IL MINISTRO
                  PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
  Vista  la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente "Interventi per
la realizzazione di itinerari ciclabili e  pedonali  nelle  aree  ur-
bane";
  Visto  in  particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale
il Ministro per i problemi  delle  aree  urbane,  su  proposta  delle
regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti all'adozione
di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione,
ampliamento,  ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili
e pedonali, comunali o intercomunali;
  Vista la deliberazione di giunta della regione  Emilia-Romagna  del
30  luglio  1991,  n.  3171, con la quale la stessa, sulla base delle
caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni
ambientali e del traffico urbano,  del  patrimonio  artistico,  della
presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco
dei  comuni  non  capoluoghi  di  provincia,  aggiuntivi  rispetto ai
capoluoghi gia' individuati per legge, tenuti  alla  adozione  di  un
programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;
  Ritenuta  l'opportunita'  di aderire alla individuazione dei comuni
proposta, come sopra, dalla regione Emilia-Romagna;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. I comuni di cui all'allegato A, che forma parte  integrante  del
presente  decreto,  adottano  un programma per il 1992 e 1993, mirato
alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento  di
itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.
  2.  Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della legge n. 208/91, si  provvedera'  all'ammissione  a  contributo
degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3,
comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.
   Roma, 22 novembre 1991
                                                   Il Ministro: CONTE
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 329