IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista l'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono stati
riconosciuti  al  personale  civile  e  militare  dello  Stato, della
regione siciliana, delle  amministrazioni  provinciali  di  Siracusa,
Catania e Ragusa e dei comuni interessati, impegnato nelle operazioni
di  soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 13 e
16 dicembre 1990, compensi per prestazioni  straordinarie  di  lavoro
nella misura massima corrispondente a centocinquanta ore mensili, con
una  media pro-capite di centoventi ore mensili per il periodo dal 13
dicembre  1990  al  15  gennaio   1991   e   nella   misura   massima
corrispondente  a  cento  ore  mensili,  con  una media pro-capite di
ottanta ore mensili per il periodo dal  16  gennaio  al  28  febbraio
1991;
  Vista  l'ordinanza  n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1991, con  la  quale  e'  stato
prorogato  al  15  marzo  1991  il  termine per la corresponsione dei
compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1
dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991;
  Vista l'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  104 del 6 maggio 1991, con la quale e' stato
prorogato al 30 aprile 1991 il  termine  per  la  corresponsione  dei
compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1
dell'ordinanza  n.  2104/FPC  del  14 marzo 1991, limitatamente ad un
contingente di venti unita' della  prefettura  di  Siracusa  e  nella
misura  massima  corrispondente  a ottanta ore mensili, con una media
pro-capite di sessanta ore mensili;
  Vista l'ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 139 del 15 giugno 1991, con la quale e' stato
prorogato al 30 giugno 1991 il  termine  per  la  corresponsione  dei
compensi  per prestazioni straordinarie di lavoro limitatamente ad un
contingente di dodici unita' della prefettura di Siracusa;
  Vista l'ordinanza n. 2154/FPC del 25 luglio 1991, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  181 del 3 agosto 1991, con la quale e' stato
prorogato al 30 settembre 1991 il termine per la  corresponsione  dei
compensi  per  prestazioni  di  lavoro straordinario effettuato dalle
dodici unita' in servizio presso  la  prefettura  di  Siracusa,  gia'
autorizzate  con la predetta ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991,
nella misura massima corrispondente ad ottanta ore mensili,  con  una
media pro-capite di sessanta ore mensili;
  Vista  l'ordinanza  n.  2178/FPC  del  22 novembre 1991, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1991 con la quale, da
ultimo, e' stata prorogata l'autorizzazione relativa alle prestazioni
di lavoro straordinario per  dodici  unita'  in  servizio  presso  la
prefettura  di  Siracusa  nella  misura media mensile di sessanta ore
pro-capite con un tetto massimo individuale di ottanta ore mensili;
  Vista l'ordinanza n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1991 con la quale e' stato
disposto  l'avvio  del  programma di adeguamento antisismico previsto
dall'art. 2, comma 1,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Visto  il  telefax n. 2739 Uff. comm. in data 14 dicembre 1991, con
il quale il commissario coordinatore per gli  interventi  nelle  zone
terremotate della Sicilia orientale ha richiesto di prorogare fino al
31  marzo  1992  le disposizioni di cui alla sopracitata ordinanza n.
2178/FPC del 22 novembre 1991;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  merito  dal   servizio
emergenze con nota n. 7458/010 del 20 dicembre 1991;
  Tenuto  conto  che perdurano ancora esigenze connesse al disimpegno
delle residue pendenze conseguenti agli eventi sismici nonche' quelle
correlate ad assicurare il  supporto  necessario  al  disbrigo  degli
adempimenti  relativi  alla  sopracitata ordinanza n. 2174/FPC del 30
ottobre 1991;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  del 31 dicembre 1991 di cui all'art. 1, dell'ordinanza
n. 2178/FPC del 22 novembre 1991, citata nelle premesse, e' prorogato
fino al 31 marzo 1992.