IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio  1965,
n. 115;
  Esaminata  la  deliberazione  in  data  14-15 novembre 1991, con la
quale  il  Consiglio  nazionale  dell'ordine   dei   giornalisti   ha
determinato  la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per
l'anno 1992, per le spese del suo funzionamento,  nonche'  il  limite
massimo   delle   quote   annuali  dovute  ai  consigli  regionali  o
interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1992-93;
                              Decreta:
  E' approvata la deliberazione  in  data  14-15  novembre  1991  del
Consiglio   nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti  -  allegata  al
presente decreto - che determina la misura delle quote annuali dovute
dagli iscritti per l'anno 1992 per le spese  del  suo  funzionamento,
nonche'  il  limite  massimo  delle  quote annuali dovute ai consigli
regionali o interregionali dai rispettivi  iscritti  per  il  biennio
1992-93.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1991
                                                Il Ministro: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -   La   legge   n.  69/1963  reca:  "Ordinamento  della
          professione di giornalista".  L'art.  20  di  detta  legge,
          intitolato "Attribuzioni del Consiglio", cosi' recita:
             "Il  Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da
          altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
              (omissis);
               f) determina,  con  deliberazione  da  approvarsi  dal
          Ministro  per  la grazia e giustizia, la misura delle quote
          annuali  dovute  dagli  iscritti  per  le  spese  del   suo
          funzionamento;
               g)  stabilisce,  ogni  biennio,  con  deliberazione da
          approvarsi dal Ministro  per  la  grazia  e  giustizia,  il
          limite  massimo  delle  quote  annuali  dovute  ai consigli
          regionali o interregionali dai rispettivi iscritti".
             - Il D.P.R.  n.  115/1965  approva  il  regolamento  per
          l'esecuzione   della   legge   3   febbraio  1963,  n.  69,
          sull'ordinamento della professione di  giornalista.  L'art.
          27  di tale decreto intitolato "Quote annuali - Contributi"
          cosi' recita:
             "Il   Consiglio  nazionale  dell'ordine  stabilisce  con
          deliberazione da adottarsi entro il  mese  di  dicembre  di
          ciascun  anno  la misura delle quote annuali ad esso dovute
          dagli iscritti negli elenchi dell'albo,  nel  registro  dei
          praticanti  e negli elenchi speciali, nonche' la misura dei
          diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.
             Con  le  modalita'  di  cui  al  comma  precedente,   il
          consiglio  regionale  o interregionale provvede a stabilire
          la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti
          negli elenchi dell'albo,  nel  registro  dei  praticanti  e
          negli  elenchi  speciali,  ed  a  determinare la misura dei
          contributi per l'iscrizione nell'albo e  nel  registro  dei
          praticanti,  nonche'  la misura dei diritti per il rilascio
          delle  tessere  e  dei   certificati   e   per   le   altre
          prestazioni".