IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la direttiva CEE n. 562/74 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Vista la direttiva CEE n. 438/89 del 21 giugno 1989 che modifica tra l'altro la direttiva CEE n. 562/74; Visto l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il presente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, s'intende per: a) "Professione di trasportatore di viaggiatori su strada", l'attivita' di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare piu' di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto; b) "impresa", qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonche' qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalita' giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per le direttive n. 438/89 e n. 562/74 si veda nelle note alle premesse. Note alle premesse: - La direttiva CEE n. 562/74 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 308 del 19 novembre 1974. - La direttiva CEE n. 438/89 di modifica della direttiva CEE n. 562/74 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale. - Il testo dell'art. 14 della legge n. 428/1990, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)", e' il seguente: "Art. 14 (Autotrasportatori). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio n. 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunita' europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee. 3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunita' europee, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.