Agli enti con personale iscritto alla C.P.D.E.L. e Cassa pensioni sanitari Agli asili infantili e scuole elementari parificate Alle direzioni provinciali del Tesoro - Ufficio contributi degli istituti di previdenza Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Al commissariato del Governo per la provincia di Trento Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano Ai provveditorati agli studi della Repubblica Alla Banca d'Italia - Servizio rapporti con il Tesoro All'Associazione bancaria italiana e, per conoscenza: Al Ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici - Div. VI Al Ministero dell'interno - Direzione generale Amministrazione civile Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione elementare Al Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna In occasione dell'introduzione della gestione automatica della contabilita' dei versamenti mensili dei contributi di cui all'art. 22 della legge n. 440 del 1987, si rende necessario impartire ulteriori istruzioni ad integrazione o parziale modifica di quelle emanate in materia con la circolare n. 617 del 7 novembre 1988. A) ADEMPIMENTI DEGLI ENTI a 1) Compilazione delle distinte di versamento modello 124/T. Allo scopo di permettere un riscontro immediato dei dati presenti in quietanza con le scritture delle direzioni provinciali del Tesoro, e' necessario che sul relativo modello 124/T (distinta di versamento), all'atto del visto fattura, siano sempre indicati i seguenti elementi: a) versamenti mensili art. 22 della legge n. 440/87: Cassa pensioni; indicazione "versamento art. 22 della legge n. 440/87"; mese ed anno cui si riferisce il versamento; data e numero del certificato di allibramento, in caso sia fatto uso del conto corrente postale; importo del versamento separando la quota capitale dalla eventuale somma aggiuntiva; b) estinzione di ruoli passati in riscossione: Cassa pensioni; tipo di ruolo (generale, suppletivo, sistemazione contributiva, legge n. 29/79, riscatto, benefici legge n. 336/70, quote a carico decreto del Presidente della Repubblica n. 538/86, recupero benefici contrattuali) cui si riferisce il versamento; data e numero del certificato di allibramento, in caso sia fatto uso del conto corrente postale; importo del versamento separando la quota capitale dalla eventuale somma aggiuntiva o altri oneri accessori; c) per altri versamenti non ascrivibili alle due precedenti categorie dovranno essere indicati sul modello 124/T gli elementi utili alla qualificazione corretta dell'importo versato. a 2) Errata compilazione della distinta di accompagnamento modello 194/IP. Piu' volte questa Direzione generale e' stata informata, in sede di conguaglio fra dovuto e versato, su casi di errata compilazione da parte degli enti della distinta di accompagnamento modello 194/IP, soprattutto per quanto attiene all'esatta imputazione dei versamenti al quadro A (anno di competenza) e al quadro B (anni precedenti). In tale eventualita' gli enti sono invitati a comunicare per iscritto alle prefetture e alle direzioni provinciali del Tesoro gli errori commessi. Al fine di evitare rimborsi non dovuti e/o indebite richieste di versamento queste ultime, dopo opportuna verifica, potranno tener conto delle segnalazioni pervenute e rettificare l'imputazione dei versamenti effettuati. a 3) Ambito di utilizzo della distinta di accompagnamento modello 194/IP e dei relativi versamenti. Al fine di evitare usi impropri della distinta di accompagnamento modello 194/IP, si terra' presente che la stessa deve riferirsi a versamenti contributivi collegati con corresponsione di emolumenti retributivi (di competenza o arretrati) effettuata nell'anno in corso. Le direzioni provinciali del Tesoro sono in grado di controllare l'esatto adempimento di quanto sopra disposto verificando a colonna 2 del modello 194/IP che la data del mandato di pagamento degli stipendi sia riferita all'anno in corso. Invece, qualunque sistemazione contributiva riferita a retribuzioni corrisposte in anni precedenti (su ordine della prefettura o del provveditorato agli studi oppure su autodenuncia degli enti) non va ricompresa nel versamento mensile di cui all'art. 22 della legge n. 440/87, ma va preceduta dalla consegna alla prefettura o al provveditorato agli studi della denuncia sui modelli 103/Sz, 104/S e 105/S per la successiva emissione di elenchi e ruoli suppletivi. Nelle denunce in questione gli enti comprenderanno gli importi di somme aggiuntive di cui alla lettera c) dell'art. 4 della legge n. 48 del 1988, da calcolare secondo quanto illustrato sulla circolare della Direzione generale degli istituti di previdenza protocollo n. 3381 del 30 novembre 1991. a 4) Versamenti mensili dei contributi o di somme iscritte