IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Ritenuta l'opportunita' di sottoporre alla disciplina dei presidi medico-chirurgici le lenti a contatto sia rigide che morbide, le quali, venendo direttamente applicate all'occhio del paziente, debbono rispondere a particolari requisiti, sia in ordine alla igienicita' e modalita' della commercializzazione, sia in ordine ai materiali usati per la loro fabbricazione, che debbono essere biocompatibili; Sentiti i pareri dell'Istituto superiore di sanita' e del Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Le lenti a contatto sia rigide che morbide, di qualsiasi tipo e caratteristiche, sono inserite nell'elenco dei presidi medico- chirurgici di cui all'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128. Ad esse, pertanto, sia applica la disciplina prevista dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' del menzionato regolamento. 2. I prodotti di cui al precedente comma 1 appartengono alla classe C prevista dal secondo comma dell'art. 2 del regolamento citato. Ad essi si applica l'"autorizzazione per genere di prodotto" prevista dall'art. 4 dello stesso regolamento. Allo stesso genere appartengono le lenti a contatto che vengono fabbricate con lo stesso materiale e che differiscono solo per forma meccanico-fisica o per confezionamento. 3. Le domande volte ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio delle lenti a contatto debbono essere inoltrate al Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico.