Agli  enti  con personale iscritto
                                  alla C.P.D.E.L.  e  Cassa  pensioni
                                  sanitari
                                  Agli   asili   infantili  e  scuole
                                  elementari parificate
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro  -  Ufficio contributi degli
                                  istituti di previdenza
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi  della
                                  Repubblica
                                  Alla   Banca  d'Italia  -  Servizio
                                  rapporti con il Tesoro
                                  All'Associazione bancaria italiana
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero del tesoro - Direzione
                                  generale servizi periferici -  Div.
                                  VI
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Direzione generale  Amministrazione
                                  civile
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione - Direzione generale per
                                  l'istruzione elementare
                                  Al   Ministero    della    pubblica
                                  istruzione - Servizio per la scuola
                                  materna
  In  occasione  dell'introduzione  della  gestione  automatica della
contabilita' dei versamenti mensili dei contributi di cui all'art. 22
della legge n. 440 del 1987, si rende necessario impartire  ulteriori
istruzioni  ad  integrazione o parziale modifica di quelle emanate in
materia con la circolare n. 617 del 7 novembre 1988.
                      A) ADEMPIMENTI DEGLI ENTI
 a 1) Compilazione delle distinte di versamento modello 124/T.
  Allo scopo di permettere un riscontro immediato dei  dati  presenti
in quietanza con le scritture delle direzioni provinciali del Tesoro,
e'   necessario   che   sul   relativo  modello  124/T  (distinta  di
versamento), all'atto del visto  fattura,  siano  sempre  indicati  i
seguenti elementi:
    a) versamenti mensili art. 22 della legge n. 440/87:
    Cassa pensioni;
    indicazione "versamento art. 22 della legge n. 440/87";
    mese ed anno cui si riferisce il versamento;
    data  e numero del certificato di allibramento, in caso sia fatto
uso del conto corrente postale;
    importo   del   versamento  separando  la  quota  capitale  dalla
eventuale somma aggiuntiva;
    b) estinzione di ruoli passati in riscossione:
    Cassa pensioni;
    tipo di ruolo (generale, suppletivo,  sistemazione  contributiva,
legge  n.  29/79,  riscatto, benefici legge n. 336/70, quote a carico
decreto del Presidente della Repubblica n. 538/86, recupero  benefici
contrattuali) cui si riferisce il versamento;
    data  e numero del certificato di allibramento, in caso sia fatto
uso del conto corrente postale;
    importo  del  versamento  separando  la  quota   capitale   dalla
eventuale somma aggiuntiva o altri oneri accessori;
    c)  per  altri  versamenti  non  ascrivibili  alle due precedenti
categorie dovranno essere indicati sul  modello  124/T  gli  elementi
utili alla qualificazione corretta dell'importo versato.
 a  2)  Errata compilazione della distinta di accompagnamento modello
194/IP.
 Piu' volte questa Direzione generale e' stata informata, in sede  di
conguaglio  fra  dovuto  e versato, su casi di errata compilazione da
parte degli enti della distinta di  accompagnamento  modello  194/IP,
soprattutto  per quanto attiene all'esatta imputazione dei versamenti
al quadro A (anno di competenza) e al quadro B (anni precedenti).
  In tale eventualita'  gli  enti  sono  invitati  a  comunicare  per
iscritto  alle prefetture e alle direzioni provinciali del Tesoro gli
errori commessi. Al fine di evitare rimborsi non dovuti e/o  indebite
richieste  di  versamento  queste  ultime,  dopo  opportuna verifica,
potranno tener  conto  delle  segnalazioni  pervenute  e  rettificare
l'imputazione dei versamenti effettuati.
 a  3)  Ambito  di utilizzo della distinta di accompagnamento modello
194/IP e dei relativi versamenti.
 Al fine di evitare usi impropri della  distinta  di  accompagnamento
modello  194/IP,  si  terra'  presente che la stessa deve riferirsi a
versamenti contributivi collegati con  corresponsione  di  emolumenti
retributivi  (di  competenza  o  arretrati)  effettuata  nell'anno in
corso.
  Le direzioni provinciali del Tesoro sono in  grado  di  controllare
l'esatto adempimento di quanto sopra disposto verificando a colonna 2
del  modello  194/IP  che  la  data  del  mandato  di pagamento degli
stipendi sia riferita all'anno in corso.
