IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista l'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono stati riconosciuti al personale civile e militare dello Stato, della regione siciliana, delle amministrazioni provinciali di Siracusa, Catania e Ragusa e dei comuni interessati, impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro nella misura massima corrispondente a centocinquanta ore mensili, con una media pro-capite di centoventi ore mensili per il periodo dal 13 dicembre 1990 al 15 gennaio 1991 e nella misura massima corrispondente a cento ore mensili, con una media pro-capite di ottanta ore mensili per il periodo dal 16 gennaio al 28 febbraio 1991; Vista l'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1991, con la quale e' stato prorogato al 15 marzo 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991; Vista l'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1991, con la quale e' stato prorogato al 30 aprile 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, limitatamente ad un contingente di venti unita' della prefettura di Siracusa e nella misura massima corrispondente a ottanta ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore mensili; Vista l'ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991, con la quale e' stato prorogato al 30 giugno 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro limitatamente ad un contingente di dodici unita' della prefettura di Siracusa; Vista l'ordinanza n. 2154/FPC del 25 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1991, con la quale e' stato prorogato al 30 settembre 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dalle dodici unita' in servizio presso la prefettura di Siracusa, gia' autorizzate con la predetta ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, nella misura massima corrispondente ad ottanta ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore mensili; Vista l'ordinanza n. 2178/FPC del 22 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1991 con la quale, da ultimo, e' stata prorogata l'autorizzazione relativa alle prestazioni di lavoro straordinario per dodici unita' in servizio presso la prefettura di Siracusa nella misura media mensile di sessanta ore pro-capite con un tetto massimo individuale di ottanta ore mensili; Vista l'ordinanza n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1991 con la quale e' stato disposto l'avvio del programma di adeguamento antisismico previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Visto il telefax n. 2739 Uff. comm. in data 14 dicembre 1991, con il quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha richiesto di prorogare fino al 31 marzo 1992 le disposizioni di cui alla sopracitata ordinanza n. 2178/FPC del 22 novembre 1991; Visto il parere favorevole espresso in merito dal servizio emergenze con nota n. 7458/010 del 20 dicembre 1991; Tenuto conto che perdurano ancora esigenze connesse al disimpegno delle residue pendenze conseguenti agli eventi sismici nonche' quelle correlate ad assicurare il supporto necessario al disbrigo degli adempimenti relativi alla sopracitata ordinanza n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1991 di cui all'art. 1, dell'ordinanza n. 2178/FPC del 22 novembre 1991, citata nelle premesse, e' prorogato fino al 31 marzo 1992.