IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 61 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/356/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell'art. 1 e nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.".