Il  CIPE,  nella seduta del 26 novembre 1991, ha deliberato quanto
segue:
    per l'anno 1991, il contributo di  cui  all'art.  15,  comma  52,
della  legge  11  marzo  1988,  n.  67, e' concesso per le assunzioni
effettuate, con le modalita'  dallo  stesso  articolo  indicate,  nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.