IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente "Interventi per
la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree ur-
bane";
Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale
il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle
regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla
adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla
realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di
itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;
Vista la deliberazione di giunta della regione Lombardia del
settembre 1991, n. 12907, con la quale la stessa, sulla base delle
caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni
ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della
presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco
dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai
capoluoghi gia' individuati per legge, tenuti alla adozione di un
programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;
Ritenuta l'opportunita' di aderire alla individuazione dei comuni
proposta, come sopra, dalla regione
Lombardia;
Decreta:
Articolo unico
1. I comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del
presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato
alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di
itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.
2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della legge n. 208/91, si provvedera' all'ammissione a contributo
degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3,
comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.
Roma, 22 novembre 1991
Il Ministro: CONTE
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 319