IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato
con   regio   decreto   27   luglio   1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni;
  Visto il regolamento approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;
  Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Ritenuta  l'opportunita'  di sottoporre alla disciplina dei presidi
medico-chirurgici le lenti a contatto  sia  rigide  che  morbide,  le
quali,   venendo  direttamente  applicate  all'occhio  del  paziente,
debbono rispondere  a  particolari  requisiti,  sia  in  ordine  alla
igienicita'  e  modalita' della commercializzazione, sia in ordine ai
materiali  usati  per  la  loro  fabbricazione,  che  debbono  essere
biocompatibili;
  Sentiti i pareri dell'Istituto superiore di sanita' e del Consiglio
superiore di sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le lenti a contatto sia rigide che morbide, di qualsiasi tipo e
caratteristiche,  sono  inserite  nell'elenco  dei  presidi   medico-
chirurgici  di  cui  all'art. 3 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13  marzo  1986,  n.  128.  Ad  esse,
pertanto,  sia applica la disciplina prevista dall'art. 189 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvate con regio  decreto  27  luglio
1934,  n.  1265,  e  successive modificazioni, nonche' del menzionato
regolamento.
 2. I prodotti di cui al precedente comma 1 appartengono alla  classe
C  prevista  dal secondo comma dell'art. 2 del regolamento citato. Ad
essi si applica l'"autorizzazione per genere  di  prodotto"  prevista
dall'art. 4 dello stesso regolamento. Allo stesso genere appartengono
le  lenti a contatto che vengono fabbricate con lo stesso materiale e
che   differiscono   solo   per   forma   meccanico-fisica   o    per
confezionamento.
  3.  Le domande volte ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio  delle  lenti  a  contatto  debbono  essere  inoltrate   al
Ministero   della   sanita'   -   Direzione   generale  del  servizio
farmaceutico.