  Invece, qualunque sistemazione contributiva riferita a retribuzioni
corrisposte in anni precedenti (su  ordine  della  prefettura  o  del
provveditorato  agli  studi oppure su autodenuncia degli enti) non va
ricompresa nel versamento mensile di cui all'art. 22 della  legge  n.
440/87,   ma  va  preceduta  dalla  consegna  alla  prefettura  o  al
provveditorato agli studi della denuncia sui modelli 103/Sz, 104/S  e
105/S  per  la  successiva  emissione  di elenchi e ruoli suppletivi.
Nelle denunce in questione gli enti  comprenderanno  gli  importi  di
somme aggiuntive di cui alla lettera c) dell'art. 4 della legge n. 48
del  1988,  da  calcolare  secondo  quanto illustrato sulla circolare
della Direzione generale degli istituti di previdenza  protocollo  n.
3381 del 30 novembre 1991.
 a  4)  Versamenti mensili dei contributi o di somme iscritte a ruolo
effettuati in conto corrente postale.
  Questa  Direzione  generale,  anche  in  occasione  dei  versamenti
mensili di cui all'art. 22 della legge n. 440/87, ha  riscontrato  il
verificarsi  di  notevoli  e non tollerabili ritardi nell'introito al
cassiere degli istituti di previdenza dei contributi versati  tramite
conto  corrente  postale. Cio' deriva dalla ritardata emissione delle
quietanze in conseguenza dell'apposizione del visto sulla distinta di
versamento modello  124/T,  spesse  volte,  mesi  dopo  la  data  del
versamento.  Si  ricorda,  inoltre,  che  la  circolare  n. 617 del 7
novembre  1988  ha  consentito,  in  casi  particolari  di  oggettiva
necessita',   di   utilizzare  il  canale  postale,  fermo  restando,
comunque, l'obbligo di  presentare  alla  direzione  provinciale  del
Tesoro  la  distinta di versamento modello 124/T per il visto fattura
(previsto dall'art. 1227 delle istruzioni sui servizi del  Tesoro)  e
la  distinta  di  accompagnamento  modello  194/IP  per il riscontro.
Pertanto, al fine di evitare una perdita  di  valuta  a  danno  delle
casse  pensioni, gli enti si atterranno scrupolosamente alle seguenti
istruzioni:
    a) l'ente o  il  tesoriere  deve  far  pervenire  o  inviare  con
raccomandata-espresso alla Direzione provinciale del Tesoro - ufficio
contributi  istituti  di  previdenza  la  distinta di versamento mod.
124/T, la distinta di accompagnamento mod.  194/IP  (se  trattasi  di
versamento   art.  22)  e  fotocopia  autentica  del  certificato  di
allibramento  postale.  Tale   adempimento   deve   essere   eseguito
contestualmente  al  versamento  e,  comunque,  non  oltre la data di
scadenza del debito (il timbro dell'ufficio postale fara' fede);
    b) sara' cura della direzione provinciale del Tesoro,  dopo  aver
effettuato  i  riscontri dovuti ed aver apposto il visto-fattura, far
pervenire alla sezione di tesoreria provinciale del Tesoro,  a  mezzo
bolgetta,  il  modello  124/T  e  la  fotocopia  del  certificato  di
allibramento, al fine di  una  sollecita  emissione  della  quietanza
liberatoria.
  La  procedura  sopra  descritta  non  e'  consentita  agli enti che
abbiano lasciato trascorrere  il  termine,  previsto  per  legge,  di
scadenza  dei versamenti mensili (15 del mese successivo al titolo di
pagamento di  emolumenti  contributivi)  o  di  estinzione  di  somme
iscritte  a  ruolo. In tali casi, infatti, devono essere applicate le
somme aggiuntive per il  ritardato  pagamento.  Pertanto,  gli  enti,
fermo  restando  la  facolta'  di  effettuare  il versamento in conto
corrente postale, devono recarsi presso la direzione provinciale  del
Tesoro  per  acquisire  il  visto  sul  modello 194/IP se trattasi di
versamento mensile, e,  comunque,  il  visto-fattura  preventivo  sul
modello  124/T recante l'importo del contributo, la data prevista per
il pagamento, nonche' la somma aggiuntiva dovuta fino a tale data.
