IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 27, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel
quale  e'  previsto  che  con  decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore  della  legge  stessa,  sono  stabilite  le
modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui agli articoli
precedenti, nonche' disposizioni di coordinamento tra detta legge, la
legge 29 dicembre 1990, n. 408, e la legge 30 luglio 1990, n. 218;
  Visti i decreti del Ministro delle finanze  19  aprile  1983  e  14
febbraio  1991,  recanti  norme  di  attuazione rispettivamente della
legge 19 marzo 1983, n. 72, e della legge 29 dicembre 1990,  n.  408,
le  cui disposizioni, nella parte in cui risultano compatibili con la
legge 30  dicembre  1991,  n.  413,  vengono  recepite  nel  presente
decreto;
  Considerata la necessita' di provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Modi e termini della rivalutazione
  1.  Le  societa'  e  gli enti indicati nell'art. 24, comma 1, della
legge nonche' i soggetti di cui  al  successivo  art.  26,  comma  7,
tenuti  ad  allegare  alla  dichiarazione  dei  redditi il bilancio o
rendiconto,  devono  eseguire  la  rivalutazione   nel   bilancio   o
rendiconto   relativo  all'esercizio  per  il  quale  il  termine  di
presentazione della dichiarazione dei redditi  scade  successivamente
alla  data  del 1› gennaio 1992. I predetti soggetti che alla data di
entrata in vigore della legge hanno  gia'  approvato  il  bilancio  o
rendiconto   e   per  i  quali  il  termine  di  presentazione  della
dichiarazione dei redditi scade dopo tale data, devono effettuare  la
rivalutazione  nel  bilancio o rendiconto relativo al primo esercizio
chiuso successivamente alla data medesima.
  2. I soggetti indicati nell'art. 26, comma 7,  che  ai  fini  delle
imposte sul reddito fruiscono di regimi semplificati di contabilita',
devono, a norma del successivo comma 8, eseguire la rivalutazione nel
prospetto  di  cui  al comma medesimo, da allegare alla dichiarazione
dei redditi  relativa  all'esercizio  per  il  quale  il  termine  di
presentazione  della  dichiarazione dei redditi scade successivamente
alla data del 1› gennaio 1992.
  3. Non sono obbligate alla rivalutazione le imprese che, alla  data
di  chiusura dell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione
stessa  deve  essere  eseguita,  sono  state  dichiarate  fallite   o
sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.