IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n.  325,  concernente  la
disciplina  del  commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5
giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,  concernente  la
determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica;
  Ritenuto  che  il provvedimento concernente la determinazione della
denominazione  delle  varieta'  di  risone  e  delle   corrispondenti
varieta'  di  riso  e  loro  attribuzione  al  gruppo di appartenenza
previsto dalla sopracitata legge 18 marzo 1958  e',  ai  sensi  della
predetta  legge n. 13 del 12 gennaio 1991, di competenza del Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La  denominazione  delle  varieta' di risone e delle corrispondenti
varieta' di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche
di ciascuna varieta', con la indicazione delle tolleranze  consentite
e  dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge
18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n.  586,
e  per  l'annata  agraria 1990-91, con le tabelle annesse al presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 febbraio 1992
                             Il Ministro
                  dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             - L'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sostituito
          dall'art.    1  della  legge  5  giugno 1962, n. 586, cosi'
          recita:
             "Art. 2.  -  Le  varieta'  di  risone  e  di  riso  sono
          classificate nei seguenti gruppi:
               a) comune o originario;
               b) semifino;
               c) fino;
               d) superfino.
             Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
          del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di concerto
          con il Ministro per  l'industria  e  il  commercio,  verra'
          determinata  la  denominazione  delle varieta' del risone e
          delle corrispondenti  varieta'  di  riso  nonche'  la  loro
          attribuzione a ciascun gruppo.
             Con  lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il
          riso  le   caratteristiche   di   ciascuna   varieta'   con
          l'indicazione  delle  tolleranze  consentite e dei relativi
          limiti.
             Il   decreto   contenente   le   tabelle   portanti   le
          denominazioni  e  le indicazioni di cui ai precedenti commi
          deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".
             - L'art. 2 della legge 12 gennaio 1991,  n.  13,  e'  il
          seguente:
             "Art. 2. - 1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli
          previsti  dall'art. 1, per i quali e' adottata alla data di
          entrata in vigore della presente legge la forma del decreto
          del Presidente della Repubblica, sono emanati  con  decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o con decreto
          ministeriale, a seconda della  competenza  a  formulare  la
          proposta  sulla  base  della normativa vigente alla data di
          cui sopra.
             2. Gli atti  amministrativi  di  cui  al  comma  1,  ove
          proposti  da  piu'  Ministri  sono  emanati nella forma del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".