  Ove l'ente non adotti una delle due suddette procedure,  risultando
tale  comportamento non conforme alle norme regolamentari dei servizi
del Tesoro, le direzioni provinciali sono invitate  a  considerare  a
tutti gli effetti, trascorsi tre mesi dal pagamento, come non versati
gli importi accreditati in conto corrente postale: gli stessi saranno
costituiti  in  deposito  provvisorio, ove l'ente, nel frattempo, non
abbia regolarizzato la propria situazione osservando le istruzioni di
cui sopra. L'importo del deposito sara' successivamente  rimborsabile
ad  istanza  dell'ente,  il quale dovra' comunque estinguere l'intero
debito  comprensivo  della  somma  aggiuntiva  calcolata  sull'intero
debito e fino al giorno dell'ultimo pagamento.
  Si   invitano  le  direzioni  provinciali  del  Tesoro  a  vigilare
affinche' gli enti si attengano scrupolosamente  alle  istruzioni  di
cui sopra per garantire una rapida e corretta imputazione delle somme
versate, indispensabile per una ordinata contabilita' delle entrate.
         B) ISTRUZIONI PER LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO
 b  1)  Verifica  della  corretta  esecuzione degli adempimenti degli
enti.
  Le direzioni provinciali del Tesoro, a prescindere dalle specifiche
di cui ai punti successivi, vorranno verificare sempre che  gli  enti
si  attengano  alle  istruzioni  impartite  nella  prima  parte della
presente circolare.
 b 2) Controllo delle distinte di versamento modello 124/T.
 Le direzioni provinciali del Tesoro vorranno invitare  gli  enti  ad
attenersi  scrupolosamente alle istruzioni di cui al precedente punto
a1). Nell'apporre il visto-fattura sara' necessario:
   1)   indicare   il   numero   progressivo   della   distinta    di
accompagnamento modello 194/IP assegnato automaticamente dal computer
(in occasione dei versamenti ex art. 22 della legge n. 440 del 1987);
   2)  indicare  la  data ultima per il versamento, oltre la quale la
sezione  di  tesoreria  provinciale  non  accettera'  il   pagamento,
rendendosi necessario vistare un'altra distinta modello 124/T;
   3)  calcolare  gli eventuali oneri aggiuntivi (interesse di mora o
somma aggiuntiva) alla data di cui al precedente punto 2  secondo  le
istruzioni  dettate  con  circolare  n.  1/IP  del  1›  ottobre  1988
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1988).
  Le  direzioni  provinciali  si  assicureranno  che  le  sezioni  di
Tesoreria  provinciale  riportino sulle quietanze quanto indicato sul
modello 124/T.
 b 3) Visto-fattura su distinta di  versamento  cumulativa  per  piu'
enti riguardati da un unico istituto tesoriere.
  Per  uno snellimento delle operazioni di discarico delle quietanze,
ora automatizzato, si dispone quanto segue.
  Gli istituti di credito tesorieri che gestiscono  il  servizio  per
piu'  enti  con personale iscritto alle Casse pensioni, sono tenuti a
consegnare  alla  direzione  provinciale  del  Tesoro,  insieme  alle
singole distinte di accompagnamento modello 194/IP relative a ciascun
ente,  un'unica  distinta  di versamento modello 124/T, per tutti gli
enti dagli stessi riguardati, recanti i seguenti elementi:
   Cassa pensioni;
   l'indicazione "versamento art. 22 della legge n. 440/87";
   mese ed anno cui si riferisce il versamento;
   l'importo totale del versamento relativo a tutti gli enti  di  cui
si  consegna  il  modello 194/IP, distinto per quota capitale e somma
aggiuntiva.
  Quando sara' emessa dalla  sezione  di  tesoreria  provinciale  una
quietanza  cumulativa, la direzione provinciale del Tesoro, che avra'
precedentemente inserito in  computer  il  codice  relativo  ai  vari
tesorieri,    nonche'    i   dati   contenuti   nelle   distinte   di
accompagnamento, sara' in grado di procedere al discarico  automatico
della   quietanza  stessa  richiamando  il  codice  del  tesoriere  e
osservando le specifiche tecniche dettate  dalla  Direzione  generale
dei servizi periferici.
 b 4) Controlli delle distinte di accompagnamento modello 194/IP.
  Al   fine  di  una  piu'  corretta  e  appropriata  esecuzione  dei
versamenti mensili (art. 22 della legge n. 440/87) da parte di enti e
tesorieri, si ritiene di precisare ed integrare quanto gia'  disposto
con circolare n. 617 del 7 novembre 1988 in merito ai controlli delle
direzioni  provinciali  del  Tesoro sulle distinte di accompagnamento
modello 194/IP.
