AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   La legge di conversione del presente decreto, oltre  a  convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, commi 2 e 3, e art. 2) il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni  (a),
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
   "5)  la  destinazione  di  beni  all'uso  o al consumo personale o
familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte  o
una  professione  o  ad  altre  finalita'  estranee  alla  impresa  o
all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata  da
cessazione  dell'attivita',  con  esclusione di quei beni per i quali
non  e'  stata  operata,  all'atto   dell'acquisto,   la   detrazione
dell'imposta di cui all'articolo 19 (a);".
  2.  All'articolo  6  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo  3  del  decreto-
legge  27  aprile  1990,  n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26  giugno  1990,  n.  165  (a),  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nel secondo comma e' soppressa la lettera d-ter);
    b)  nel  quarto  comma le parole: "ad eccezione dei casi previsti
alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma" sono sostituite dalle
seguenti: "ad eccezione del caso previsto  alla  lettera  d-bis)  del
secondo comma".
  3.  La  percentuale  di  riduzione  della  base  imponibile  di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  giugno  1990,  n.  165
(b),  si  applica  anche ai corrispettivi di godimento periodicamente
versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento  di
case  di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni e integrazioni (c), fruenti o meno
del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere  dal
1›   gennaio  1990;  le  variazioni  dell'imponibile  o  dell'imposta
relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo  compreso  fra
il  1›  gennaio  1990  e  la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai  sensi
dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (a), entro il 5 marzo 1992.
  5. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633  (a),  dopo  il  terzo  comma  e' aggiunto il
seguente:
  "Nel caso di affitto di azienda, perche'  possa  avere  effetto  il
trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione  della  facolta'  di
acquistare  beni  e  servizi  per  cessioni  all'esportazione,  senza
pagamento  dell'imposta,  ai sensi del terzo comma, e' necessario che
tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo  contratto
e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio".
  6.  La  disposizione  di  cui  al comma 5 si applica dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente,  sono
fatti  salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e
sono considerate valide  le  operazioni  effettuate  dall'affittuaria
nell'esercizio  della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633
(a), introdotto dal comma 5.
  7.  Tra  le  prestazioni  di  servizi  che  hanno  per  oggetto  la
produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come
sostituito  dall'articolo  7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 (a),
devono intendersi comprese anche quelle  di  montaggio,  assiemaggio,
modificazione,  adattamento  o  perfezionamento,  anche se relative a
semilavorati o parti degli stessi beni.
 8. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22,
comma  1,  del  decreto-legge  2  marzo  1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e  successivamente
modificato  con  l'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202 (a), dopo la lettera e- (( bis) sono aggiunte  le
seguenti: ))
   "e-  ter)  non  e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni
immobili  acquistati,   anche   mediante   contratti   di   locazione
finanziaria, in comunione o in comproprieta' con soggetti per i quali
non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.".
(( "e-quater) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa agli ))
(( acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e      ))
(( professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di ))
(( locazione finanziaria". ))                                      ))
  9.  La  disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29
dicembre 1990, n. 405  (d),  deve  intendersi  concernente  tutte  le
operazioni  indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a).
  10.  Al  primo  comma  dell'articolo  48 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da  ultimo  modificato
dall'articolo  14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (a),
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel primo periodo, dopo le parole: "la soprattassa e'  elevata
al  40 per cento;" sono inserite le seguenti: "se la regolarizzazione
avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per  il
secondo anno successivo la soprattassa e' elevata al 60 per cento;";
    b)  nel  penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ";
se risultano regolarizzati entro il termine  di  presentazione  della
dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte
a tre quarti.".
  11.  Il  numero  5),  terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  (a),   e'
sostituito dal seguente:
   "5)  all'Istituto  universitario  europeo e alla Scuola europea di
Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali".
  12. Nel quarto comma dell'articolo 74 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), e' aggiunto il seguente
periodo:   "La   stessa  autorizzazione  puo'  essere  concessa  agli
esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburante  per  uso   di
autotrazione".
  13. Al primo comma dell'articolo 74- bis del decreto del Presidente
della   Repubblica   26   ottobre   1972,  n.  633,  come  sostituito
dall'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
gennaio  1979,  n.  24  (a), dopo le parole: "Entro lo stesso termine
deve essere presentata" sono inserite le seguenti: "la  dichiarazione
relativa  all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche'
il relativo termine non sia ancora scaduto, nonche'".
 14. La disposizione contenuta nell'articolo  26-  bis  del  decreto-
legge  28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 38 (e),  deve  intendersi  nel  senso  che
l'aliquota  dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di
urbanizzazione primaria e  secondaria  di  cui  al  numero  22  della
tabella  A,  parte  seconda, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  (a),  si  applica  agli  immobili
indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni (f), ivi compresi
i manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate alla costruzione
ed  all'ampliamento  dei  cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi
cimiteriali e di altri manufatti  per  sepoltura,  non  costituiscono
attivita'  di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non  si
fa  luogo  a  rimborso  di  imposte  gia' pagate ne' e' consentita la
variazione di cui all'articolo 26 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a).
  15.  A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma,
della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato  dall'articolo  1,
comma  3,  della  legge 29 dicembre 1987, n. 550 (g), anziche' almeno
novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore
aggiunto devono essere pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  almeno
sessanta  giorni  prima  della  data stabilita per la loro entrata in
vigore.
  16.  Gli  interessi  di  cui  all'articolo  38- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come  modificato
dall'articolo  4,  comma  1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  giugno  1990,  n.  165
(a),  si  intendono  dovuti  anche  per i rimborsi relativi a periodi
inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine
del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui  all'articolo
2946 del codice civile (h).
  16-bis. (( Dopo la lettera e) del primo comma dell'articolo      ))
(( 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, ))
(( n. 633, e successive modificazioni (a), e' aggiunta la          ))
(( seguente:                                                       ))
((" e-bis) per la distribuzione, attraverso le                     ))
(( organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di       ))
(( monopolio, e                                                    ))
(( la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di   ))
(( monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, ))
(( sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP".       ))
             m)  le  cessioni  di  beni  soggette alla disciplina dei
          concorsi e delle  operazioni  a  premio  di  cui  al  regio
          decreto-legge  19  ottobre  1938, n. 1933, convertito nella
          legge 5 giugno 1939, n.  937, e successive modificazioni ed
          integrazioni".
             "Art. 6 (come  sostituito  dall'art.  2  del  D.P.R.  30
          dicembre  1981, n. 793, poi modificato dall'art. 3 del D.L.
          27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 giugno 1990, n.  165,  e  dal  presente  articolo)
          Effettuazione  delle  operazioni). - Le cessioni di beni si
          considerano effettuate nel momento  della  stipulazione  se
          riguardano  beni  immobili  e  nel momento della consegna o
          spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le  cessioni
          i   cui  effetti  traslativi  o  costitutivi  si  producono
          posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri  1)  e  2)
          dell'art.  2,  si considerano effettuate nel momento in cui
          si producono tali effetti e comunque,  se  riguardano  beni
          mobili,  dopo  il  decorso  di  un  anno  dalla  consegna o
          spedizione.
             In deroga al precedente comma l'operazione si  considera
          effettuata:
               a)  per  le  cessioni  di beni per atto della pubblica
          autorita' e per le cessioni periodiche  o  continuative  di
          beni   in  esecuzione  di  contratti  di  somministrazione,
          all'atto del pagamento del corrispettivo;
               b) per i passaggi dal committente  al  commissionario,
          di  cui  al  n.  3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei
          beni da parte del commissionario;
               c)  per  la  destinazione  al  consumo   personale   o
          familiare  dell'imprenditore  e ad altre finalita' estranee
          all'esercizio dell'impresa, di cui al n.  5)  dell'art.  2,
          all'atto del prelievo dei beni;
               d)  per  le  cessioni  di  beni  inerenti  a contratti
          estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per  i
          beni  non  restituiti,  alla scadenza del termine convenuto
          tra le parti e comunque dopo il decorso di  un  anno  dalla
          consegna o spedizione;
             d-bis)  per  le  assegnazioni  in  proprieta' di case di
          abitazione  fatte  ai  soci  da  cooperative   edilizie   a
          proprieta' divisa, alla data del rogito notarile.
             Le  prestazioni  di  servizi  si  considerano effettuate
          all'atto del pagamento del corrispettivo.
             Se anteriormente al verificarsi  degli  eventi  indicati
          nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
          fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
          l'operazione   si   considera   effettuata,   limitatamente
          all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
          quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto  dalla
          lettera d-bis) del secondo comma.
             Si  considerano  in  ogni  caso  effettuate all'atto del
          pagamento  del  corrispettivo  le  cessioni  dei   prodotti
          farmaceutici  indicati  nel  n.    78)  della seconda parte
          dell'allegata tabella A (v. ora  il  n.  114)  della  terza
          parte  della  vigente  tabella  A,  n.d.r.)  effettuate dai
          farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
          ai soci, associati o partecipanti, di cui al  quarto  comma
          dell'art.  4,  nonche' quelle fatte allo Stato, agli organi
          dello Stato ancorche'  dotati  di  personalita'  giuridica,
          agli    enti    pubblici    territoriali,   agli   istituti
          universitari,  alle  unita'  sanitarie  locali,  agli  enti
          ospedalieri,  agli  enti pubblici di ricovero e cura aventi
          prevalente carattere scientifico,  agli  enti  pubblici  di
          assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza".
