IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 4 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363, con il quale e' stata stabilita l'utilizzazione di memorie ottiche per la conservazione dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma; Considerato che il comma 3 del citato art. 4 demanda a un apposito decreto del Ministro delle finanze la data di avvio dell'utilizzazione delle memorie ottiche; Ritenuto che per quanto riguarda l'annotamento di restituzione per i rimborsi delle somme non dovute di cui e' stato tuttavia effettuato il versamento occorre dare disposizioni sia per la fase a regime che per il periodo transitorio antecedente l'utilizzazione delle memorie ottiche; Considerato infine che la norma si pone l'obiettivo di semplificare la gestione contabile amministrativa; Decreta: Art. 1. 1. Il rimborso di somme non dovute, in tutto o in parte, versate sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma anteriormente alla data di inizio dell'utilizzazione delle memorie ottiche e' disposto dalle competenti intendenze di finanza, sulla base delle originali ricevute ed attestazioni di versamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione di annotamento di restituzione di cui alla normale 158 del 24 dicembre 1908 dell'Amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio. Le ricevute e le attestazioni allegate all'istanza di rimborso sono annullate dalle intendenze di finanza, le quali per i rimborsi parziali provvederanno a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva delle stesse. Si prescinde dall'attestazione quando il versamento e' effettuato con modelli di conto corrente postale che non contengono la specifica sezione. Qualora le attestazioni di versamento siano depositate presso uffici pubblici, questi ai fini del rimborso, anche parziale, devono trasmetterne copia autentica alla competente intendenza di Finanza o al contribuente che ne ha fatto richiesta. In caso di furto o smarrimento dell'attestazione o dalla ricevuta di pagamento, oltre al documento in possesso della parte, deve essere prodotta certificazione dell'avvenuta denuncia presentata alle autorita' di polizia. Quando la restituzione delle somme non dovute e' eseguita senza la produzione dell'attestazione o della ricevuta di pagamento, dell'effettuato rimborso deve essere presa nota, a cura dell'intendenza di Finanza, in un registro a cio' specificamente destinato, numerato nelle pagine e vidimato dall'intendente di Finanza.