  Ferme  restando  le  responsabilita'   dell'istituto   di   credito
tesoriere  nella  dichiarazione di corrispondenza che essi effettuano
fra data ed importo dei mandati con le relative indicazioni  presenti
in distinta, le direzioni devono verificare, sia sul quadro A che sul
quadro B:
    a)  che le date dei mandati di pagamento indicate corrispondano a
quelle  dell'anno  di  competenza  della  distinta.  Cio'  in  quanto
l'esecuzione dei versamenti mensili di cui all'art. 22 della legge n.
440/87  deve  riferirsi  ai  soli  contributi  derivanti da pagamenti
stipendiali   effettuati   nell'anno   di    competenza.    Eventuali
sistemazioni   contributive   relative  ad  omissioni  di  versamenti
verificatisi in anni precedenti devono essere  effettuate  attraverso
elenchi  suppletivi  a  preventivo,  da consegnare alle prefetture (o
provveditorati agli studi) per  la  successiva  emissione  dei  ruoli
suppletivi.  Pertanto  le direzioni provinciali del Tesoro non devono
accettare i versamenti di contributi arretrati su quadro B) con  data
del versamento degli stipendi non riferita all'anno di competenza;
    b) che gli importi dei contributi indicati a colonna 6 dei quadri
A)  e  B)  corrispondano  a  quelli calcolati applicando sull'importo
indicato a colonna 5 l'aliquota percentuale relativa  al  periodo  di
competenza delle retribuzioni indicate;
    c)   le   date   di  emissione  dei  titoli  di  pagamento  delle
retribuzioni, presenti  alla  colonna  2  dei  quadri  A)  e  B)  per
individuare  con  esattezza  la  data  di scadenza del versamento dei
relativi  contributi  (giorno  15  del  mese  successivo)   ai   fini
dell'applicazione  delle  somme aggiuntive per i pagamenti effettuati
in ritardo (lettera a) dell'art. 4 della legge n. 48 del 1988);
    d) che siano indicati alla colonna 1 del quadro  B  gli  anni  ai
quali  la retribuzione ed il contributo denunciato si riferiscono per
consentire  il  controllo   automatico   dell'aliquota   contributiva
applicata. Si fa presente che i dati del quadro B non sono inseribili
al computer se privi della suddetta informazione relativa all'anno.
 b 5) Gestione delle contabilita' dei versamenti mensili.
  La  circolare  n.  3381  del  30  novembre 1991 di questa Direzione
generale ha recato radicali modifiche nella procedura di accertamento
finale delle retribuzioni  contributive  e  dei  relativi  contributi
dovuti per l'anno
1991  con l'istituzione di un ruolo generale di riscossione recante i
soli importi a conguaglio eventualmente dovuti dagli enti a  chiusura
della  gestione  dei versamenti in conto competenza (quadro A modello
194/IP) e in conto arretrati (quadro B modello 194/IP) effettuati per
l'anno  trascorso.  Pertanto,  in  margine   alla   circolare   sopra
ricordata,  si  chiarisce  che  non  verranno emessi ruoli generali e
suppletivi per  l'importo  totale  accertato  a  consuntivo  1991  e,
quindi, non verra' richiesto alle direzioni provinciali del Tesoro di
effettuare il conguaglio fra importi iscritti a ruolo e il totale dei
versamenti  mensili  gia'  effettuati.  Cio' implica che i versamenti
mensili ex art. 22 della legge n. 440/87, in  perfetta  coerenza  col
dettato  legislativo,  cessano di essere considerati "anticipazioni",
come avvenuto fino ad oggi per mere esigenze contabili.  I  programmi
informatici   predisposti   dalla   Direzione  generale  dei  servizi
periferici tengono conto  della  circostanza  suesposta.  Per  quanto
riguarda  la  resa  finale  delle  contabilita' per l'anno 1991 con i
modelli  33  e  69  le  direzioni  provinciali  qualificheranno  come
"versamenti  art.  22  della  legge  n.  440/87  per l'anno 1991" gli
importi quietanzati a tale titolo.
 b  6)  Imputazione  delle   somme   aggiuntive   sui   registri   di
contabilita'.