a ruolo effettuati in conto corrente postale. Questa Direzione generale, anche in occasione dei versamenti mensili di cui all'art. 22 della legge n. 440/87, ha riscontrato il verificarsi di notevoli e non tollerabili ritardi nell'introito al cassiere degli istituti di previdenza dei contributi versati tramite conto corrente postale. Cio' deriva dalla ritardata emissione delle quietanze in conseguenza dell'apposizione del visto sulla distinta di versamento modello 124/T, spesse volte, mesi dopo la data del versamento. Si ricorda, inoltre, che la circolare n. 617 del 7 novembre 1988 ha consentito, in casi particolari di oggettiva necessita', di utilizzare il canale postale, fermo restando, comunque, l'obbligo di presentare alla direzione provinciale del Tesoro la distinta di versamento modello 124/T per il visto fattura (previsto dall'art. 1227 delle istruzioni sui servizi del Tesoro) e la distinta di accompagnamento modello 194/IP per il riscontro. Pertanto, al fine di evitare una perdita di valuta a danno delle casse pensioni, gli enti si atterranno scrupolosamente alle seguenti istruzioni: a) l'ente o il tesoriere deve far pervenire o inviare con raccomandata-espresso alla Direzione provinciale del Tesoro - ufficio contributi istituti di previdenza la distinta di versamento mod. 124/T, la distinta di accompagnamento mod. 194/IP (se trattasi di versamento art. 22) e fotocopia autentica del certificato di allibramento postale. Tale adempimento deve essere eseguito contestualmente al versamento e, comunque, non oltre la data di scadenza del debito (il timbro dell'ufficio postale fara' fede); b) sara' cura della direzione provinciale del Tesoro, dopo aver effettuato i riscontri dovuti ed aver apposto il visto-fattura, far pervenire alla sezione di tesoreria provinciale del Tesoro, a mezzo bolgetta, il modello 124/T e la fotocopia del certificato di allibramento, al fine di una sollecita emissione della quietanza liberatoria. La procedura sopra descritta non e' consentita agli enti che abbiano lasciato trascorrere il termine, previsto per legge, di scadenza dei versamenti mensili (15 del mese successivo al titolo di pagamento di emolumenti contributivi) o di estinzione di somme iscritte a ruolo. In tali casi, infatti, devono essere applicate le somme aggiuntive per il ritardato pagamento. Pertanto, gli enti, fermo restando la facolta' di effettuare il versamento in conto corrente postale, devono recarsi presso la direzione provinciale del Tesoro per acquisire il visto sul modello 194/IP se trattasi di versamento mensile, e, comunque, il visto-fattura preventivo sul modello 124/T recante l'importo del contributo, la data prevista per il pagamento, nonche' la somma aggiuntiva dovuta fino a tale data. Ove l'ente non adotti una delle due suddette procedure, risultando tale comportamento non conforme alle norme regolamentari dei servizi del Tesoro, le direzioni provinciali sono invitate a considerare a tutti gli effetti, trascorsi tre mesi dal pagamento, come non versati gli importi accreditati in conto corrente postale: gli stessi saranno costituiti in deposito provvisorio, ove l'ente, nel frattempo, non abbia regolarizzato la propria situazione osservando le istruzioni di cui sopra. L'importo del deposito sara' successivamente rimborsabile ad istanza dell'ente, il quale dovra' comunque estinguere l'intero debito comprensivo della somma aggiuntiva calcolata sull'intero debito e fino al giorno dell'ultimo pagamento. Si invitano le direzioni provinciali del Tesoro a vigilare affinche' gli enti si attengano scrupolosamente alle istruzioni di cui sopra per garantire una rapida e corretta imputazione delle somme versate, indispensabile per una ordinata contabilita' delle entrate. B) ISTRUZIONI PER LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO b 1) Verifica della corretta esecuzione degli adempimenti degli enti. Le direzioni provinciali del Tesoro, a prescindere dalle specifiche di cui ai punti successivi, vorranno verificare sempre che gli enti si attengano alle istruzioni impartite nella prima parte della presente circolare. b 2) Controllo delle distinte di versamento modello 124/T. Le direzioni provinciali del Tesoro vorranno invitare gli enti ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di cui al precedente punto a1). Nell'apporre il visto-fattura sara' necessario: 1) indicare il numero progressivo della distinta di accompagnamento modello 194/IP assegnato automaticamente dal computer (in occasione dei versamenti ex art. 22 della legge n. 440 del 1987); 2) indicare la data ultima per il versamento, oltre la quale la sezione di tesoreria provinciale non accettera' il pagamento, rendendosi necessario vistare un'altra distinta modello 124/T; 3) calcolare