In  ordine  all'attuazione  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  15  agosto  1991,  n.  277, concernente la protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti  da  esposizione  ad  agenti  fisici,
chimici  e  biologici  durante  il  lavoro,  alcuni  assessorati alla
sanita'  hanno  richiesto   chiarimenti   e   direttive   su   alcune
disposizioni relative alla figura del "medico competente".
  Al fine di corrispondere alle rappresentate esigenze di uniformita'
di  comportamento  in  campo  nazionale,  la  problematica  e'  stata
esaminata con la  collaborazione  dei  rappresentanti  dei  dicasteri
interessati, degli organismi tecnici di questo Ministero e di codesti
assessorati.
  Si  fa  innanzitutto  presente  che  le disposizioni concernenti la
figura del "medico competente", cosi' come  e'  stata  delineata  nel
richiamato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 277/1991,
pongono problemi interpretativi che, in  ragione  delle  carenze  del
testo  normativo  e  dei  delicati  riflessi  d'ordine organizzativo,
amministrativo e penale, suggeriscono l'opportunita' di acquisire  al
riguardo il parere del Consiglio di Stato.
  In  particolare  al  predetto consesso sara' chiesto di chiarire la
portata dell'espressione " .. un medico, ove possibile dipendente dal
Servizio sanitario nazionale, .." di cui alla lettera c) dell'art.  3
del  decreto  nonche'  la  portata  delle  disposizioni  generali del
decreto stesso relative  al  medico  competente,  e  cioe'  se  dette
disposizioni  debbano o possano estendersi a tutti i rischi derivanti
dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici,  diversi  dal
piombo, dall'amianto e dal rumore.
  In attesa di acquisire il parere del Consiglio di Stato, si ritiene
comunque   opportuno,   anche  in  considerazione  degli  adempimenti
attuativi di competenza di codesti assessorati, fornire  al  riguardo
l'avviso    della    scrivente    amministrazione,    condiviso   dai
rappresentanti regionali.
  L'espressione "un medico, ove  possibile  dipendente  dal  Servizio
sanitario  nazionale,",  deve essere intesa nel senso che la funzione
di "medico competente" e' assicurata dal datore  di  lavoro  tramite,
ove possibile, i servizi di medicina del lavoro della U.S.L.; qualora
la   U.S.L.,   territorialmente  competente,  non  sia  in  grado  di
provvedervi con un medico dei propri servizi,  il  datore  di  lavoro
assicura  la funzione con altro medico fornito dei titoli e requisiti
previsti dagli articoli 3 e 55 del decreto.
  Nei casi in cui il servizio e' assicurato dalla U.S.L., non devono,
comunque, sussistere incompatibilita' con le funzioni di vigilanza di
cui al punto d) dell'art. 3 del decreto, sia che dette funzioni siano
esercitate   da  pubblici  ufficiali  cha  da  ufficiali  di  polizia
giudiziaria.
  E' necessario,  altresi',  precisare  che,  quando  l'attivita'  di
"medico  competente" e' espletata dai servizi della U.S.L., la U.S.L.
stessa deve formalmente individuare, dandone preventiva comunicazione
al datore di lavoro,  il  proprio  medico  dipendente  incaricato  di
svolgere le funzioni di "medico competente".
  Si  e'  concordato, inoltre, sulla opportunita' di non assumere, in
attesa del parere del Consiglio di  Stato,  iniziative  che  incidano
sull'attuale  assetto organizzativo dei servizi aziendali di medicina
del lavoro, operanti in conformita' a  quanto  previsto  dal  secondo
comma  dell'art.  21  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, fermo
restando che la funzione di "medico competente" ai sensi del  decreto
del  Presidente della Repubblica n. 277/1991 dovra' essere assicurata
da  uno  dei  medici  dei  suddetti  presidi  aziendali  fornito  dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 55 del decreto.
  In  ordine,  poi,  al  campo  di  applicazione  delle  disposizioni
generali del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1991  sul
"medico  competente",  si  e'  ritenuto  che  tale figura, cosi' come
disciplinata dal suddetto decreto, vada  riferita  alla  sorveglianza
sanitaria  dei  lavoratori esposti a tutti gli agenti nocivi presenti
durante il lavoro (chimici, fisici e biologici) con esclusione  delle
radiazioni ionizzanti.
  Per  quanto  concerne,  infine,  l'art.  55 del decreto concernente
l'autorizzazione regionale all'esercizio della  funzione  di  "medico
competente"  ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia  che,  pur  non
possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  c)  del
decreto  stesso,  abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per
almeno  quattro  anni,  al  fine  di  omogeneizzare  sul   territorio
nazionale   i  comportamenti  operativi  delle  regioni,  sono  state
concordate e  predisposte  le  linee  guida  indicate  nel  documento
allegato A.
  Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
                                              Il Ministro: DE LORENZO