  Ad ogni buon fine si precisa che gli importi delle somme aggiuntive
riscosse dagli enti anche in sede di versamenti mensili devono essere
registrati sui modelli 168 e 33 cat. IX, separatamente dai versamenti
mensili  per  sorte  capitale,  nella  categoria  denominata "Importi
assunti in carico all'atto della riscossione".
 b 7) Situazione dei versamenti mensili per contributi  previdenziali
(modello 198/IP).
  In   seguito   ad   osservazioni  pervenute  da  diverse  direzioni
provinciali  del  Tesoro,  si  ritiene   di   dover   modificare   le
disposizioni  contenute  al  punto  5)  della  circolare n. 617 del 7
novembre 1988.
  Viene, pertanto, istituito  un  nuovo  modello  198/IP  che  dovra'
essere  inviato  a  questa  Direzione generale alle consuete scadenze
semestrali.
  Il nuovo modello 198/IP e' cosi' strutturato:
   colonna 1 -  Cassa:  ripartizione  delle  informazioni  per  Cassa
pensioni interessata;
   colonna 2 - riferimento dei contributi: e' prevista la distinzione
dei  contributi  versati  per  l'anno  di  competenza  e per gli anni
precedenti, nonche' la loro somma;
   colonna 3 - tesoreria: il  dato  di  colonna  2  e'  ulteriormente
scomposto  al  fine  di  evidenziare  i  versamenti  effettuati sulle
contabilita' speciali presso  le  sezioni  di  tesoreria  provinciali
dello Stato rispetto a quelli effettuati in tesoreria centrale;
   colonna  4  -  versamenti  mensili  per  contributi: devono essere
indicati secondo la tipologia di cui alle colonne 2 e 3;
   colonna 5 - versamenti mensili per somme aggiuntive: devono essere
indicati secondo la tipologia di cui alle colonne 2 e 3;
   colonna 6 - in tale colonna sara' indicata  l'entita'  complessiva
delle  compensazioni  effettuate  in  sede  di versamento mensile dei
contributi;
   colonna 7 - importo complessivo  dei  versamenti  che  si  ottiene
dalla sommatoria delle colonne 4 e 6.
  Il   nuovo   modello  198/IP  non  viene  indicato  alle  direzioni
provinciali del Tesoro in quanto deve essere prodotto dalla stampante
del personal computer.
 b 8) Imputazione dei versamenti art. 22 della  legge  numero  440/87
alla  contabilita'  speciale  di una Cassa pensioni diversa da quella
effettivamente creditrice.
  In  caso  di  emissione  da  parte  delle  sezioni   di   tesoreria
provinciale  di  quietanze  imputate ad una Cassa pensioni errata, le
Direzioni  provinciali  del  Tesoro  terranno  presente  la  seguente
procedura per lo storno.
   1)  acquisizione  della  quietanza  originale errata, destinata ad
essere  sostituita  da  un'altra   riferita   alla   Cassa   pensioni
effettivamente creditrice;
   2)  inoltro  alla  Direzione generale degli istituti di Previdenza
della richiesta di storno (corredata con la quietanza), indicando  la
contabilita' speciale che deve ricevere lo storno della somma;
   3)   trasferimento   da   una   contabilita'  speciale  all'altra,
effettuato dalla Direzione generale con  un  mandato  diretto  tratto
sulla sezione di tesoreria provinciale;
   4)  conclusione  del  procedimento con l'emissione della quietanza
previo il visto-fattura sulla distinta di versamento  mod.  124/T  da
parte della direzione provinciale del Tesoro;
   5)   regolarizzazione   della  contabilita'  presso  la  direzione
provinciale del Tesoro.
  Sulla contabilita' della Cassa pensioni sulla quale e' stato tratto
il mandato, l'importo del mandato di  pagamento  sara'  compreso  nel
conto dare a riequilibrio della somma erroneamente riscossa, presente
nell'avere.  Sulla  contabilita' della Cassa pensioni che ha ricevuto
il  pagamento,  l'importo  stornato  rientrera'  nel   novero   delle
riscossioni a scomputo del carico, senza l'applicazione di interessi,
sanzioni  o  altri  oneri  aggiuntivi,  se  il pagamento originale fu
effettuato nei termini.
  La presente circolare  viene  emanata  d'intesa  con  la  Direzione
generale  dei  servizi  periferici  del Tesoro ai sensi dell'art. 190
delle istruzioni dei servizi del Tesoro.
                   Il direttore generale degli istituti di previdenza
                                          GRANDE