             "Art.  8  (come  sostituito  dall'art.  2  del D.P.R. 30
          dicembre 1980, n.  897,  poi  modificato  dall'art.  4  del
          D.P.R.  30  dicembre 1981, n.  793, dall'art. 3 del D.L. 29
          dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 1984, n. 17,  e  dal  presente  articolo)
          (Cessioni   all'esportazione).   -  Costituiscono  cessioni
          all'esportazione:
               a) le cessioni, anche tramite commissionari,  eseguite
          mediante  trasporto  o  spedizione  di  beni  all'estero  o
          comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei
          cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei  propri
          cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere
          sottoposti  per conto del cessionario, ad opera del cedente
          stesso  o  di   terzi,   a   lavorazione,   trasformazione,
          montaggio,   assiemaggio   o  adattamento  ad  altri  beni.
          L'esportazione deve risultare da documento doganale,  o  da
          vidimazione  apposta  dall'ufficio doganale su un esemplare
          della  fattura  ovvero  su  un  esemplare  della  bolla  di
          accompagnamento  emessa  a  norma  dell'art. 2 del D.P.R. 6
          ottobre 1978, n. 627.  Nel  caso  in  cui  avvenga  tramite
          servizio  postale  l'esportazione  deve  risultare nei modi
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto    con   il   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni;
             b) le cessioni con trasporto o spedizione  all'estero  o
          comunque fuori del territorio doganale entro novanta giorni
          dalla  consegna, a cura del cessionario non residente o per
          suo conto, ad eccezione dei beni destinati  a  dotazione  o
          provvista  di  bordo  di imbarcazioni o navi da diporto, di
          aeromobili  da  turismo  o  di  qualsiasi  altro  mezzo  di
          trasporto  ad  uso  privato  e dei beni da trasportarsi nei
          bagagli   personali   fuori   del   territorio    doganale;
          l'esportazione   deve   risultare  da  vidimazione  apposta
          dall'ufficio  doganale  o  dall'ufficio   postale   su   un
          esemplare della fattura;
              c)   le   cessioni   di   beni   fatte,  anche  tramite
          commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche
          tramite commissionari,  nello  stato  originario  o  previa
          trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonche' le
          prestazioni   di   servizi  inerenti  alla  trasformazione,
          lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di  servizi
          inerente  all'attivita'  di  esportazione, rese da terzi al
          soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto  qualsiasi
          forma destinata alle suddette prestazioni.
             Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono
          effettuate   senza   pagamento   dell'imposta  ai  soggetti
          indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che
          effettuano  le  cessioni  di  cui  alla  lettera   b)   del
          precedente  comma  su loro dichiarazione scritta e sotto la
          loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo
          dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
          dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I
          cessionari e i  commissionari  possono  avvalersi  di  tale
          ammontare  integralmente per gli acquisti di beni che siano
          esportati nello stato originario nei  sei  mesi  successivi
          alla  loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso
          e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate  nei  loro
          confronti  nello  stesso  anno  ai  sensi della lettera a),
          relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi.  (I
          soggetti  che  intendono  avvalersi   della   facolta'   di
          acquistare  beni  e  servizi  senza  pagamento dell'imposta
          devono darne comunicazione scritta  al  competente  ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
          oltre   tale   data,   ma   anteriormente   al  momento  di
          effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
          dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
          precedente.  Gli stessi soggetti  possono  optare,  dandone
          comunicazione  entro  il  31  gennaio,  per  la facolta' di
          acquistare beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta
          assumendo  come  ammontare di riferimento, in ciascun mese,
          l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte  nei
          dodici   mesi  precedenti.  L'opzione  ha  effetto  per  un
          triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende  di
          triennio  in  triennio.  La  revoca  deve essere comunicata
          all'ufficio  entro  il  31  gennaio  successivo  a  ciascun
          triennio.  I  soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno
          comunque   effettuato   esportazioni    nell'anno    solare
          precedente  possono  avvalersi per la durata di un triennio
          solare della facolta' di acquistare beni  e  servizi  senza
          pagamento  dell'imposta,  dandone  preventiva comunicazione
          all'ufficio, assumendo come ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun   mese,   l'ammontare   dei   corrispettivi   delle
          esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti).
   (I contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare beni
e  servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma
devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 24 ovvero  39,
secondo  comma,  entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle
esportazioni  e  quello  degli   acquisti   fatti   senza   pagamento
dell'imposta  ai  sensi  della  lettera c) del primo comma risultanti
dalle  fatture  e  bollette  doganali   registrate   o   soggette   a
registrazione  entro  il  mese  precedente.  I contribuenti che fanno
riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti  devono  inviare  all'ufficio  dell'imposta   sul   valore
aggiunto,  entro  il  mese  successivo  a ciascun semestre solare, un
prospetto analitico delle annotazioni del semestre).
             Nel caso di affitto  di  azienda,  perche'  possa  avere
          effetto  il  trasferimento  del  beneficio di utilizzazione
          della facolta' di acquistare beni e  servizi  per  cessioni
          all'esportazione,  senza  pagamento  dell'imposta, ai sensi
          del terzo comma, e' necessario che tale  trasferimento  sia
          espressamente  previsto nel relativo contratto e che ne sia
          data comunicazione con lettera  raccomandata  entro  trenta
          giorni all'ufficio IVA competente per territorio".
             A norma dell'art. 3, comma 3, del D.L. 29 dicembre 1983,
          n.  746,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27
          febbraio 1984, n. 17, a partire dal 1›  gennaio  1984  sono
          abrogate   le  disposizioni  contenute  nel  secondo  comma
          concernenti   la   dichiarazione   e    la    comunicazione
          dell'intento  di  avvalersi  della  facolta'  di effettuare
          acquisti o importazioni senza  pagamento  dell'imposta,  le
          disposizioni  del medesimo comma riguardanti i soggetti che
          iniziano l'attivita' nonche'  quelle  contenute  nel  terzo
          comma (le disposizioni che si ritengono abrogate sono state
          racchiuse fra parentesi quadre). Le nuove disposizioni rel-
          ative  alla  facolta' di effettuare acquisti o importazioni
          senza pagamento dell'imposta, ivi comprese le  sanzioni  in
          caso  di  mancata osservanza delle prescrizioni contemplate
          nel decreto, sono contenute nel citato D.L. n. 746/1983.
             "Art. 16  (Aliquote  dell'imposta),  terzo  comma  (come
          sostituito  dall'art.  7  della  legge 29 febbraio 1980, n.
          31).  -  Per  le  prestazioni  di  servizi  dipendenti   da
          contratti  d'opera,  di  appalto  e  simili  che  hanno per
          oggetto la produzione di beni e per  quelle  dipendenti  da
          contratti  di  locazione finanziaria, di noleggio e simili,
          l'imposta si applica con la  stessa  aliquota  che  sarebbe
          applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con
          contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili".
             "Art.  19  (come  sostituito  dall'art.  1 del D.P.R. 29
          gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9 del  D.P.R.
          31  marzo  1979, n. 94, dall'art. 22 del D.L. 2 marzo 1989,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
          1989,  n.  154, dall'art. 4 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,
          n.  165,  dall'art.  1  del  D.L. 13 maggio 1991, n.   151,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n.    202,  e dal presente articolo) (Detrazione). - Per la
          determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo  comma
          dell'art.    17,  o  dell'eccedenza di cui al secondo comma
          dell'art. 30,  e'  ammesso  in  detrazione,  dall'ammontare
          dell'imposta  relativa  alle  operazioni effettuate, quello
          dell'imposta assolta o dovuta  dal  contribuente  o  a  lui
          addebitata  a  titolo  di rivalsa in relazione ai beni e ai
          servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa,
          arte o professione.
           In deroga alle disposizioni del comma precedente:
             a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
          aeromobili e di autoveicoli di cui alla  lettera  e)  della
          allegata  tabella  B  quale  ne  sia  la  cilindrata,  alle
          prestazioni di servizi di cui al terzo comma  dell'art.  16
          concernenti  i  beni  stessi;  nonche'  alle prestazioni di
          manutenzione e riparazione di  tali  beni,  e'  ammessa  in
          detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere esclusivamente
          utilizzati   come   strumentali   nell'attivita'    propria
          dell'impresa  ed  e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
          arti e professioni;
             b) l'imposta relativa  all'acquisto  o  all'importazione
          degli  altri  beni elencati nell'allegata tabella B e delle
          navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi
          di cui al terzo  comma  dell'art.  16  concernenti  i  beni
          stessi,   nonche'   alle   prestazioni  di  manutenzione  e
          riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione soltanto
          se  i   beni   formano   oggetto   dell'attivita'   propria
          dell'impresa  ed  e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
          arti e professioni;
             c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
          motocicli e di autovetture ed autoveicoli di  cui  all'art.
