La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi e' nato nel territorio della Repubblica se entrambi i
genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la
cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale
questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di
altra cittadinanza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.