La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Le variazioni alla ragione normale dello sconto  e  alla  misura
dell'interesse  sulle  anticipazioni  in  conto corrente e a scadenza
fissa presso la Banca  d'Italia  sono  disposte,  in  relazione  alle
esigenze  di  controllo della liquidita' del mercato, dal Governatore
della Banca d'Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.