          26,  lettere  a)  e  c),  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 15 giugno  1959,  n.  393,  non  compresi  nella
          allegata  tabella  B e non adibiti ad uso pubblico, che non
          formano oggetto dell'attivita' propria  dell'impresa,  alle
          prestazioni  di  servizi di cui al terzo comma dell'art. 16
          concernenti i beni  stessi,  nonche'  alle  prestazioni  di
          manutenzione  e riparazione di tali beni, non e' ammessa in
          detrazione fino  al  31  dicembre  1990  (prorogato  al  31
          dicembre  1993 dall'art.   6, comma 6, legge finanziaria 29
          dicembre 1990, n. 405, n.d.r. ), salvo che per gli agenti o
          rappresentanti di commercio;
             d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
          carburanti  e  lubrificanti  destinati  ad  autovetture   e
          veicoli,  aeromobili,  navi  e  imbarcazioni  da diporto e'
          ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
          relativa all'acquisto, all'importazione, o all'acquisizione
          mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio  e
          simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
             e)  non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa a
          prestazioni alberghiere, a somministrazioni di  alimenti  e
          bevande  nei  pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto
          di persone e  al  transito  stradale  delle  autovetture  e
          autoveicoli  di  cui  all'art.  26,  lettere  a)  e c), del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.
          393;
   e-bis)  l'imposta  relativa  all'acquisto,  all'importazione, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma  dell'art.  16,  nonche'
alle  spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette  alla  tassa
di  cui  al  n.  131  della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e'  ammessa  in  detrazione
nella misura del 50 per cento.
             e-ter) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a
          beni  immobili  acquistati,  anche  mediante  contratti  di
          locazione finanziaria, in comunione o in comproprieta'  con
          soggetti  per  i  quali non sussistono i presupposti di cui
          agli articoli 4 e 5;
             e-quater)  non  e'  ammessa  in   detrazione   l'imposta
          relativa   agli   acquisti   di  immobili  strumentali  per
          l'esercizio  di  arti  e  professioni  ovvero   alla   loro
          acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria.
             Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti
          ai  sensi  dell'art.  10  la  detrazione  e'  ridotta della
          percentuale  corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare
          delle  operazioni  esenti  effettuate nell'anno e il volume
          d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' superiore
          o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i
          cinque decimi. La riduzione e' provvisoriamente operata con
          l'applicazione  della  percentuale  dell'anno   precedente,
          salvo  conguaglio  alla  fine  dell'anno.  I  soggetti  che
          iniziano l'attivita' operano la riduzione  in  base  a  una
          percentuale  determinata  presuntivamente, salvo conguaglio
          alla fine dell'anno.
             Per  il   calcolo   della   percentuale   di   riduzione
          l'ammontare  delle  operazioni  esenti e' determinato senza
          tenere conto di quelle indicate ai  numeri  6),  10  e  11)
          dell'art.  10  e  non  si tiene conto nemmeno nel volume di
          affari, quando non formano oggetto  dell'attivita'  propria
          dell'impresa  o  sono  accessorie ad operazioni imponibili,
          delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9)
          del detto articolo".
            "Art. 26 (come  sostituito  dall'art.  1  del  D.P.R.  29
          gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 12 del D.P.R.
          30  dicembre  1981, n.   793) (Variazioni dell'imponibile o
          dell'imposta).  -  Le  disposizioni  degli  articoli  21  e
          seguenti  devono essere osservate, in relazione al maggiore
          ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione
          della fattura o alla registrazione di cui agli articoli  23
          e  24  l'ammontare  imponibile  di  un'operazione  o quella
          (rectius:    quello)  della  relativa  imposta   viene   ad
          aumentare  per  qualsiasi  motivo, compresa la rettifica di
          inesattezze della fatturazione o della registrazione.
             Se  un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
          successivamente alla registrazione di cui agli articoli  23
          e  24,  viene  meno  in  tutto  o  in parte, o se ne riduce
          l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione  di
          nullita',  annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
          simili o in  conseguenza  dell'applicazione  di  abbuoni  o
          sconti  previsti  contrattualmente,  il  cedente del bene o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai  sensi  dell'art.  19  l'imposta   corrispondente   alla
          variazione,   registrandola  a  norma  dell'art.  25.    Il
          cessionario  o  committente,  che  abbia  gia'   registrato
          l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
          caso  registrare  la  variazione  a  norma  dell'art.  23 o
          dell'art.  24,  salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
          dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a titolo di
          rivalsa.
             Le disposizioni del comma precedente non possono  essere
          applicate  dopo  il  decorso di un anno dalla effettuazione
          dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi  indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti  e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
          anche  in  caso   di   rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione  che  abbiano  dato luogo all'applicazione del
          settimo comma dell'art. 21.
             La correzione di errori materiali  o  di  calcolo  nelle
          registrazioni  di  cui  agli  articoli  23, 25 e 39 e nelle
          liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e  33  deve
          essere   fatta   mediante   annotazione   delle  variazioni
          dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art.  23  e
          delle  variazioni  dell'imposta in diminuzione nel registro
          di cui all'art. 25.
             Con le stesse  modalita'  devono  essere  corretti,  nel
          registro  di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti
          alla trascrizione di dati  indicati  nelle  fatture  o  nei
          registri tenuti a norma di legge.
             Le  variazioni  di  cui  al  secondo  comma e quelle per
          errori di registrazione di  cui  al  quarto  comma  possono
          essere  effettuate  dal cedente o prestatore del servizio e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni  in  rettifica  rispettivamente sui registri di
          cui agli articoli 23 e 24 e sul registro  di  cui  all'art.
          25".
             "Art.  38-  bis  (aggiunto  dall'art.  1  del  D.P.R. 29
          gennaio 1979, n.  24, poi modificato dall'art. 4  del  D.L.
          27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26 giugno 1990, n. 165) (Esecuzione dei rimborsi). -
          I  rimborsi  previsti  nell'art.  30  sono   eseguiti,   su
          richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre
          mesi  dalla  scadenza  del  termine  di presentazione della
          dichiarazione prestando, primo dell'esecuzione del rimborso
          e per la durata di  due  anni  dallo  stesso,  cauzione  in
          titoli  di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato, al valore di
          borsa,  ovvero  fideiussione  rilasciata  da  un'azienda  o
          istituto  di  credito, comprese le casse rurali e artigiane
          indicate nel primo comma dell'art. 38,  o  da  una  impresa
          commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria
          offra  adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza
          fideiussoria  rilasciata  da  un  istituto  o  impresa   di
          assicurazione.    Sulle  somme  rimborsate si applicano gli
          interessi in ragione del 9 per cento annuo, con  decorrenza
          dal  novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata
          presentata la  dichiarazione,  non  computando  il  periodo
          intecorrente  tra  la  data  di notifica della richiesta di
          documenti e la  data  della  loro  consegna  quando  superi
          quindici giorni.
             Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a
          periodi  inferiori  all'anno prestando le garanzie indicate
          nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere  a)
          e b) del terzo comma dell'art. 30.
             Quando  sia  stato  constatato  nel  relativo periodo di
          imposta uno dei reati di cui all'art. 4,  primo  comma,  n.
          5),  del  decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  1982,  n.  516,
          l'esecuzione  dei rimborsi prevista nei commi precedenti e'
          sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
          valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
          illecitamente emessi od utilizzati, fino  alla  definizione
          del relativo procedimento penale.
             Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento
          degli  interessi provvede il competente ufficio utilizzando
          i fondi della riscossione,  eventualmente  aumentati  delle
          somme  riscosse  da  altri  uffici  dell'imposta sul valore
          aggiunto.  Ai  fini   della   formazione   della   giacenza
          occorrente  per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata
          dilazione  per  il  versamento   dell'erario   dell'imposta
          riscossa.  Ai  rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i
          normali stanziamenti di bilancio.
             Con decreto del Ministro delle finanze di  concerto  con
          il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
          all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
          la  richiesta  dei  rimborsi  relativi  a periodi inferiori
          all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi'  stabiliti
          le  modalita'  ed  i termini relativi alla dilazione per il
          versamento  all'erario  dell'imposta  riscossa  nonche'  le
          modalita'  relative  alla  presentazione della contabilita'
          amministrativa e al trasferimento  dei  fondi  tra  i  vari
          uffici.
             Se  successivamente  al rimborso viene notificato avviso
          di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
          giorni, deve versare  all'ufficio  le  somme  che  in  base
          all'avviso   stesso   risultano  indebitamente  rimborsate,
          insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data
          del rimborso, a meno che non presti  la  garanzia  prevista
          nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
          definitivo".
             "Art.  48  (come  sostituito  dall'art.  1 del D.P.R. 29
          gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 21 del D.P.R.
          30 dicembre 1980,  n.  897,  dall'art.  19  del  D.P.R.  30
          dicembre 1981, n. 793, dall'art. 14 della legge 29 dicembre
          1990,  n. 408, dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n.
          413, e dal presente articolo)  (Circostanze  attenuanti  ed
          esimenti).  -  Se  gli  adempimenti omessi o irregolarmente
          eseguiti,  relativi  ad  operazioni  imponibili,  risultano
          regolarizzati  entro i trenta giorni successivi a quello di
          scadenza   del   termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione  annuale,  in  luogo delle sanzioni stabilite
          negli articoli precedenti si applica la soprattassa del  20
          per    cento    dell'imposta   relativa   alle   operazioni
          regolarizzate,   ridotta   al   5   per   cento    se    la
          regolarizzazionee'   eseguita  entro  trenta  giorni  dalla
          scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli
          articoli 27 e 33 nella  quale  l'operazione  doveva  essere
          computata;  se la regolarizzazione avviene entro il termine
          di presentazione della dichiarazione per l'anno  successivo
          la   soprattassa   e'  elevata  al  40  per  cento;  se  la
          regolarizzazione avviene entro il termine di  presentazione
          della  dichiarazione  per  il  secondo  anno  successivo la
          soprattassa e' elevata al 60  per  cento;  l'ammontare  dei
          versamenti  eseguiti  a  titolo  di  soprattassa,  con  gli
          estremi delle relative quietanze, deve essere annotato  nel
          registro  di  cui  all'art. 23 o 24 ovvero in quello di cui
          all'art. 39, secondo  comma.  La  disposizione  si  applica
          anche  alle  regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art.