gli eventuali oneri aggiuntivi (interesse di mora o somma aggiuntiva) alla data di cui al precedente punto 2 secondo le istruzioni dettate con circolare n. 1/IP del 1 ottobre 1988 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1988). Le direzioni provinciali si assicureranno che le sezioni di Tesoreria provinciale riportino sulle quietanze quanto indicato sul modello 124/T. b 3) Visto-fattura su distinta di versamento cumulativa per piu' enti riguardati da un unico istituto tesoriere. Per uno snellimento delle operazioni di discarico delle quietanze, ora automatizzato, si dispone quanto segue. Gli istituti di credito tesorieri che gestiscono il servizio per piu' enti con personale iscritto alle Casse pensioni, sono tenuti a consegnare alla direzione provinciale del Tesoro, insieme alle singole distinte di accompagnamento modello 194/IP relative a ciascun ente, un'unica distinta di versamento modello 124/T, per tutti gli enti dagli stessi riguardati, recanti i seguenti elementi: Cassa pensioni; l'indicazione "versamento art. 22 della legge n. 440/87"; mese ed anno cui si riferisce il versamento; l'importo totale del versamento relativo a tutti gli enti di cui si consegna il modello 194/IP, distinto per quota capitale e somma aggiuntiva. Quando sara' emessa dalla sezione di tesoreria provinciale una quietanza cumulativa, la direzione provinciale del Tesoro, che avra' precedentemente inserito in computer il codice relativo ai vari tesorieri, nonche' i dati contenuti nelle distinte di accompagnamento, sara' in grado di procedere al discarico automatico della quietanza stessa richiamando il codice del tesoriere e osservando le specifiche tecniche dettate dalla Direzione generale dei servizi periferici. b 4) Controlli delle distinte di accompagnamento modello 194/IP. Al fine di una piu' corretta e appropriata esecuzione dei versamenti mensili (art. 22 della legge n. 440/87) da parte di enti e tesorieri, si ritiene di precisare ed integrare quanto gia' disposto con circolare n. 617 del 7 novembre 1988 in merito ai controlli delle direzioni provinciali del Tesoro sulle distinte di accompagnamento modello 194/IP. Ferme restando le responsabilita' dell'istituto di credito tesoriere nella dichiarazione di corrispondenza che essi effettuano fra data ed importo dei mandati con le relative indicazioni presenti in distinta, le direzioni devono verificare, sia sul quadro A che sul quadro B: a) che le date dei mandati di pagamento indicate corrispondano a quelle dell'anno di competenza della distinta. Cio' in quanto l'esecuzione dei versamenti mensili di cui all'art. 22 della legge n. 440/87 deve riferirsi ai soli contributi derivanti da pagamenti stipendiali effettuati nell'anno di competenza. Eventuali sistemazioni contributive relative ad omissioni di versamenti verificatisi in anni precedenti devono essere effettuate attraverso elenchi suppletivi a preventivo, da consegnare alle prefetture (o provveditorati agli studi) per la successiva emissione dei ruoli suppletivi. Pertanto le direzioni provinciali del Tesoro non devono accettare i versamenti di contributi arretrati su quadro B) con data del versamento degli stipendi non riferita all'anno di competenza; b) che gli importi dei contributi indicati a colonna 6 dei quadri A) e B) corrispondano a quelli calcolati applicando sull'importo indicato a colonna 5 l'aliquota percentuale relativa al periodo di competenza delle retribuzioni indicate; c) le date di emissione dei titoli di pagamento delle retribuzioni, presenti alla colonna 2 dei quadri A) e B) per individuare con esattezza la data di scadenza del versamento dei relativi contributi (giorno 15 del mese successivo) ai fini dell'applicazione delle somme aggiuntive per i pagamenti effettuati in ritardo (lettera a) dell'art. 4 della legge n. 48 del 1988); d) che siano indicati alla colonna 1 del quadro B gli anni ai quali la retribuzione ed il contributo denunciato si riferiscono per consentire il controllo automatico dell'aliquota contributiva applicata. Si fa presente che i dati del quadro B non sono inseribili al computer se privi della suddetta informazione relativa all'anno. b 5) Gestione delle contabilita' dei versamenti mensili. La circolare n. 3381 del 30 novembre 1991 di questa Direzione generale ha recato radicali modifiche nella procedura di accertamento finale delle retribuzioni contributive e dei relativi contributi dovuti per l'anno 1991 con l'istituzione di un ruolo generale di riscossione recante i soli importi a conguaglio eventualmente dovuti dagli enti a chiusura della gestione dei versamenti in conto competenza (quadro A modello 194/IP) e in conto arretrati (quadro B modello 194/IP) effettuati per l'anno trascorso. Pertanto, in margine alla