IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  13  settembre  1991,  n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n.  363,
con  il  quale  e' stata stabilita l'utilizzazione di memorie ottiche
per la conservazione dei versamenti  effettuati  sui  conti  correnti
postali  intestati  all'ufficio  del  registro  per  le  tasse  sulle
concessioni governative di Roma;
  Considerato che il comma 3 del citato art. 4 demanda a un  apposito
decreto    del    Ministro   delle   finanze   la   data   di   avvio
dell'utilizzazione delle memorie ottiche;
  Ritenuto che per quanto riguarda l'annotamento di restituzione  per
i rimborsi delle somme non dovute di cui e' stato tuttavia effettuato
il  versamento occorre dare disposizioni sia per la fase a regime che
per il periodo transitorio antecedente l'utilizzazione delle  memorie
ottiche;
  Considerato infine che la norma si pone l'obiettivo di semplificare
la gestione contabile amministrativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  rimborso  di somme non dovute, in tutto o in parte, versate
sui conti correnti postali intestati all'ufficio del  registro  tasse
sulle  concessioni  governative  di  Roma  anteriormente alla data di
inizio dell'utilizzazione delle memorie  ottiche  e'  disposto  dalle
competenti intendenze di finanza, sulla base delle originali ricevute
ed  attestazioni  di versamento che hanno anche valore di certificati
di accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione di annotamento di
restituzione  di  cui  alla  normale  158  del   24   dicembre   1908
dell'Amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio.
  Le ricevute e le attestazioni allegate all'istanza di rimborso sono
annullate  dalle  intendenze  di  finanza,  le  quali  per i rimborsi
parziali   provvederanno   a   rilasciare   apposita    dichiarazione
sostitutiva delle stesse.
  Si  prescinde  dall'attestazione quando il versamento e' effettuato
con modelli di conto corrente postale che non contengono la specifica
sezione.
  Qualora le  attestazioni  di  versamento  siano  depositate  presso
uffici  pubblici, questi ai fini del rimborso, anche parziale, devono
trasmetterne copia autentica alla competente intendenza di Finanza  o
al contribuente che ne ha fatto richiesta.
  In  caso  di furto o smarrimento dell'attestazione o dalla ricevuta
di pagamento, oltre al documento in possesso della parte, deve essere
prodotta  certificazione  dell'avvenuta  denuncia   presentata   alle
autorita' di polizia.
  Quando  la restituzione delle somme non dovute e' eseguita senza la
produzione  dell'attestazione  o   della   ricevuta   di   pagamento,
dell'effettuato   rimborso   deve   essere   presa   nota,   a   cura
dell'intendenza di Finanza, in  un  registro  a  cio'  specificamente
destinato,  numerato  nelle  pagine  e  vidimato  dall'intendente  di
Finanza.