          26, primo e quarto  comma,  relativamente  alle  variazioni
          dell'imposta  in  aumento.  Per le violazioni che non danno
          luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta  le  sanzioni
          stabilite    negli   articoli   precedenti   sono   ridotte
          rispettivametne  ad  un  quinto  e  alla   meta'   se   gli
          adempimenti  omessi  o  irregolarmente  eseguiti  risultano
          regolarizzati entro trenta giorni dal relativo  termine  di
          scadenza  ovvero  entro i trenta giorni successivi a quello
          di   scadenza   del   termine   di   presentazione    della
          dichiarazione  annuale; se risultano regolarizzati entro il
          termine di presentazione  della  dichiarazione  per  l'anno
          successivo  le  sanzioni  sono  ridotte  a  due  terzi;  se
          risultano regolarizzati entro il termine  di  presentazione
          della  dichiarazione  per  il  secondo  anno  successivo le
          sanzioni sono ridotte a tre quarti. Se i corrispettivi  non
          registrati    vengono    specificamente    indicati   nella
          dichiarazione annuale  non  si  fa  luogo  all'applicazione
          delle  soprattasse  e  delle  pene pecuniarie dovute per la
          violazione dei  relativi  obblighi  di  fatturazione  e  di
          registrazione nonche' degli obblighi in materia di bolla di
          accompagnamento  e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora
          anteriormente alla presentazione  della  dichiarazione  sia
          stata  versata  all'ufficio una somma pari ad un decimo dei
          corrispettivi non registrati. Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano sempreche' la violazione non
          sia gia' stata constatata e comunque non siano iniziate  le
          ispezioni e verifiche di cui all'art. 52.
             Se  in  relazione  ad  una  stessa operazione sono state
          commesse piu' violazioni punite con la pena  pecuniaria  si
          applica  soltanto  la pena pecuniaria stabilita per la piu'
          grave di esse, aumentata da un terzo alla meta'.
             Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45  non  si
          applicano  quando  gli obblighi ai quali si riferiscono non
          sono stati osservati in relazione al  volume  d'affari  del
          soggetto,  secondo  le  disposizioni  degli  articoli  31 e
          seguenti,  a  meno  che  il  volume  d'affari  non  risulti
          superiore  di  oltre  il  cinquanta  per  cento  al  limite
          stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.
             Le  sanzioni  previste  negli  articoli  43  e 44 non si
          applicano  qualora,   entro   i   termini   rispettivamente
          stabiliti,  la  dichiarazione  sia  stata  presentata  o il
          versamento sia stato  eseguito  a  un  ufficio  diverso  da
          quello indicato nel primo comma dell'art. 40.
             La  sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma
          dell'art. 46 non si applica qualora  la  differenza  fra  i
          dati  indicati  nella  comunicazione  prevista  nel secondo
          comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia  superiore  al
          dieci per cento.
             Nei  casi  in  cui l'imposta deve essere calcolata sulla
          base  del  valore  normale  le  sanzioni  previste  non  si
          applicano  qualora  il valore accertato non supera di oltre
          il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
             Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare
          non dovute le  pene  pecuniarie  quando  la  violazione  e'
          giustificata  da  obiettive  condizioni di incertezza sulla
          portata e sull'ambito di  applicazione  delle  disposizioni
          alle quali si riferisce".
             "Art.  72  (come  modificato  dall'art.  1 del D.P.R. 23
          dicembre 1974, n. 687, dall'art.  3  del  D.P.R.  2  luglio
          1975,  n. 288, e dal presente articolo) (Trattati e accordi
          internazionali). - Le agevolazioni previste da  trattati  e
          accordi  internazionali  relativamente  alle  imposte sulla
          cifra di  affari  valgono  agli  effetti  dell'imposta  sul
          valore aggiunto.
             Per  tutti  gli effetti del presente decreto le cessioni
          di  beni  e  le  prestazioni  di   servizi   non   soggette
          all'imposta  ai  sensi del primo comma sono equiparate alle
          operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,  8-bis  e
          9.
             Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          alle  cessioni  di  beni  e  alle  prestazioni  di  servizi
          effettuate:
             1)   alle   sedi  ed  ai  rappresentanti  diplomatici  e
          consolari, compreso il  personale  tecnico  amministrativo,
          appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono
          analoghi   benefici   alle   sedi   ed   ai  rappresentanti
          diplomatici e consolari italiani;
             2) ai comandi militari degli Stati membri, ai  quartieri
          generali   militari   internazionali   ed   agli  organismi
          sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-
          Atlantico,   nell'esercizio    delle    proprie    funzioni
          istituzionali,  nonche'  all'Amministrazione  della  difesa
          qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita  con
          il suddetto trattato;
             3)  alle  Comunita' europee nell'esercizio delle proprie
          funzioni istituzionali, anche se effettuate  ad  imprese  o
          enti   per  l'esecuzione  di  contratti  di  ricerca  e  di
          associazione conclusi con le dette  Comunita',  nei  limiti
          per  questi  ultimi  della  partecipazione  della Comunita'
          stessa;
             4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite  ed  alle  sue
          istituzioni   specializzate  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni istituzionali;
             5) all'Istituto  universitario  europeo  e  alla  Scuola
          europea  di  Varese  nell'esercizio  delle proprie funzioni
          istituzionali.
             Le disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  trovato
          applicazione  per  gli  enti indicati ai numeri 3), 4) e 5)
          allorche' le cessioni di beni e le prestazioni  di  servizi
          siano  di  importo  superiore  alle lire centomila (a norma
          dell'art. 3 del D.P.R. n. 288/1975 detto limite si  applica
          anche  per  le  cessioni  di  beni  e per le prestazioni di
          servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1) del terzo
          comma, n.d.r.)".
            "Art.  74  (come  sostituito  dall'art.  1  del D.P.R. 29
          gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9 del  D.P.R.
          31  marzo  1979, n. 94, dall'art. 20 del D.P.R. 30 dicembre
          1981, n. 793, dall'art. 1 del D.L.  19  dicembre  1984,  n.
          853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
          1985, n. 17, dagli articoli 11 e 70 della legge 30 dicembre
          1991,  n. 413, e dal presente articolo) (Disposizioni rela-
          tive a particolari settori). - In deroga alle  disposizioni
          dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta:
             a)  per  il  commercio  di  sali  e tabacchi importati o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,  ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi   di
          monopoli,   dall'Amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
               b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
          cessioni successive alle consegne effettuate  al  Consorzio
          industrie  fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
          prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare
          la percentuale di cui all'art.  8 delle norme di esecuzione
          annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
             c) per il commercio dei quotidiani, dei  periodici,  dei
          supporti  integrativi,  dei libri, sulla base del prezzo di
          vendita al pubblico, in relazione  al  numero  delle  copie
          vendute  ovvero in relazione al numero di quelle consegnate
          o spedite diminuito, a  titolo  di  forfettizzazione  della
          resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per
          cento  per  gli  anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli
          anni   successivi.   Per   periodici   si   intendono    le
          pubblicazioni  registrate  come tali ai sensi della legge 8
          febbraio 1948, n. 47, e successive  modificazioni.  Per  le
          cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di
          libri  e  di  altri  beni,  anche  se  offerti  in omaggio,
          l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni
          ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora
          quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni  o  dai
          libri,  l'imposta  e'  dovuta  in relazione al numero delle
          copie vendute;
               d) per le prestazioni dei gestori di posti  telefonici
          pubblici,  telefoni  a  disposizione  del pubblico e cabine
          telefoniche  stradali,  dal  concessionario  del  servizio,
          sulla    base   dei   corrispettivi   dovuti   dall'utente,
          determinati a norma  degli  articoli  304  e  seguenti  del
          D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
               e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori
          autorizzati,  di documenti di viaggio relativi ai trasporti
          pubblici urbani di persone, dall'esercente  l'attivita'  di
          trasporto;
             e-bis)    per    la    distribuzione,    attraverso   le
          organizzazioni di categoria dei rivenditori dei  generi  di
          monopolio,   e   la  vendita  al  pubblico,  attraverso  le
          rivendite dei generi di monopolio,  dei  gettoni  e  schede
          telefoniche  messi  in  commercio, sulla base del prezzo di
          vendita al pubblico, dalla SIP.
             Le  operazioni  non  soggette  all'imposta in virtu' del
          precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti  del
          presente  decreto  alle operazioni non imponibili di cui al
          terzo comma dell'art. 2.
             Le  modalita'  ed  i  termini  per  l'applicazione delle
          disposizioni dei commi  precedenti  saranno  stabiliti  con
          decreti del Ministro delle finanze.
             Gli  enti  e le imprese che prestano servizi al pubblico
          con caratteri di uniformita', frequenza e  diffusione  tali
          da  comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi
          superiori al mese possono essere autorizzati,  con  decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  ad eseguire le liquidazioni
          periodiche di cui  all'art.  27  e  i  relativi  versamenti
          trimestralmente    anziche'    mensilmente.    La    stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.
             Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai
          numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici
          l'imposta  si  applica   sulla   stessa   base   imponibile
          dell'imposta  sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse
          modalita' previa deduzione dei due terzi del suo  ammontare
          a  titolo  di  applicazione  forfettaria  della  detrazione
          prevista dall'art. 19 e con  esonero  delle  imprese  dagli
          obblighi  di  fatturazione,  registrazione e dichiarazione,
          salvo quanto stabilito dall'art.  25; per il contenzioso si
          applica  la  disciplina  stabilita  per   l'imposta   sugli
          spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per
          l'applicazione   dell'imposta  nel  modo  normale,  dandone
          comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto,
          prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e' vincolante
          per un triennio.
             Le cessioni di rottami, cascami  e  avanzi  di  metalli,
          ferrosi  e  non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da
          macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma
          e plastica sono effettuate  senza  pagamento  dell'imposta,
          fermi  restando  gli  obblighi  di  cui  al titolo II. Agli
          effetti  della  limitazione  contenuta  nel   terzo   comma
          dell'art.   30  le  cessioni  sono  considerate  operazioni
          imponibili.
             I  raccoglitori  non  dotati  di  sede  fissa   per   la
          successiva   rivendita   sono  tenuti  esclusivamente  alla
          numerazione e conservazione, ai sensi dell'art.  39,  delle
          fatture  relative  alle  cessioni effettuate, all'emissione
          delle quali deve provvedere il cessionario che  acquista  i
          beni nell'esercizio dell'impresa.
             Per  le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per
          l'esercizio  dell'attivita'  e  quelli   propri,   comunque
          effettuate  da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche
          in   esecuzione   di   rapporti   di   commissione   o   di
          rappresentanza  di  soggetti non operanti nell'esercizio di
          impresa o di arti e  professioni,  la  base  imponibile  e'
          costituita   dal  15  per  cento  del  prezzo  di  vendita.
          L'imposta  afferente l'importazione dei beni destinati alla
          vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette  agenzie,
          al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53,
          devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita'
          all'articolo  39,  anche  i  beni  ad  essi  consegnati dai
          soggetti   di   cui   sopra,   indicandone   gli   elementi
          identificativi,  la data ed il titolo di consegna dei beni,
          nonche' il prezzo di vendita degli stessi".
             "Art. 74-  bis  (aggiunto  dall'art.  1  del  D.P.R.  23
          dicembre  1974,  n.  687,  poi  sostituito  dall'art. 1 del
          D.P.R.  29  gennaio  1979,  n.  24)  (Disposizioni  per  il
          fallimento  e la liquidazione coatta amministrativa). - Per
          le operazioni effettuate anteriormente  alla  dichiarazione
          di  fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli
          obblighi di  fatturazione  e  registrazione,  sempreche'  i
          relativi  termini  non  siano ancora scaduti, devono essere
          adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore  entro
          quattro  mesi  dalla  nomina.  Entro lo stesso termine deve
          essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni
          e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29,  relativamente
          alle  operazioni  registrate  nella  parte dell'anno solare
          anteriore  alla   dichiarazione   di   fallimento,   o   di
          liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente
          comma.
             Per    le    operazioni    effettuate    successivamente
          all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione
          coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente
          decreto,   anche   se   e'   stato   disposto   l'esercizio
          provvisorio,  devono  essere  eseguiti  dal  curatore o dal
          commissario liquidatore. Le fatture  devono  essere  emesse
          entro  trenta  giorni  dal  momento  di effettuazione delle
          operazioni  e  le  liquidazioni  periodiche  di  cui   agli
          articoli  27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o
          trimestre siano state registrate operazioni imponibili".
             "Tabella A,  parte  seconda  (Beni  e  servizi  soggetti
          all'aliquota d'imposta del 4 per cento), n. 22. - 22) opere
          di  urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art.
          4  della  legge  29  settembre  1964,  n.  847,   integrato
          dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n.  865; linee di
          trasporto  metropolitane,  tranviarie  ed  altre  linee  di
          trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e  reti
          di   distribuzione   calore-energia   ceduti   da   imprese
          costruttrici   (per   l'elencazione    delle    opere    di
          urbanizzazione  primaria e secondaria si veda in calce alla
          successiva nota (e) , n.d.r.)".
             (b) I commi 2 e  3  dell'art.  3  del  D.L.  n.  90/1990
          (Disposizioni  in  materia di determinazione del reddito ai
          fini delle imposte sui redditi,  di  rimborsi  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e di contenzioso tributario, nonche'
          altre disposizioni urgenti) cosi' recitano:
             "2. Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  la  base
          imponibile  delle assegnazioni in favore dei propri soci di
          alloggi costruiti su aree in proprieta', di cui all'art. 13
          della  legge  2  luglio  1949,  n.     408,  e   successive
          modificazioni  e  integrazioni  (si  veda  al  riguardo  la
          successiva nota (c), n.d.r.), da  parte  di  cooperative  e
          loro  consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e
          degli enti pubblici territoriali, e' costituita dal 70  per
          cento  del  costo degli alloggi medesimi se non superiore a
          quello stabilito dal Comitato per l'edilizia  residenziale.
          Per  la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per
          l'edilizia residenziale non opera la riduzione  della  base
          imponibile.
             3.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto la base
          imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci  di
          alloggi,  costruiti su aree in diritto di superficie di cui
          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
          modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo
          dello  Stato  e  degli  enti  pubblici   territoriali,   e'
          costituita  dal  50  per  cento  del  costo  degli  alloggi
          medesimi se non superiore a quello stabilito  dal  Comitato
          per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non op-
          era la riduzione della base imponibile".
             (c)  L'art.  13  della  legge  n.  408/1949, riguardante
          disposizioni per l'incremento delle  costruzioni  edilizie,
          concede  l'esenzione  per venticinque anni dall'imposta sui
          fabbricati (ora soppressa) per le case di abitazione, anche
          se  comprendono  uffici  e  negozi,  che  non  abbiano   il
          carattere  di  abitazione  di lusso, demandando al Ministro
          dei lavori pubblici sentito il Ministro  delle  finanze  la
          fissazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso.
          Il  D.M. 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 218 del 27 agosto 1969) ha  fissato,  da  ultimo,  dette
          caratteristiche.
             (d)  Il  comma  6  dell'art.  6  della legge n. 405/1990
          (Legge finanziaria 1991) prevede che: "Il  termine  del  31
          dicembre 1990 previsto dall'art. 19, secondo comma, lettera
          c),  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, come sostituito  dall'art.  22  del  decreto-
          legge  2  marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di
          detrazione  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   relativa
          all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture
          nonche'  alle  prestazioni di manutenzione e riparazione di
          tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993 (per  il  testo
          dell'art.  19 del D.P.R.  n. 633/1972 si veda la precedente
          nota (a) , n.d.r.)".
             (e)  L'art.  26- bis del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti
          in materia di finanza locale e di rapporti  finanziari  tra
          lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie) e' cosi'
          formulato:
             "Art.  26-bis (Impianti cimiteriali). -  1. Gli impianti
          cimiteriali sono  servizi  indispensabili  parificati  alle
          opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti
          dell'art.   4  della  legge  29  settembre  1964,  n.  847,
          integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
             2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma
          1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi
          indicati all'art. 54 del regolamento di polizia  mortuaria,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 21
          ottobre 1975 n. 803, e successive modificazioni".
             Sono opere di urbanizzazione primaria, a norma del primo
          comma dell'art. 4  della  legge  n.  847/1964,  riguardante
          l'autorizzazione  ai  comuni  e  loro  consorzi a contrarre
          mutui  per  l'acquisizione  delle  aree  fabbricabili   per
          l'edilizia  economica  e  popolare, ai sensi della legge 18
          aprile 1962, n. 167:
               a) le strade residenziali;
               b) gli spazi di sosta o di parcheggio;
               c) le fognature;
               d) la rete idrica;
               e) la rete di distribuzione dell'energia  elettrica  e
          del gas;
               f) la pubblica illuminazione;
               g) gli spazi di verde attrezzato.
             Sono  opere  di urbanizzazione secondaria, in virtu' del
          secondo comma dell'art. 4 della legge n. 847/1964, aggiunto
          dall'art.  44  della  legge  n.  865/1971,  successivamente
          modificato  dall'art.  17,  comma  44, della legge 11 marzo
          1988, n. 67:
               a) gli asili nido e scuole materne;
               b) scuole dell'obbligo nonche' strutture  e  complessi
          per l'istruzione superiore all'obbligo;
               c) i mercati di quartiere;
               d) le delegazioni comunali;
               e) le chiese ed altri edifici religiosi;
               f) gli impianti sportivi di quartiere;
               g)   i  centri  sociali  e  attrezzature  culturali  e
          sanitarie (l'art.  17- bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361,
          aggiunto dalla legge di conversione  29  ottobre  1987,  n.
          441,  come  sostituito  dall'art. 9- undecies, comma 2, del
          D.L. 9 ottobre  1988,  n.  397,  aggiunto  dalla  legge  di
          conversione  9  novembre  1988,  n.  475, prevede che nelle
          attrezzature  sanitarie  siano  ricomprese  le  opere,   le
          costruzioni  e  gli impianti destinati allo smaltimento, al
          riciclaggio   o   alla   distruzione  dei  rifiuti  urbani,
          speciali, tossici e nocivi solidi e liquidi, alla  bonifica
          di aree inquinate, n.d.r.);
               h) le aree verdi di quartiere.