circolare sopra ricordata, si chiarisce che non verranno emessi ruoli generali e suppletivi per l'importo totale accertato a consuntivo 1991 e, quindi, non verra' richiesto alle direzioni provinciali del Tesoro di effettuare il conguaglio fra importi iscritti a ruolo e il totale dei versamenti mensili gia' effettuati. Cio' implica che i versamenti mensili ex art. 22 della legge n. 440/87, in perfetta coerenza col dettato legislativo, cessano di essere considerati "anticipazioni", come avvenuto fino ad oggi per mere esigenze contabili. I programmi informatici predisposti dalla Direzione generale dei servizi periferici tengono conto della circostanza suesposta. Per quanto riguarda la resa finale delle contabilita' per l'anno 1991 con i modelli 33 e 69 le direzioni provinciali qualificheranno come "versamenti art. 22 della legge n. 440/87 per l'anno 1991" gli importi quietanzati a tale titolo. b 6) Imputazione delle somme aggiuntive sui registri di contabilita'. Ad ogni buon fine si precisa che gli importi delle somme aggiuntive riscosse dagli enti anche in sede di versamenti mensili devono essere registrati sui modelli 168 e 33 cat. IX, separatamente dai versamenti mensili per sorte capitale, nella categoria denominata "Importi assunti in carico all'atto della riscossione". b 7) Situazione dei versamenti mensili per contributi previdenziali (modello 198/IP). In seguito ad osservazioni pervenute da diverse direzioni provinciali del Tesoro, si ritiene di dover modificare le disposizioni contenute al punto 5) della circolare n. 617 del 7 novembre 1988. Viene, pertanto, istituito un nuovo modello 198/IP che dovra' essere inviato a questa Direzione generale alle consuete scadenze semestrali. Il nuovo modello 198/IP e' cosi' strutturato: colonna 1 - Cassa: ripartizione delle informazioni per Cassa pensioni interessata; colonna 2 - riferimento dei contributi: e' prevista la distinzione dei contributi versati per l'anno di competenza e per gli anni precedenti, nonche' la loro somma; colonna 3 - tesoreria: il dato di colonna 2 e' ulteriormente scomposto al fine di evidenziare i versamenti effettuati sulle contabilita' speciali presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato rispetto a quelli effettuati in tesoreria centrale; colonna 4 - versamenti mensili per contributi: devono essere indicati secondo la tipologia di cui alle colonne 2 e 3; colonna 5 - versamenti mensili per somme aggiuntive: devono essere indicati secondo la tipologia di cui alle colonne 2 e 3; colonna 6 - in tale colonna sara' indicata l'entita' complessiva delle compensazioni effettuate in sede di versamento mensile dei contributi; colonna 7 - importo complessivo dei versamenti che si ottiene dalla sommatoria delle colonne 4 e 6. Il nuovo modello 198/IP non viene indicato alle direzioni provinciali del Tesoro in quanto deve essere prodotto dalla stampante del personal computer. b 8) Imputazione dei versamenti art. 22 della legge numero 440/87 alla contabilita' speciale di una Cassa pensioni diversa da quella effettivamente creditrice. In caso di emissione da parte delle sezioni di tesoreria provinciale di quietanze imputate ad una Cassa pensioni errata, le Direzioni provinciali del Tesoro terranno presente la seguente procedura per lo storno. 1) acquisizione della quietanza originale errata, destinata ad essere sostituita da un'altra riferita alla Cassa pensioni effettivamente creditrice; 2) inoltro alla Direzione generale degli istituti di Previdenza della richiesta di storno (corredata con la quietanza), indicando la contabilita' speciale che deve ricevere lo storno della somma; 3) trasferimento da una contabilita' speciale all'altra, effettuato dalla Direzione generale con un mandato diretto tratto sulla sezione di tesoreria provinciale; 4) conclusione del procedimento con l'emissione della quietanza previo il visto-fattura sulla distinta di versamento mod. 124/T da parte della direzione provinciale del Tesoro; 5) regolarizzazione della contabilita' presso la direzione provinciale del Tesoro. Sulla contabilita' della Cassa pensioni sulla quale e' stato tratto il mandato, l'importo del mandato di pagamento sara' compreso nel conto dare a riequilibrio della somma erroneamente riscossa, presente nell'avere. Sulla contabilita' della Cassa pensioni che ha ricevuto il pagamento, l'importo stornato rientrera' nel novero delle riscossioni a scomputo del carico, senza l'applicazione di interessi, sanzioni o altri oneri aggiuntivi, se il pagamento originale fu effettuato nei termini. La presente circolare viene emanata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro ai sensi dell'art. 190 delle istruzioni dei servizi del Tesoro. Il direttore generale degli istituti di previdenza GRANDE