascuna annualita', l'importo di un milione di lire.
1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e
secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno
introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali
in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato
costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purche'
le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato,
riconosciute idonee in base alla normativa vigente in
materia e che risultano iscritte senza interruzione da
almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in
deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma
1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette
erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare
non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito
di impresa, nella misura del 50 per cento della somma
erogata entro il limite del 2 per cento degli utili
dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo invia per il parere, anche per
singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni,
nonche' una relazione analitica che dia conto delle
agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel
campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' dei
benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione
parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9
ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita
dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550.
La commissione esprime il proprio parere entro sessanta
giorni dalla ricezione, indicando specificamente le
eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai
principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione
nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi
agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei
tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi.
Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le
eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il
parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui
disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1992 ovvero dal
primo giorno del secondo mese successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, saranno emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato
nel comma 1".
- D.L. n. 411/1990, recante proroga dell'aliquota del 9
per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature
ed altre disposizioni urgenti in materia tributaria: non
convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 2
marzo 1991).
- D.L. n. 62/1991 (gia' citato): non convertito in
legge per decorrenza dei termini costituzionali (il
relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1991).
- D.L. n. 140/1991, recante disposizioni urgenti
concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di
tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti
mobiliari, nonche' altre disposizioni concernenti
l'Amministrazione finanziaria: non convertito in legge per
decorrenza dei termini costituzionali (il relativo
comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 154 del 3 luglio 1991).
- D.L. n. 196/1991, recante disposizioni urgenti
concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di
tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori,
nonche' altre disposizioni concernenti l'Amministrazione
finanziaria: non convertito in legge per decorrenza dei
termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
205 del 2 settembre 1991).
- D.L. n. 285/1991, recante disposizioni urgenti
concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione
del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di
trasferimento di titoli o valori, nonche' l'Amministrazione
finanziaria: non convertito in legge per decorrenza dei
termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
257 del 2 novembre 1991).
- D.L. n. 348/1991, recante disposizioni concernenti
criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o
valori, nonche' del regime fiscale di taluni redditi di
capitale, della disciplina del versamento di acconto delle
imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie
urgenti: non convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2
gennaio 1992); per il testo delle disposizioni di detto
decreto, i cui effetti sono stati sanati dal comma 3
dell'art. 1 sopratrascritto, si veda nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1991.
- Legge n. 160/1976: conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante norme
in materia di riscossione delle imposte sul reddito (l'art.
3 prevede che per determinati prodotti indicati con decreti
del Ministro delle finanze, in luogo dell'applicazione del
contrassegno di Stato previsto dall'ultimo comma dell'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, possa essere
disposto l'uso di speciali contrassegni, dei quali i
medesimi decreti fissano le caratteristiche, da riportare
sui contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi
di chiusura destinati al condizionamento dei prodotti
stessi per la diretta vendita al consumo).
- Articoli 1 e 10 del D.M. 27 agosto 1976, recante
norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3
della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernenti le
caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso
di uno speciale contrassegno da applicare sui contenitori,
o sui relativi mezzi di chiusura, di determinati prodotti
destinati alla diretta vendita al consumo:
"Art. 1. - Ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio
1976, n. 160, e' prescritto l'uso di uno speciale
contrassegno per il condizionamento dei sottoelencati
prodotti destinati alla diretta vendita al consumo:
1) acque minerali gassate o non, acque gassose (v.d. ex
22.01);
2) limonate, acque gassose aromatizzate, acque minerali
aromatizzate ed altre bevande non alcoliche (v.d. ex
22.02), succhi di frutta - esclusi i mosti di uva - e di
ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole anche
addizionati di zuccheri (v.d. ex 20.07), sciroppi (v.d. ex
17.02), nonche' i concentrati comunque confezionati,
predisposti per la preparazione di qualsiasi bevanda non
alcolica.
Lo speciale contrassegno, di cui al precedente comma,
deve essere riportato sui tappi a corona, a vite, a
strappo, a pressione e su qualsiasi altro oggetto di
chiusura dei contenitori ovvero, qualora questi ultimi ne
siano privi, sui contenitori medesimi siano essi in
plastica, tetrapack, tetrabrick, in metallo o realizzati in
qualsiasi altro materiale".
"Art. 10. - Le giacenze, da chiunque possedute alla data
di entrata in vigore del presente decreto, degli oggetti di
chiusura o dei contenitori e relativi semilavorati,
destinati o suscettibili di essere utilizzati per il
condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, devono
essere denunciate, entro quindici giorni dalla detta data,
e per le giacenze delle imprese di cui all'art. 3
distintamente per ogni impresa committente, all'ufficio
imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione
trovasi il domicilio fiscale del detentore.
Le giacenze possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto dei prodotti indicati nell'art. 1 e
comunque condizionati per la diretta vendita al consumo,
devono essere denunciate, entro quindici giorni dalla
stessa data, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella
cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
detentore se eccedono i quantitativi sottoindicati:
Prodotti di categoria A):
1) per le imprese di cui al primo comma dell'art. 4,
ettolitri 1000 (mille);
2) per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 8,
ettolitri 200 (duecento).
Prodotti di categoria B):
1) per le imprese di cui al primo comma dell'art. 4,
ettolitri 100 (cento);
2) per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 8,
ettolitri 20 (venti).
Le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori,
dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta
vendita al consumo, denunciati ai sensi dei precedenti
commi, devono essere annotate rispettivamente sui registri
di cui agli articoli 7 e 8 e per la loro
commercializzazione devono essere osservate le norme del
presente decreto, senza l'apposizione dello speciale
contrassegno di cui all'art. 1.
Gli ordinativi degli oggetti di chiusura e dei
contenitori, conferiti in data anteriore all'entrata in
vigore del presente decreto, e che, alla stessa data, non
sono stati evasi, devono essere rinnovati a cura della
stessa impresa committente osservando le norme del presente
decreto.
I quantitativi viaggianti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, degli oggetti di chiusura e
dei contenitori di cui al primo comma e dei prodotti di cui
al secondo comma devono essere in ogni caso distintamente
denunziati nei termini e con le modalita' previste negli
stessi commi a cura delle imprese mittenti".
- Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come
sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24,
poi modificato dall'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1981,
n. 793: v. nota (a) all'art. 1 del decreto qui pubblicato.
(a) Si trascrive, nell'ordine, il testo delle
disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), modificate
dal presente articolo o alle quali il medesimo articolo fa
rinvio:
"Art. 2 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 2 della legge
22 dicembre 1980, n. 889, dall'art. 1 del D.P.R. 30
dicembre 1981, n. 793, dall'art. 34 del D.L. 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154, e dal presente articolo) (Cessioni di beni).
- Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso
che importano trasferimento della proprieta' ovvero
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento
su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta':
2) le locazioni con clausola di trasferimento della
proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione di contratti di commissione;
4) le csssioni gratuite di beni la cui produzione o il
cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita'
estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione
dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'art. 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da
societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o
le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o
pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro;
b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi
i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle
vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.
9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati;
e) i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i
consorzi e le associazioni o altre organizzazioni;
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o
trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste
in essere da altri enti;
g) (soppressa);
h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o
importati dal cedente senza poter detrarre la relativa
imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19;
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche
assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v. d. 19.03); le
cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti
della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v. d.
19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne'
zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato
per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;