Con  decreto  ministeriale  30  dicembre  1991  la riscossione del
carico tributario di L. 27.789.190 dovuta dalla ditta Divanno  Carlo,
con  sede in Altamura, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.  L'intendenza  di  finanza  di  Bari  nel  provvedimento   di
esecuzione   determinera'   l'ammontare   degli  interessi  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.
Il concessionario in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli  atti
esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili e strumentali della
sopramenzionata ditta, la quale,  comunque,  dovra'  prestare  idonea
garanzia  anche  fidejussoria,  per  la  eventuale  parte del credito
erariale non tutelato dai predetti  atti  esecutivi.  La  sospensione
sara'  revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.