             Per  il  testo  dell'art.  54 del regolamento di polizia
          mortuaria, approvato con D.P.R. n.  803/1975,  si  veda  la
          successiva nota (f).
             (f)  L'art.  54  del  regolamento  di polizia mortuaria,
          approvato con D.P.R. n. 803/1975  (regolamento  abrogato  e
          sostituito  da  quello approvato con D.P.R. n. 285/1990: v.
          qui appresso), era cosi' formulato:
             "Art.  54.  -   La   relazione   tecnico-sanitaria   che
          accompagna  i  progetti  di ampliamento e di costruzione di
          cimiteri, deve  illustrare  i  criteri  in  base  ai  quali
          l'amministrazione  comunale ha programmato la distribuzione
          dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
             Conterra' anche la descrizione dell'area, della  via  di
          accesso,  delle  zone  di  parcheggio,  degli spazi e viali
          destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie
          (deposito  di  osservazione,  camera  mortuaria,  sala   di
          autopsia,  cappella, forno crematorio, servizi destinati al
          pubblico ed  agli  operatori  cimiteriali,  abitazione  del
          custode).
             Gli   elaborati  grafici  dovranno  essere  completi  di
          piante, sezioni e prospetti,  in  scala  adeguata,  sia  in
          riferimento alle varie zone del complesso, sia agli edifici
          dei servizi generali".
             Il  regolamento di cui sopra e' stato abrogato dall'art.
          108 del nuovo regolamento di polizia  mortuaria,  approvato
          con  D.P.R.  10 settembre 1990, n. 285. Le disposizioni del
          soprariportato art. 54  sono  state  sostituite  da  quelle
          introdotte  dall'art. 56 del nuovo regolamento, che ad ogni
          buon fine si riproducono qui di seguito:
             "Art.  56.  -  1.  La  relazione  tecnico-sanitaria  che
          accompagna  i  progetti  di ampliamento e di costruzione di
          cimiteri  deve  illustrare  i  criteri  in  base  ai  quali
          l'amministrazione  comunale ha programmato la distribuzione
          dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
             2.  Tale  relazione  deve   contenere   la   descrizione
          dell'area,  della via di accesso, delle zone di parcheggio,
          degli spazi e viali destinati al  traffico  interno,  delle
          eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di
          osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle,
          forno  crematorio,  servizi  destinati  al  pubblico e agli
          operatori  cimiteriali,  alloggio  del   custode,   nonche'
          impianti tecnici.
             3.  Gli  elaborati  grafici  devono,  in scala adeguata,
          rappresentare sia le varie  zone  del  complesso,  sia  gli
          edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici".
             (g)  Il  testo del secondo comma dell'art. 1 della legge
          n. 68/1984 ( Proroga del termine per l'emanazione dei testi
          unici previsti dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971,  n.
          825,  e  successive  modificazioni),  quale  risulta  dalla
          modifica apportata dall'art. 1, comma  3,  della  legge  n.
          550/1987,   e'   il  seguente:  "Le  disposizioni  relative
          all'imposta sul valore aggiunto,  all'imposta  sul  reddito
          delle   persone  fisiche,  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche e  all'accertamento  delle  imposte  sui
          redditi  devono  essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
          almeno novanta giorni prima della  data  stabilita  per  la
          loro  entrata  in  vigore  e la commissione di cui al terzo
          comma dell'art. 17 della legge  9  ottobre  1971,  n.  825,
          esprime il suo parere entro novanta giorni dalla richiesta.
          Le altre disposizioni devono essere emanate almeno sessanta
          giorni  prima  della  data  prevista per la loro entrata in
          vigore".
             Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 17 della
          legge  n.   825/1971, recante delega legislativa al Governo
          della Repubblica per la  riforma  tributaria:  "Il  Governo
          della  Repubblica  e'  delegato  ad emanare, entro tre anni
          dall'entrata in  vigore  delle  disposizioni  previste  dal
          primo comma (termine piu' volte prorogato, n.d.r.), sentito
          il  parere di una commissione parlamentare composta da nove
          senatori  e  nove  deputati,  nominati,  su  richiesta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle
          rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le
          norme  emanate  in base alla presente legge, nonche' quelle
          rimaste in vigore per le medesime  materie,  apportando  le
          modifiche  necessarie  per  il migliore coordinamento delle
          diverse  disposizioni  e  per  eliminare   ogni   eventuale
          contrasto  con  i  principi e i criteri direttivi stabiliti
          dalla presente legge".
             (h) Si trascrive il  testo  dell'art.  2946  del  codice
          civile:
             "Art.  2946  (Prescrizione ordinaria). - Salvi i casi in
          cui la legge dispone diversamente, i diritti si  estinguono
          per prescrizione con il decorso di dieci anni".
                                   APPENDICE
   Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1,  commi  2 e 3, e
          dell'art.  2  della  legge  di  conversione  del   presente
          decreto:
             "Art.  1,  commi 2 e 3. - 2. Le disposizioni dell'art. 7
          del decreto-legge 1› marzo 1991, n. 62, si  applicano  sino
          al   2  maggio  1991.  Le  disposizioni  del  decreto-legge
          indicato al comma 1 (vale a dire il D.L. 30 dicembre  1991,
          n.  417,  qui pubblicato, n.d.r.)  rientrano tra quelle per
          la cui revisione e modifica il Governo e' stato delegato ai
          sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n.  408.
             3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
          sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base dei decreti-legge 27 dicembre
          1990, n. 411, 1› marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n.  140,
          2  luglio  1991,  n.  196,  13 agosto 1991, n. 285, e degli
          articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31  ottobre  1991,  n.
          348;  restano  altresi'  validi gli atti ed i provvedimenti
          adottati e sono fatti salvi  gli  effetti  giuridici  sorti
          fino  al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12,
          13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del 1991".
             "Art. 2. - 1. Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della presente legge, le cessioni e le importazioni
          di   prodotti    costituenti    integratori    idro-salini,
          condizionati   per  la  vendita  al  minuto  e  consumabili
          direttamente come bevande, sono  soggette  all'imposta  sul
          valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.
             2.  A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti
          e' obbligatoria l'apposizione dello  speciale  contrassegno
          di  cui  alla  legge 2 maggio 1976, n. 160; per le giacenze
          degli  oggetti  di  chiusura   e   dei   contenitori,   dei
          semilavorati  e  dei  prodotti  condizionati per la diretta
          vendita  al  minuto,  possedute  alla  medesima  data,   si
          applicano,  ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di
          cui all'art. 1 del decreto del Ministro  delle  finanze  27
          agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del
          1› settembre 1976, le disposizioni di cui all'art. 10 dello
          stesso  decreto.  Non  si  da'  luogo ad accertamenti ne' a
          rimborsi di imposte pagate ne' e' consentita la  variazione
          di  cui  all'art.  26  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni,   qualora  sia  stata  applicata  disciplina
          difforme da quella prevista nel presente comma".
             Si    trascrive    il    testo    delle     disposizioni
          soprarichiamate:
              -   Art.   7  del  D.L.  n.  62/1991,  recante  proroga
          dell'aliquota del  9  per  cento  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  sulle  calzature  e altre disposizioni urgenti in
          materia tributaria, non convertito in  legge  per  scadenza
          dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          101 del 2 maggio 1991):
             "Art. 7. - 1. I commi 1 e 2 dell'art.  10  del  decreto-
          legge  14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 13 maggio 1988, n.  154,  sono  sostituiti  dai
          seguenti:
             '  1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954,
          n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno  1960,
          n.  589,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14
          agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre  1964,  n.  947,
          dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal
          decreto-legge 24 settembre 1987, n.  391,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  novembre 1987, n. 477, e'
          sostituita dalla seguente:
                                                          " TABELLA A
                 TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
                   DI BORSA SU TITOLI E VALORI (*)
                                                           Per ogni
                                                            100.000
                                                          o frazione
                                                        di L. 100.000
                                                              ---
    a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con
l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle
lettere  b) e c):
     azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni
tipo                                                        140
     valori in moneta, verghe o divise estere (**)          100
     titoli di Stato o garantiti, obbligazioni               16
    b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati,
o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte
all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932,
n. 1607, o commissionarie di borsa o societa' di
intermediazione mobiliare:
     azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni
tipo                                                         50
     valori in moneta, verghe o divise estere (**)           90
     titoli di Stato o garantiti, obbligazioni                9 (***)
    c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di
intermediazione mobiliare:
     azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni
tipo                                                          8
    valori in moneta, verghe o divise estere (**)            40
    titoli di Stato o garantiti, obbligazioni                 9 (***)
          --------------
             (*)  L'importo  minimo della tassa per ogni contratto e'
          stabilito in L. 5.000.
             (**) Sono esenti i contratti per contanti.
             (***) L'imposta dovuta non puo'  superare  l'importo  di
          lire 1.800.000 '.
              2.  Per  i  contratti pronti contro termine la tassa e'
          corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti
          bollati, da  redigersi  contestualmente,  ciascuno  per  un
          importo  pari  alla  meta' della tassa dovuta. Sui relativi
          foglietti bollati e'  annotata  la  natura  e  gli  estremi
          dell'operazione.  Per  contratti "pronti contro termine' si
          intendono quei contratti che configurano una  operazione  a
          pronti  ed  una contrapposta operazione a termine, posti in
          essere sotto la stessa data, nei confronti  della  medesima
          controparte,  sugli  stessi  titoli  e  valori  e  per pari
          importo nominale.'.
