IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90, ed in particolare l'art. 6; Su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari reso sulla base della documentazione esibita e degli statuti presentati a questo Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991) con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992, registro n. 1, foglio n. 369; Preso atto che ai sensi dell'art. 19 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 e' stata concessa l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari al Libero istituto universitario "Campus bio-medico" per il corso di laurea in medicina e chirurgia e per il diploma universitario in scienze infermieristiche; Decreta: Al libero istituto universitario "Campus bio-medico" di cui allo statuto allegato al presente decreto firmato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' concessa, per i fini di cui alle premesse l'autorizzazione a rilasciare la laurea in medicina e chirurgia e il diploma universitario in scienze infermieristiche sulla base degli ordinamenti didattici dei relativi corsi di studi di cui agli articoli 19 e 20 dello statuto stesso. Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1991 Il Ministro: RUBERTI