Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992 la riscossione del carico
di I.V.A. ed accessori di L.  16.085.161.323  dovuto  dalla  societa'
Alumina,  con  sede  in  Portoscuso,  e'  stata  sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Cagliari nel provvedimento  di  esecuzione  determinera'  l'ammontare
degli  interessi  ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra'  in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra'  prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale
parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti  esecutivi.
La  sospensione  sara'  revocata con successivo decreto ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992 la riscossione del carico
di  I.V.A.  ed  accessori di L. 834.964.819 dovuto dalla S.a.s. F.lli
Damiani di Damiani Ermenegildo, con sede in Latina, e' stata  sospesa
ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di  finanza  di
Latina nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992 la riscossione del carico
di I.V.A. ed accessori di L. 910.938.040 dovuto dalla S.n.c.  Damiani
Ermenegildo  e  C., con sede in Latina, e' stata sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Latina nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art.  39  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra'  in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra'  prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale
parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti  esecutivi.
La  sospensione  sara'  revocata con successivo decreto ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992 la riscossione del carico
di  I.V.A.  ed  accessori  di  L.  1.054.447.435  dovuto dalla S.p.a.
Dall'Agnese, con sede in Brugnera, e'  stata  sospesa  ai  sensi  del
terzultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto  dall'art.  4  della
legge  28  febbraio  1980,  n.  46,  per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di  finanza  di
Pordenone  nel  provvedimento  di esecuzione determinera' l'ammontare
degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992 la riscossione del carico
di  I.V.A.  ed  accessori  di  L.  82.464.865  dovuto  dalla   S.r.l.
Cooperativa  lavoratori  cattolici,  con  sede  in  Taranto, e' stata
sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di
dodici  mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza
di finanza di Taranto nel provvedimento  di  esecuzione  determinera'
l'ammontare  degli  interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  602  introdotto  dal
medesimo  art.  4  della  legge  n.  46.  Il  concessionario,  in via
cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in  essere  sui
beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale,
comunque,  dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la
eventuale parte del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.