IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che
dispone interventi urgenti sul  territorio  nazionale  per  rimuovere
incombenti  pericoli  per  la pubblica incolumita' dovuti a movimenti
franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Viato il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto,  al  fine
di  affrontare  l'emergenza  di  alcuni dissesti idrogeologici che si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita'  dell'assegnazione  disposta dall'art. 6, comma 1, del
decreto-legge n. 142 convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della
protezione civile;
  Vita l'ordinanza 28 gennaio 1988,  n.  1348/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo eseguito il 26 gennaio 1989 dal
Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche dal quale  si
evince  un  diffuso  stato  di pericolo incombente nel centro abitato
Squille, area cimiteriale e via Fontana Vigna;
  Vista la nota n. 4602 datata 13 novembre 1991 del comune di  Castel
Campagnano  con  la  quale  si  richiede,  in  forma  prioritaria, un
finanziamento  di  lire  1.582.560.000  per  la   sola   sistemazione
idrogeologica della zona cimiteriale nel comune di Castel Campagnano;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo sollecito
intervento   teso  alla  eliminazione  del  piu'  immediato  pericolo
incombente;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad
ogni contraria norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per gli interventi di cui in premessa e'  assegnata  al  comune  di
Castel Campagnano la somma di lire 1.000.000.000.