IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 44 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/314/CEE del
Consiglio del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei
prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. I prodotti non alimentari preconfezionati in quantita'
prestabilite di cui all'allegato o preconfezionati in quantita'
variabile o commercializzati sfusi, esposti per la vendita al
consumatore, ai sensi dell'art. 38 della legge 11 giugno 1971, n.
426, sulla disciplina del commercio, e delle relative norme di
esecuzione, debbono recare, oltre alla indicazione del prezzo di
vendita, e con le stesse modalita' per esso previste, l'indicazione
del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 4.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, per i prodotti di cui
al comma 1 e' obbligatoria l'indicazione del prezzo riferito
all'unita' di misura anche nella pubblicita' e nei cataloghi che
recano l'indicazione del prezzo di vendita.
3. Il presente decreto non si applica ai prodotti acquistati ai
fini di un'attivita' professionale o commerciale, ai prodotti forniti
in occasione di una prestazione di servizi, alle vendite tra privati,
ai prodotti offerti nelle vendite all'asta, agli oggetti d'arte e di
antiquariato.