IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 27, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel quale e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, nonche' disposizioni di coordinamento tra detta legge, la legge 29 dicembre 1990, n. 408, e la legge 30 luglio 1990, n. 218; Visti i decreti del Ministro delle finanze 19 aprile 1983 e 14 febbraio 1991, recanti norme di attuazione rispettivamente della legge 19 marzo 1983, n. 72, e della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le cui disposizioni, nella parte in cui risultano compatibili con la legge 30 dicembre 1991, n. 413, vengono recepite nel presente decreto; Considerata la necessita' di provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. Modi e termini della rivalutazione 1. Le societa' e gli enti indicati nell'art. 24, comma 1, della legge nonche' i soggetti di cui al successivo art. 26, comma 7, tenuti ad allegare alla dichiarazione dei redditi il bilancio o rendiconto, devono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 1 gennaio 1992. I predetti soggetti che alla data di entrata in vigore della legge hanno gia' approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data, devono effettuare la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. 2. I soggetti indicati nell'art. 26, comma 7, che ai fini delle imposte sul reddito fruiscono di regimi semplificati di contabilita', devono, a norma del successivo comma 8, eseguire la rivalutazione nel prospetto di cui al comma medesimo, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 1 gennaio 1992. 3. Non sono obbligate alla rivalutazione le imprese che, alla data di chiusura dell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione stessa deve essere eseguita, sono state dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.