             2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal  regio
          decreto   30   dicembre   1923,   n.   3278,  e  successive
          modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 642, e successive modificazioni.
             3.  La  tassa  speciale  di  cui al presente articolo e'
          comunque  dovuta  anche  se  i  titoli  e  i  valori   sono
          trasferiti  con scrittura privata o con atto pubblico. Sono
          esenti da tassa le  transazioni  fatte  in  borsa  con  non
          residenti.
             4.  Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo'
          autorizzare le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  a
          corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalita' da
          stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e
          del Ministro del tesoro.
             5.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          dal giorno 4 marzo 1991".
              -  Art.  17  della  legge  n.  408/1990   (Disposizioni
          tributarie  in  materia  di  rivalutazione  di  beni  delle
          imprese e di smobilizzo di riserve e fondi  di  sospensione
          di  imposta,  nonche'  disposizioni  di razionalizzazione e
          semplificazione. Deleghe al Governo per  la  revisione  del
          trattamento  tributario  della  famiglia  e  delle  rendite
          finanziarie  e  per   la   revisione   delle   agevolazioni
          tributarie),  come  modificato dall'art.  1, comma 5, della
          legge  25  marzo  1991,  n.  102,   di   conversione,   con
          modificazioni,  del  decreto-legge  28 gennaio 1991, n. 27,
          dall'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dall'art.
          9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
             "Art. 17. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          il  31  dicembre  1992,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          concernenti  la  revisione e la modifica delle disposizioni
          di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni
          tributarie  e  di  regimi  sostitutivi   aventi   carattere
          agevolativo,   ivi   comprese   le   disposizioni   recanti
          agevolazioni   o   regimi   agevolativi   riconducibili   a
          caratteristiche  strutturali  dei tributi che costituiscono
          comunque  deroga ai principi di generalita', di uniformita'
          e di progressivita' della imposizione, secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a)   le   esenzioni,   le  agevolazioni  ed  i  regimi
          sostitutivi aventi carattere  agevolativo  dovranno  essere
          sostituiti   con   autorizzazioni   di  spesa  al  fine  di
          consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato,
          la concessione di un credito o di buoni di imposta, da  far
          valere  ai  fini  del  pagamento di imposte, da determinare
          sulla base di parametri, legati alla  dimensione  economica
          dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
               b)   le   esenzioni,   le  agevolazioni  ed  i  regimi
          sostitutivi  aventi   carattere   agevolativo   attualmente
          esistenti   anche   se   riconducibili   a  caratteristiche
          strutturali dei tributi potranno essere in tutto o in parte
          mantenuti solo se le finalita' per le quali essi sono stati
          previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata
          in vigore  della  presente  legge,  tuttora  sussistenti  e
          conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a
          specifici   obiettivi  di  politica  economica,  sociale  o
          culturale compatibili con  gli  indirizzi  della  Comunita'
          economica  europea;  in  relazione  a tali obiettivi verra'
          tenuto particolarmente conto della effettiva necessita'  di
          incentivazione   di   particolari   settori   economici   o
          specifiche attivita', anche in  relazione  alle  dimensioni
          dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali
          i   benefici   sono  destinati  ad  essere  applicati,  con
          particolare riferimento al Mezzogiorno;
               c)  le  esenzioni,  le  agevolazioni   ed   i   regimi
          sostitutivi  di  cui  alle  lettere  a) e b) dovrano essere
          applicati per un  periodo  di  tempo  limitato  che  verra'
          determinato  in  correlazione  al  tempo  necessario per il
          raggiungimento  degli  obiettivi  di   politica   economica
          nazionale,   fatti   salvi   quelli  conformi  a  specifici
          indirizzi costituzionali;
               d)  l'ammontare  degli   stanziamenti   previsti   per
          consentire   l'applicazione  dei  benefici  conseguenti  al
          riordino del regime delle esenzioni, delle  agevolazioni  e
          dei  regimi  sostitutivi  in  applicazione  dei princi'pi e
          criteri direttivi indicati nelle lettere a) , b) e  c)  non
          potra'  superare  l'importo del 50 per cento dell'onere che
          le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base  di
          stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990;
               d-bis)  non costituisce comunque deroga ai principi di
          generalita',  di  uniformita'  e  di  progressivita'  della
          imposizione,  la  non  concorrenza  a formare reddito delle
          somme vincolate alla destinazione a  riserve  indivisibili,
          da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal
          decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14
          dicembre 1947,  n.  1577,  ratificato,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  aprile  1951, n. 302, a condizione che sia
          esclusa la possibilita' di distribuirle tra  i  soci  sotto
          qualsiasi   forma,  sia  durante  la  vita  dell'ente,  che
          all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 12  della
          legge 16 dicembre 1977, n.  904.
             1-bis.  Con  i  decreti legislativi di cui al comma 1, e
          secondo i medesimi principi  e  criteri  direttivi,  potra'
          essere  previsto che il credito o il buono di imposta possa
          essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di
          azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al
          mercato ristretto, di societa' costituite per effetto della
          privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono
          di   imposta   sara'   commisurato   anche    all'ammontare
          dell'acquisto  o  sottoscrizione e non potra' superare, per
          ciascuna annualita', l'importo di un milione di lire.
             1-ter. Con i decreti legislativi di cui al  comma  1,  e
          secondo  i  medesimi  principi e criteri direttivi, saranno
          introdotte misure volte a favorire le  erogazioni  liberali
          in  denaro  a  favore  delle organizzazioni di volontariato
          costituite esclusivamente ai fini di solidarieta',  purche'
          le  attivita'  siano destinate a finalita' di volontariato,
          riconosciute idonee  in  base  alla  normativa  vigente  in
          materia  e  che  risultano  iscritte  senza interruzione da
          almeno due anni negli appositi registri.  A  tal  fine,  in
          deroga  alla  disposizione di cui alla lettera a) del comma
          1, dovra' essere prevista la deducibilita'  delle  predette
          erogazioni,  ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni e integrazioni, per  un  ammontare
          non  superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito
          di impresa, nella misura  del  50  per  cento  della  somma
          erogata  entro  il  limite  del  2  per  cento  degli utili
          dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
              2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Governo invia per il  parere,  anche  per
          singole  parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni,
          nonche'  una  relazione  analitica  che  dia  conto   delle
          agevolazioni,  esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel
          campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita'  dei
          benefici  fiscali  da  ciascuno derivanti, alla commissione
          parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9
          ottobre   1971,   n.   825,  nella  composizione  stabilita
          dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550.
          La commissione esprime il  proprio  parere  entro  sessanta
          giorni   dalla   ricezione,   indicando  specificamente  le
          eventuali  disposizioni  che  non  ritiene  rispondenti  ai
          principi  e ai criteri direttivi della legge di delegazione
          nonche'  indicando  quali  delle  agevolazioni   o   regimi
          agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei
          tributi  potranno  essere inserite nei decreti legislativi.
          Il Governo  nei  trenta  giorni  successivi,  esaminato  il
          parere,  trasmette  nuovamente,  con  le  osservazioni e le
          eventuali modificazioni, i testi alla  commissione  per  il
          parere  definitivo  che  deve  essere espresso entro trenta
          giorni dall'ultimo invio. I  decreti  legislativi,  le  cui
          disposizioni avranno effetto dal 1› gennaio 1992 ovvero dal
          primo  giorno  del  secondo  mese  successivo  a  quello di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, saranno emanati con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato
          nel comma 1".
              - D.L. n. 411/1990, recante proroga dell'aliquota del 9
          per  cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature
          ed altre disposizioni urgenti in  materia  tributaria:  non
          convertito    in   legge   per   decorrenza   dei   termini
          costituzionali (il relativo comunicato e' stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n.  52 del 2
          marzo 1991).
              - D.L. n. 62/1991  (gia'  citato):  non  convertito  in
          legge   per   decorrenza  dei  termini  costituzionali  (il
          relativo comunicato  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n.  101 del 2 maggio 1991).
              -   D.L.  n.  140/1991,  recante  disposizioni  urgenti
          concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul
          valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia  di
          tasse  per  i  contratti  di  borsa  e  per i trasferimenti
          mobiliari,   nonche'   altre    disposizioni    concernenti
          l'Amministrazione  finanziaria: non convertito in legge per
          decorrenza  dei   termini   costituzionali   (il   relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n.  154 del 3 luglio 1991).
              -  D.L.  n.  196/1991,  recante  disposizioni   urgenti
          concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul
          valore  aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di
          tasse per i contratti di trasferimento di titoli o  valori,
          nonche'  altre  disposizioni  concernenti l'Amministrazione
          finanziaria: non convertito in  legge  per  decorrenza  dei
          termini  costituzionali  (il  relativo  comunicato e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          205 del 2 settembre 1991).
              -   D.L.  n.  285/1991,  recante  disposizioni  urgenti
          concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul
          valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione
          del contrabbando di tabacchi, le tasse per i  contratti  di
          trasferimento di titoli o valori, nonche' l'Amministrazione
          finanziaria:  non  convertito  in  legge per decorrenza dei
          termini costituzionali (il  relativo  comunicato  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          257 del 2 novembre 1991).
