IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione,  approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  140-203  del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  il  decreto-legge  9  gennaio  1989,  n.  4, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85;
  Visto il decreto-legge 22  gennaio  1990,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  24  marzo  1990,  n. 58, concernente la
soppressione del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
portuali  e  interventi  in  favore dei lavoratori e dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali;
  Visto il decreto interministeriale 9 febbraio  1990  con  il  quale
sono  stati  individuati  i  termini,  i  criteri  e le modalita' per
l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge
n. 58/1990 sopacitata;
  Visto il decreto interministeriale datato  4  giugno  1991  con  il
quale  sono  state determinate per l'anno 1991 le dotazioni organiche
con l'individuazione delle eccedenze, nonche' il  collocamento  fuori
produzione  dei  lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi
portuali;
  Vista la necessita' di procedere ad una revisione  del  numero  dei
lavoratori  e  dei  dipendenti  da collocare in cassa integrazione in
relazione alle esigenze manifestatesi nel  corso  dell'anno  1991  in
base all'andamento dei traffici;
  Considerato  che nell'anno 1990 non sono state fruite totalmente le
giornate  di  cassa  integrazione  straordinaria  assegnate  per   il
predetto  anno a favore della categoria in base al combinato disposto
dell'art. 1 della legge n. 85/1989 e  dell'art.  3,  comma  4,  della
legge n. 58/1990;
  Ritenuto,  altresi',  che  ai  sensi  della richiamata normativa il
beneficio in questione, se non  pienamente  utilizzato  entro  il  31
dicembre 1991, puo' essere fruito nel corso del 1992;
  Considerato,  pertanto, che gli stanziamenti previsti a tale titolo
per  ciascun  anno  1990  e  1991  debbono  essere  considerati  come
un'entita'  unica  afferente  l'intero  periodo  previsto dalla legge
medesima;
  Sentite gli enti  portuali,  le  compagnie  e  i  gruppi  portuali,
nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le
rappresentanze degli utenti portuali;
                              Decreta:
  La  tabella  C  allegata  al decreto interministeriale del 4 giugno
1991 e' modificata in relazione alle esigenze specifiche  di  ciascun
porto,    tenuti    presenti   i   criteri   indicati   nel   decreto
interministeriale in data 9 febbraio 1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1991
                                               Il Ministro: FACCHIANO