IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto  l'art.  61  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  87/356/CEE  del
Consiglio  del  25  giugno 1987, che modifica la direttiva 80/232/CEE
per il ravvicinamento delle  legislazioni  degli  Stati  membri  alle
gamme  di  quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni
prodotti in imballaggi preconfezionati;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992;
   Sulla  proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro  e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
   1. All'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 871, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
   "3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a
maglia  di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche
in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da  quelle
indicate  nell'art.  1  e  nell'art.  2,  commi 1 e 2, della legge 25
ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento  alla  direttiva  del
Consiglio   delle   Comunita'   europee   n.   76/211   relativa   al
precondizionamento in  massa  o  in  volume  di  alcuni  prodotti  in
imballaggi preconfezionati.".