              - D.L. n. 348/1991,  recante  disposizioni  concernenti
          criteri  di  applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
          delle tasse per i contratti di trasferimento  di  titoli  o
          valori,  nonche'  del  regime  fiscale di taluni redditi di
          capitale, della disciplina del versamento di acconto  delle
          imposte   sui   redditi  e  altre  disposizioni  tributarie
          urgenti: non convertito in legge per decorrenza dei termini
          costituzionali (il relativo comunicato e' stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 1 del 2
          gennaio 1992); per il testo  delle  disposizioni  di  detto
          decreto,  i  cui  effetti  sono  stati  sanati  dal comma 3
          dell'art.  1  sopratrascritto,  si  veda   nella   Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1991.
              -   Legge   n.  160/1976:  conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante  norme
          in materia di riscossione delle imposte sul reddito (l'art.
          3 prevede che per determinati prodotti indicati con decreti
          del  Ministro delle finanze, in luogo dell'applicazione del
          contrassegno di Stato previsto dall'ultimo comma  dell'art.
          73  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  possa  essere
          disposto  l'uso  di  speciali  contrassegni,  dei  quali  i
          medesimi decreti fissano le caratteristiche,  da  riportare
          sui  contenitori,  recipienti, imballaggi, e relativi mezzi
          di  chiusura  destinati  al  condizionamento  dei  prodotti
          stessi per la diretta vendita al consumo).
              -  Articoli  1  e  10  del D.M. 27 agosto 1976, recante
          norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3
          della  legge  2  maggio  1976,  n.  160,   concernenti   le
          caratteristiche,  la  fabbricazione, l'importazione e l'uso
          di uno speciale contrassegno da applicare sui  contenitori,
          o  sui  relativi mezzi di chiusura, di determinati prodotti
          destinati alla diretta vendita al consumo:
             "Art. 1. - Ai sensi dell'art. 3  della  legge  2  maggio
          1976,   n.   160,  e'  prescritto  l'uso  di  uno  speciale
          contrassegno  per  il  condizionamento  dei   sottoelencati
          prodotti destinati alla diretta vendita al consumo:
              1) acque minerali gassate o non, acque gassose (v.d. ex
          22.01);
              2) limonate, acque gassose aromatizzate, acque minerali
          aromatizzate  ed  altre  bevande  non  alcoliche  (v.d.  ex
          22.02), succhi di frutta - esclusi i mosti di uva  -  e  di
          ortaggi  non  fermentati,  senza  aggiunta  di alcole anche
          addizionati di zuccheri (v.d. ex 20.07), sciroppi (v.d.  ex
          17.02),   nonche'   i  concentrati  comunque  confezionati,
          predisposti  per  la  preparazione di qualsiasi bevanda non
          alcolica.
             Lo speciale contrassegno, di cui  al  precedente  comma,
          deve  essere  riportato  sui  tappi  a  corona,  a  vite, a
          strappo, a  pressione  e  su  qualsiasi  altro  oggetto  di
          chiusura  dei  contenitori ovvero, qualora questi ultimi ne
          siano  privi,  sui  contenitori  medesimi  siano  essi   in
          plastica, tetrapack, tetrabrick, in metallo o realizzati in
          qualsiasi altro materiale".
             "Art. 10. - Le giacenze, da chiunque possedute alla data
          di entrata in vigore del presente decreto, degli oggetti di
          chiusura   o   dei  contenitori  e  relativi  semilavorati,
          destinati  o  suscettibili  di  essere  utilizzati  per  il
          condizionamento  dei  prodotti  di cui all'art.   1, devono
          essere denunciate, entro quindici giorni dalla detta  data,
          e   per  le  giacenze  delle  imprese  di  cui  all'art.  3
          distintamente per  ogni  impresa  committente,  all'ufficio
          imposta   sul  valore  aggiunto  nella  cui  circoscrizione
          trovasi il domicilio fiscale del detentore.
             Le giacenze possedute alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  dei  prodotti  indicati  nell'art.  1  e
          comunque  condizionati  per  la diretta vendita al consumo,
          devono  essere  denunciate,  entro  quindici  giorni  dalla
          stessa  data, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella
          cui  circoscrizione  si  trova  il  domicilio  fiscale  del
          detentore se eccedono i quantitativi sottoindicati:
             Prodotti di categoria A):
              1)  per  le  imprese di cui al primo comma dell'art. 4,
          ettolitri 1000 (mille);
              2) per i soggetti di cui al quinto comma  dell'art.  8,
          ettolitri 200 (duecento).
             Prodotti di categoria B):
              1)  per  le  imprese di cui al primo comma dell'art. 4,
          ettolitri 100 (cento);
              2) per i soggetti di cui al quinto comma  dell'art.  8,
          ettolitri 20 (venti).
             Le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori,
          dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta
          vendita  al  consumo,  denunciati  ai  sensi dei precedenti
          commi, devono essere annotate rispettivamente sui  registri
          di   cui   agli   articoli   7   e   8   e   per   la  loro
          commercializzazione devono essere osservate  le  norme  del
          presente   decreto,   senza  l'apposizione  dello  speciale
          contrassegno di cui all'art. 1.
             Gli  ordinativi  degli  oggetti  di   chiusura   e   dei
          contenitori,  conferiti  in  data  anteriore all'entrata in
          vigore del presente decreto, e che, alla stessa  data,  non
          sono  stati  evasi,  devono  essere  rinnovati a cura della
          stessa impresa committente osservando le norme del presente
          decreto.
             I quantitativi  viaggianti,  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto, degli oggetti di chiusura e
          dei contenitori di cui al primo comma e dei prodotti di cui
          al secondo comma devono essere in ogni  caso  distintamente
          denunziati  nei  termini  e con le modalita' previste negli
          stessi commi a cura delle imprese mittenti".
              -  Art.  26  del  D.P.R.  n.  633/1972  (Istituzione  e
          disciplina   dell'imposta   sul   valore   aggiunto),  come
          sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979,  n.  24,
          poi  modificato  dall'art. 12 del D.P.R.  30 dicembre 1981,
          n. 793: v. nota (a) all'art. 1 del decreto qui pubblicato.
 
             (a)   Si   trascrive,   nell'ordine,   il   testo  delle
          disposizioni  del  D.P.R.    n.  633/1972  (Istituzione   e
          disciplina  dell'imposta  sul  valore aggiunto), modificate
          dal presente articolo o alle quali il medesimo articolo  fa
          rinvio:
             "Art.  2  (come  sostituito  dall'art.  1  del D.P.R. 29
          gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 2 della legge
          22 dicembre 1980, n.    889,  dall'art.  1  del  D.P.R.  30
          dicembre 1981, n. 793, dall'art. 34 del D.L.  2 marzo 1989,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
          1989,  n. 154, e dal presente articolo) (Cessioni di beni).
          - Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo  oneroso
          che   importano   trasferimento   della  proprieta'  ovvero
          costituzione o trasferimento di diritti reali di  godimento
          su beni di ogni genere.
             Costituiscono inoltre cessioni di beni:
              1) le vendite con riserva di proprieta':
              2)  le  locazioni  con  clausola di trasferimento della
          proprieta' vincolante per ambedue le parti;
              3) i passaggi dal committente al commissionario  o  dal
          commissionario  al committente di beni venduti o acquistati
          in esecuzione di contratti di commissione;
              4) le csssioni gratuite di beni la cui produzione o  il
          cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa;
              5)  la  destinazione  di  beni  all'uso  o  al  consumo
          personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
          esercitano un'arte o una professione o ad  altre  finalita'
          estranee  alla  impresa  o  all'esercizio dell'arte o della
          professione,   anche   se   determinata    da    cessazione
          dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
          e'  stata  operata,  all'atto  dell'acquisto, la detrazione
          dell'imposta di cui all'art. 19;
              6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo  da
          societa'  di  ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o
          le analoghe  operazioni  fatte  da  altri  enti  privati  o
          pubblici,  compresi  i  consorzi  e le associazioni o altre
          organizzazioni senza personalita' giuridica.
             Non sono considerate cessioni di beni:
               a)  le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
          in denaro;
               b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi
          i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;
               c) le cessioni  che  hanno  per  oggetto  terreni  non
          suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria a norma delle
          vigenti   disposizioni.   Non   costituisce   utilizzazione
          edificatoria  la costruzione delle opere indicate nell'art.
          9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
               d) le cessioni di campioni gratuiti di  modico  valore
          appositamente contrassegnati;
               e) i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i
          consorzi e le associazioni o altre organizzazioni;
               f)  i  passaggi  di  beni  in  dipendenza di fusioni o
          trasformazioni di societa' e di analoghe  operazioni  poste
          in essere da altri enti;
               g) (soppressa);
               h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o
          importati  dal  cedente  senza  poter  detrarre la relativa
          imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19;
             i) le cessioni  di  valori  bollati  e  postali,  marche
          assicurative e similari;
             l)  le  cessioni  di  paste alimentari (v. d. 19.03); le
          cessioni di pane, biscotto di mare,  e  di  altri  prodotti
          della  panetteria  ordinaria,  senza  aggiunta di zuccheri,
          miele, uova, materie grasse,  formaggio  o  frutta  (v.  d.
          19.07);  le  cessioni  di latte fresco, non concentrato ne'
          zuccherato, destinato al consumo  alimentare,  confezionato
          per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
          altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;