IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopracitata legge 18 marzo 1958 e', ai sensi della predetta legge n. 13 del 12 gennaio 1991, di competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Articolo unico La denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varieta', con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1990-91, con le tabelle annesse al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 1992 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - L'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sostituito dall'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, cosi' recita: "Art. 2. - Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi: a) comune o originario; b) semifino; c) fino; d) superfino. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verra' determinata la denominazione delle varieta' del risone e delle corrispondenti varieta' di riso nonche' la loro attribuzione a ciascun gruppo. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso le caratteristiche di ciascuna varieta' con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre". - L'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali e' adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra. 2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da piu' Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".