Con  decreto  ministeriale  n.  1/12299  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare di L.  391.255.145  pari
al  50%  dell'importo richiesto di L. 788.510.290, corrispondente, al
netto dei compensi  di  riscossione,  al  carico  di  L.  788.077.437
iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11814  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Bologna e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  novembre
1992,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
7.675.393.134   pari   al   70%   dell'importo   richiesto   di    L.
10.964.847.334, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al  carico  di  L.  10.965.927.334  iscritto  a nome dei contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Bologna dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
  Con decreto  ministeriale  n.  1/12560  del  26  novembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.946.060.004 pari
al 70% dell'importo di L. 5.637.228.578, corrispondente, al netto dei
compensi di riscossione, al carico di  L.  5.640.305.228  iscritto  a
nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12749  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico della provincia di Brindisi e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1992,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
5.821.608.670,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di  L.  5.828.078.774  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Brindisi dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/12432  del  26  novembre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Campobasso e' concessa dilazione,  ai  sensi
del  quarto  comma  dell'art.  62  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di
novembre  1992,  del  versamento  delle entrate per l'ammontare di L.
8.975.862.717, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al carico di L. 9.018.203.772 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Campobasso  dara'  attuazione,  con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di
imposta accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/12302  del  26  novembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Ferrara e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  11.348.518.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
11.357.614.705    iscritto   a   nome   dei   contribuenti   indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Ferrara dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
  Con  decreto  ministeriale  n.  1/12433  del  26  novembre  1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico della provincia di Grosseto e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1992,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
19.141.618.764,   corrispondente,   al  carico  iscritto  a  nome  di
contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
    L'intendenza  di  finanza  di  Grosseto  dara'  attuazione,   con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12428  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  600.475.848,
corrispondente,  al  lordo  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
    L'intendenza di finanza di Lecce dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/12297  del  26  novembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1992,
del  versamento  delle entrate per l'ammontare di L. 116.803.304.625,
pari  al  90%   dell'importo   richiesto   di   L.   129.781.449.584,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
129.854.849.121   iscritto   a   nome   dei   contribuenti   elencati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
    L'intendenza di finanza di Milano dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/12251  del  26  novembre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Pesaro e Urbino e'  concessa  dilazione,  ai
sensi  del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di
novembre  1992,  del  versamento  delle entrate per l'ammontare di L.
1.219.984.998,   pari   al   90%   dell'importo   richiesto   di   L.
1.355.538.887,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al  carico  di  L.  1.360.419.137  iscritto  a  ruolo  a   nome   dei
contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
    L'intendenza  di finanza di Pesaro e Urbino dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di
imposta accordati al contribuente.
  Con decreto  ministeriale  n.  1/12468  del  26  novembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1992,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 22.305.622.200,
pari  al   60%   dell'importo   richiesto   di   L.   37.176.037.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
37.240.987.000 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
    L'intendenza  di  finanza  di Roma dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12118  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico della provincia di Treviso e' concessa proroga della dilazione,
ai  sensi  del  quarto  comma dell'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  fino  alla  scadenza  della
rata  di  novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare
di L. 14.635.736.821.050, corrispondente, al netto  dei  compensi  di
riscossione,  al  carico di L. 15.104.777.992.188 iscritto a nome dei
contribuenti Brunello Silvio e Brunello Bruno.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Treviso dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.