AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2 e 3, e art. 2) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. 1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (a), il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19 (a);". 2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto- legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo comma e' soppressa la lettera d-ter); b) nel quarto comma le parole: "ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma". 3. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (b), si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni (c), fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali. 4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), entro il 5 marzo 1992. 5. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolta' di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e' necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio". 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), introdotto dal comma 5. 7. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 (a), devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni. 8. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (a), dopo la lettera e- (( bis) sono aggiunte le seguenti: )) "e- ter) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprieta' con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.". (( "e-quater) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa agli )) (( acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e )) (( professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di )) (( locazione finanziaria". )) )) 9. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (d), deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a). 10. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: "la soprattassa e' elevata al 40 per cento;" sono inserite le seguenti: "se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa e' elevata al 60 per cento;"; b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.". 11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), e' sostituito dal seguente: "5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". 12. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), e' aggiunto il seguente periodo: "La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione". 13. Al primo comma dell'articolo 74- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 (a), dopo le parole: "Entro lo stesso termine deve essere presentata" sono inserite le seguenti: "la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' il relativo termine non sia ancora scaduto, nonche'". 14. La disposizione contenuta nell'articolo 26- bis del decreto- legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (e), deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni (f), ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attivita' di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a). 15. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 (g), anziche' almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore. 16. Gli interessi di cui all'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (a), si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile (h). 16-bis. (( Dopo la lettera e) del primo comma dell'articolo )) (( 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, )) (( n. 633, e successive modificazioni (a), e' aggiunta la )) (( seguente: )) ((" e-bis) per la distribuzione, attraverso le )) (( organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di )) (( monopolio, e )) (( la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di )) (( monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, )) (( sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP". )) m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni". "Art. 6 (come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, poi modificato dall'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e dal presente articolo) Effettuazione delle operazioni). - Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito notarile. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto dalla lettera d-bis) del secondo comma. Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel n. 78) della seconda parte dell'allegata tabella A (v. ora il n. 114) della terza parte della vigente tabella A, n.d.r.) effettuate dai farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonche' quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza". "Art. 8 (come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, poi modificato dall'art. 4 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 3 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e dal presente articolo) (Cessioni all'esportazione). - Costituiscono cessioni all'esportazione: a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura; c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonche' le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerente all'attivita' di esportazione, rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata alle suddette prestazioni. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. (I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti). (I contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre). Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolta' di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e' necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio". A norma dell'art. 3, comma 3, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, a partire dal 1 gennaio 1984 sono abrogate le disposizioni contenute nel secondo comma concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni del medesimo comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attivita' nonche' quelle contenute nel terzo comma (le disposizioni che si ritengono abrogate sono state racchiuse fra parentesi quadre). Le nuove disposizioni rel- ative alla facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, ivi comprese le sanzioni in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contemplate nel decreto, sono contenute nel citato D.L. n. 746/1983. "Art. 16 (Aliquote dell'imposta), terzo comma (come sostituito dall'art. 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31). - Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili". "Art. 19 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, dall'art. 22 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, dall'art. 4 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dal presente articolo) (Detrazione). - Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In deroga alle disposizioni del comma precedente: a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi; nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non e' ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990 (prorogato al 31 dicembre 1993 dall'art. 6, comma 6, legge finanziaria 29 dicembre 1990, n. 405, n.d.r. ), salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti; e) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; e-bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento. e-ter) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprieta' con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5; e-quater) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria. Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione e' ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. La riduzione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti e' determinato senza tenere conto di quelle indicate ai numeri 6), 10 e 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari, quando non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo". "Art. 26 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793) (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella (rectius: quello) della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25". "Art. 38- bis (aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 4 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165) (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, primo dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intecorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna quando superi quindici giorni. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento dell'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo". "Art. 48 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 21 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal presente articolo) (Circostanze attenuanti ed esimenti). - Se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20 per cento dell'imposta relativa alle operazioni regolarizzate, ridotta al 5 per cento se la regolarizzazionee' eseguita entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 nella quale l'operazione doveva essere computata; se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa e' elevata al 40 per cento; se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa e' elevata al 60 per cento; l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, primo e quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte rispettivametne ad un quinto e alla meta' se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti. Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonche' degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche' la violazione non sia gia' stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'art. 52. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu' violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la piu' grave di esse, aumentata da un terzo alla meta'. Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse. Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40. La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al dieci per cento. Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce". "Art. 72 (come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, dall'art. 3 del D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, e dal presente articolo) (Trattati e accordi internazionali). - Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate: 1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord- Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato; 3) alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunita', nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunita' stessa; 4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Le disposizioni di cui al precedente comma trovato applicazione per gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5) allorche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore alle lire centomila (a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 288/1975 detto limite si applica anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1) del terzo comma, n.d.r.)". "Art. 74 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, dall'art. 20 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, dagli articoli 11 e 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal presente articolo) (Disposizioni rela- tive a particolari settori). - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto; e-bis) per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e' vincolante per un triennio. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa. Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi". "Art. 74- bis (aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, poi sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa). - Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili". "Tabella A, parte seconda (Beni e servizi soggetti all'aliquota d'imposta del 4 per cento), n. 22. - 22) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici (per l'elencazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si veda in calce alla successiva nota (e) , n.d.r.)". (b) I commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti) cosi' recitano: "2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in proprieta', di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni (si veda al riguardo la successiva nota (c), n.d.r.), da parte di cooperative e loro consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, e' costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile. 3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, e' costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non op- era la riduzione della base imponibile". (c) L'art. 13 della legge n. 408/1949, riguardante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, concede l'esenzione per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati (ora soppressa) per le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, demandando al Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro delle finanze la fissazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso. Il D.M. 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) ha fissato, da ultimo, dette caratteristiche. (d) Il comma 6 dell'art. 6 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) prevede che: "Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'art. 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 22 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993 (per il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 si veda la precedente nota (a) , n.d.r.)". (e) L'art. 26- bis del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie) e' cosi' formulato: "Art. 26-bis (Impianti cimiteriali). - 1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975 n. 803, e successive modificazioni". Sono opere di urbanizzazione primaria, a norma del primo comma dell'art. 4 della legge n. 847/1964, riguardante l'autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167: a) le strade residenziali; b) gli spazi di sosta o di parcheggio; c) le fognature; d) la rete idrica; e) la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) la pubblica illuminazione; g) gli spazi di verde attrezzato. Sono opere di urbanizzazione secondaria, in virtu' del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 847/1964, aggiunto dall'art. 44 della legge n. 865/1971, successivamente modificato dall'art. 17, comma 44, della legge 11 marzo 1988, n. 67: a) gli asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; c) i mercati di quartiere; d) le delegazioni comunali; e) le chiese ed altri edifici religiosi; f) gli impianti sportivi di quartiere; g) i centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (l'art. 17- bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, come sostituito dall'art. 9- undecies, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1988, n. 397, aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475, prevede che nelle attrezzature sanitarie siano ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate, n.d.r.); h) le aree verdi di quartiere. Per il testo dell'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 803/1975, si veda la successiva nota (f). (f) L'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 803/1975 (regolamento abrogato e sostituito da quello approvato con D.P.R. n. 285/1990: v. qui appresso), era cosi' formulato: "Art. 54. - La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Conterra' anche la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode). Gli elaborati grafici dovranno essere completi di piante, sezioni e prospetti, in scala adeguata, sia in riferimento alle varie zone del complesso, sia agli edifici dei servizi generali". Il regolamento di cui sopra e' stato abrogato dall'art. 108 del nuovo regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Le disposizioni del soprariportato art. 54 sono state sostituite da quelle introdotte dall'art. 56 del nuovo regolamento, che ad ogni buon fine si riproducono qui di seguito: "Art. 56. - 1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. 2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonche' impianti tecnici. 3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici". (g) Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 68/1984 ( Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni), quale risulta dalla modifica apportata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 550/1987, e' il seguente: "Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui redditi devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore e la commissione di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo parere entro novanta giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni devono essere emanate almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore". Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria: "Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma (termine piu' volte prorogato, n.d.r.), sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge". (h) Si trascrive il testo dell'art. 2946 del codice civile: "Art. 2946 (Prescrizione ordinaria). - Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni". APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 2 della legge di conversione del presente decreto: "Art. 1, commi 2 e 3. - 2. Le disposizioni dell'art. 7 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 (vale a dire il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, qui pubblicato, n.d.r.) rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo e' stato delegato ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1 marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285, e degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del 1991". "Art. 2. - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. 2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti e' obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160; per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 settembre 1976, le disposizioni di cui all'art. 10 dello stesso decreto. Non si da' luogo ad accertamenti ne' a rimborsi di imposte pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma". Si trascrive il testo delle disposizioni soprarichiamate: - Art. 7 del D.L. n. 62/1991, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria, non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1991): "Art. 7. - 1. I commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto- legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti: ' 1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e' sostituita dalla seguente: " TABELLA A TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI (*) Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000 --- a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c): azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 140 valori in moneta, verghe o divise estere (**) 100 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 16 b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o societa' di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 50 valori in moneta, verghe o divise estere (**) 90 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***) c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 8 valori in moneta, verghe o divise estere (**) 40 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***) -------------- (*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in L. 5.000. (**) Sono esenti i contratti per contanti. (***) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di lire 1.800.000 '. 