In ordine all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1991, n. 277, concernente la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro, alcuni assessorati alla sanita' hanno richiesto chiarimenti e direttive su alcune disposizioni relative alla figura del "medico competente". Al fine di corrispondere alle rappresentate esigenze di uniformita' di comportamento in campo nazionale, la problematica e' stata esaminata con la collaborazione dei rappresentanti dei dicasteri interessati, degli organismi tecnici di questo Ministero e di codesti assessorati. Si fa innanzitutto presente che le disposizioni concernenti la figura del "medico competente", cosi' come e' stata delineata nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1991, pongono problemi interpretativi che, in ragione delle carenze del testo normativo e dei delicati riflessi d'ordine organizzativo, amministrativo e penale, suggeriscono l'opportunita' di acquisire al riguardo il parere del Consiglio di Stato. In particolare al predetto consesso sara' chiesto di chiarire la portata dell'espressione " .. un medico, ove possibile dipendente dal Servizio sanitario nazionale, .." di cui alla lettera c) dell'art. 3 del decreto nonche' la portata delle disposizioni generali del decreto stesso relative al medico competente, e cioe' se dette disposizioni debbano o possano estendersi a tutti i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, diversi dal piombo, dall'amianto e dal rumore. In attesa di acquisire il parere del Consiglio di Stato, si ritiene comunque opportuno, anche in considerazione degli adempimenti attuativi di competenza di codesti assessorati, fornire al riguardo l'avviso della scrivente amministrazione, condiviso dai rappresentanti regionali. L'espressione "un medico, ove possibile dipendente dal Servizio sanitario nazionale,", deve essere intesa nel senso che la funzione di "medico competente" e' assicurata dal datore di lavoro tramite, ove possibile, i servizi di medicina del lavoro della U.S.L.; qualora la U.S.L., territorialmente competente, non sia in grado di provvedervi con un medico dei propri servizi, il datore di lavoro assicura la funzione con altro medico fornito dei titoli e requisiti previsti dagli articoli 3 e 55 del decreto. Nei casi in cui il servizio e' assicurato dalla U.S.L., non devono, comunque, sussistere incompatibilita' con le funzioni di vigilanza di cui al punto d) dell'art. 3 del decreto, sia che dette funzioni siano esercitate da pubblici ufficiali cha da ufficiali di polizia giudiziaria. E' necessario, altresi', precisare che, quando l'attivita' di "medico competente" e' espletata dai servizi della U.S.L., la U.S.L. stessa deve formalmente individuare, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro, il proprio medico dipendente incaricato di svolgere le funzioni di "medico competente". Si e' concordato, inoltre, sulla opportunita' di non assumere, in attesa del parere del Consiglio di Stato, iniziative che incidano sull'attuale assetto organizzativo dei servizi aziendali di medicina del lavoro, operanti in conformita' a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che la funzione di "medico competente" ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1991 dovra' essere assicurata da uno dei medici dei suddetti presidi aziendali fornito dei requisiti di cui agli articoli 3 e 55 del decreto. In ordine, poi, al campo di applicazione delle disposizioni generali del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1991 sul "medico competente", si e' ritenuto che tale figura, cosi' come disciplinata dal suddetto decreto, vada riferita alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a tutti gli agenti nocivi presenti durante il lavoro (chimici, fisici e biologici) con esclusione delle radiazioni ionizzanti. Per quanto concerne, infine, l'art. 55 del decreto concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio della funzione di "medico competente" ai laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto stesso, abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni, al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale i comportamenti operativi delle regioni, sono state concordate e predisposte le linee guida indicate nel documento allegato A. Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Il Ministro: DE LORENZO