La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Inquadramento dell'attivita' fonografica 1. I fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di interesse nazionale. 2. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.