2. Per i contratti pronti contro termine la tassa e' corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla meta' della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati e' annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine' si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.'. 2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. 3. La tassa speciale di cui al presente articolo e' comunque dovuta anche se i titoli e i valori sono trasferiti con scrittura privata o con atto pubblico. Sono esenti da tassa le transazioni fatte in borsa con non residenti. 4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' autorizzare le societa' di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalita' da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno 4 marzo 1991". - Art. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, dall'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dall'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: "Art. 17. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi che costituiscono comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni; b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalita' per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita' economica europea; in relazione a tali obiettivi verra' tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attivita', anche in relazione alle dimensioni dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno; c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovrano essere applicati per un periodo di tempo limitato che verra' determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali; d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei princi'pi e criteri direttivi indicati nelle lettere a) , b) e c) non potra' superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990; d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. 1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potra' essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di societa' costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sara' commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potra' superare, per ciascuna annualita', l'importo di un milione di lire. 1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonche' una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1992 ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1". - D.L. n. 411/1990, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature ed altre disposizioni urgenti in materia tributaria: non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1991). - D.L. n. 62/1991 (gia' citato): non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1991). - D.L. n. 140/1991, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonche' altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria: non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1991). - D.L. n. 196/1991, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonche' altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria: non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1991). - D.L. n. 285/1991, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonche' l'Amministrazione finanziaria: non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1991). - D.L. n. 348/1991, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonche' del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti: non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992); per il testo delle disposizioni di detto decreto, i cui effetti sono stati sanati dal comma 3 dell'art. 1 sopratrascritto, si veda nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1991. - Legge n. 160/1976: conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito (l'art. 3 prevede che per determinati prodotti indicati con decreti del Ministro delle finanze, in luogo dell'applicazione del contrassegno di Stato previsto dall'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possa essere disposto l'uso di speciali contrassegni, dei quali i medesimi decreti fissano le caratteristiche, da riportare sui contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo). - Articoli 1 e 10 del D.M. 27 agosto 1976, recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui contenitori, o sui relativi mezzi di chiusura, di determinati prodotti destinati alla diretta vendita al consumo: "Art. 1. - Ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, e' prescritto l'uso di uno speciale contrassegno per il condizionamento dei sottoelencati prodotti destinati alla diretta vendita al consumo: 1) acque minerali gassate o non, acque gassose (v.d. ex 22.01); 2) limonate, acque gassose aromatizzate, acque minerali aromatizzate ed altre bevande non alcoliche (v.d. ex 22.02), succhi di frutta - esclusi i mosti di uva - e di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole anche addizionati di zuccheri (v.d. ex 20.07), sciroppi (v.d. ex 17.02), nonche' i concentrati comunque confezionati, predisposti per la preparazione di qualsiasi bevanda non alcolica. Lo speciale contrassegno, di cui al precedente comma, deve essere riportato sui tappi a corona, a vite, a strappo, a pressione e su qualsiasi altro oggetto di chiusura dei contenitori ovvero, qualora questi ultimi ne siano privi, sui contenitori medesimi siano essi in plastica, tetrapack, tetrabrick, in metallo o realizzati in qualsiasi altro materiale". "Art. 10. - Le giacenze, da chiunque possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, degli oggetti di chiusura o dei contenitori e relativi semilavorati, destinati o suscettibili di essere utilizzati per il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, devono essere denunciate, entro quindici giorni dalla detta data, e per le giacenze delle imprese di cui all'art. 3 distintamente per ogni impresa committente, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione trovasi il domicilio fiscale del detentore. Le giacenze possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti indicati nell'art. 1 e comunque condizionati per la diretta vendita al consumo, devono essere denunciate, entro quindici giorni dalla stessa data, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del detentore se eccedono i quantitativi sottoindicati: Prodotti di categoria A): 1) per le imprese di cui al primo comma dell'art. 4, ettolitri 1000 (mille); 2) per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 8, ettolitri 200 (duecento). Prodotti di categoria B): 1) per le imprese di cui al primo comma dell'art. 4, ettolitri 100 (cento); 2) per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 8, ettolitri 20 (venti). Le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al consumo, denunciati ai sensi dei precedenti commi, devono essere annotate rispettivamente sui registri di cui agli articoli 7 e 8 e per la loro commercializzazione devono essere osservate le norme del presente decreto, senza l'apposizione dello speciale contrassegno di cui all'art. 1. Gli ordinativi degli oggetti di chiusura e dei contenitori, conferiti in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, e che, alla stessa data, non sono stati evasi, devono essere rinnovati a cura della stessa impresa committente osservando le norme del presente decreto. I quantitativi viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, degli oggetti di chiusura e dei contenitori di cui al primo comma e dei prodotti di cui al secondo comma devono essere in ogni caso distintamente denunziati nei termini e con le modalita' previste negli stessi commi a cura delle imprese mittenti". - Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793: v. nota (a) all'art. 1 del decreto qui pubblicato.
(a) Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), modificate dal presente articolo o alle quali il medesimo articolo fa rinvio: "Art. 2 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 34 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dal presente articolo) (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 1) le vendite con riserva di proprieta': 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le csssioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa; 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica. Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa; c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; e) i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni; f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti; g) (soppressa); h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19; i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le cessioni di paste alimentari (v. d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v. d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;