IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 889;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  settembre  1990  relativo alla
sostituzione  dell'elenco  dei  Paesi  terzi  dai  quali  e'  ammessa
l'importazione  di  animali  della  specie  bovina e suina e di carni
fresche  di  cui  all'allegato  F  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 14
giugno  1991  (pubblicata  nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'
europee  n. L 195/43 del 18 luglio 1991) che modifica la decisione n.
79/542/CEE del Consiglio sull'elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati
membri  autorizzano  l'importazione  di  animali  di  specie bovina e
suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;
  Ritenuto  necessario  conformarsi  alle disposizioni della suddetta
decisione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'importazione in Italia di:
   animali vivi della specie bovina e suina;
   di carni fresche e prodotti a base di carne di solipedi domestici,
bovini, ovini, caprini e suini;
   di  carni  fresche di fissipedi selvatici, e' consentita dai Paesi
terzi e alle condizioni definite in allegato.